Il Consiglio azionale infine si allinea agli Stati sul ‘cibergrooming’: bastano le attuali norme
Il Parlamento ha terminato l'esame della revisione del diritto penale in materia sessuale. Oggi il Consiglio nazionale si è allineato agli Stati sull'ultimo punto ancora in sospeso, che concerneva la pratica del cibergroomig, ossia l'adescamento di fanciulli da parte di una persona adulta.
Stando ai ‘senatori’, le norme attuali sono sufficienti per contrastare questo fenomeno. Decisione, questa, fatta sua anche dal Nazionale.
Nelle precedenti sedute le due Camere si erano già messe d'accordo sul punto centrale della riforma, ossi la ridefinizione della definizione di stupro. A opporsi c'erano due visioni, quella del ‘no significa no’ e quella del ‘solo sì significa sì’.
La prima era difesa dal Consiglio degli Stati, la seconda dal Nazionale. Durante le discussioni le due Camere avevano poi approvato una proposta di compromesso definita dalla consigliera agli Stati Lisa Mazzone (Verdi/Ge) ‘no significa no, plus’.
Concretamente, nel Codice penale verrà considerato anche lo stato di shock, o cosiddetto ‘freezing’. In questo modo si tiene conto anche dei casi di aggressione sessuale o di violenza carnale in cui la vittima si trova in uno stato di immobilità tonica.
Nella riforma viene anche ampliata la definizione di ‘violenza carnale’ – così viene chiamato lo stupro nel codice penale, ndr – introducendo il principio più generico di ‘penetrazione corporale’. Attualmente solo la penetrazione vaginale è considerata ‘violenza carnale’. Il sesso anale e orale imposto è considerato ai sensi del Codice penale ‘coazione sessuale’, un reato che prevede pene inferiori.
Per quel che concerne le sanzioni, per il reato di ‘violenza carnale’ non sarà più possibile infliggere pene pecuniarie. Il progetto introduce poi una graduazione della gravità del reato: senza coercizione (fino a 5 anni di detenzione), con coercizione (da due a 10 anni) e agendo con crudeltà o con l'uso di armi pericolose (minimo tre anni).
La riforma introduce anche un articolo specifico per punire la ‘pornovendetta’, vale a dire la diffusione di foto o video fatti di comune accordo durante una relazione.
In pratica, come recita il nuovo articolo del Codice penale (179 undecies), chiunque trasmetta a terzi contenuti sessuali non pubblici sotto forma di scritti, registrazioni sonore o visive, immagini, oggetti o rappresentazioni senza il consenso della persona che vi è riconoscibile, è punito, su querela di parte, con una pena pecuniaria. Se l'autore ha reso pubblici i contenuti, la sanzione è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.