diritto penale

Il Parlamento è per l’internamento anche per minorenni

Solo in caso di assassinio, e se sussiste un forte rischio di recidiva. Il Nazionale segue gli Stati. La sinistra resta da sola.

Difficile ricerca dell’equilibrio tra educazione e repressione
(Keystone)
28 febbraio 2024
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L’internamento anche nel diritto penale minorile? La questione è controversa. Per gli uni (Udc, Plr, Centro, Pvl) si tratta ‘semplicemente’ di colmare una lacuna giuridica; per gli altri (Ps e Verdi) in gioco c’è molto di più: addirittura i fondamenti del sistema. Oggi al Nazionale hanno avuto la meglio i primi. Con 130 voti contro 61, la Camera del popolo ha approvato una serie di modifiche del Codice penale e del diritto penale minorile. Il Consiglio degli Stati dovrà ora tornare a occuparsi di alcune divergenze.

Il tema è «estremamente delicato», ha ricordato in aula Vincent Maitre (Centro/Ge) a nome della Commissione degli affari giuridici (Cag-N). Per questo le modifiche di legge sono state formulate «in modo molto restrittivo». L’Udc avrebbe voluto spingersi oltre, applicando l’internamento non solo ai minorenni colpevoli di assassinio, ma anche a quelli che hanno commesso altri reati (omicidio intenzionale, lesioni gravi, stupro). La proposta non è stata sostenuta da nessun altro partito. La sinistra si è battuta invano affinché il plenum non entrasse in materia. «Il sistema attuale è equilibrato: è focalizzato sulle misure terapeutiche e ha un tasso di successo molto elevato», ha replicato Florence Brenzikofer (Verdi/Bl). La revisione «contraddice fondamentalmente i principi del diritto penale minorile», nel quale le misure repressive vengono in secondo piano rispetto a quelle educative. La tesi non ha fatto breccia.

Condizioni restrittive

In futuro, dunque, potranno essere internate solo le persone che hanno commesso un assassinio dopo aver compiuto i 16 anni e che – una volta eseguita la sanzione inflitta in virtù del diritto penale minorile – presentano ancora un rischio di recidiva molto elevato. Se entrambe le condizioni sono soddisfatte, a quel punto un tribunale può ordinare l’internamento. Non saranno i 16enni o i 17enni a finire in prigione, bensì i giovani assassini che hanno compiuto i 18 anni d’età, al termine della sanzione comminata.

Finora queste persone vengono liberate al compimento del 25esimo anno d’età. Salvo se presentano un rischio per sé stessi: in tal caso, un tribunale può ordinare un ricovero a scopo d’assistenza, che però non è stato concepito come misura di sicurezza stricto sensu. Il diritto penale minorile non prevede invece alcuna misura specifica per le persone che, compiuti i 25 anni, e dopo aver scontato la pena, non possono essere rieducate né curate, e continuano pertanto a rappresentare un pericolo per terzi. L’internamento permetterebbe di colmare questa lacuna.

Dodici minori sono stati condannati per assassinio in Svizzera tra il 2010 e il 2020. La maggior parte di loro, dopo il rilascio dal carcere, non rappresentava più un rischio rilevante per terzi. Le situazioni in cui l’internamento si applicherebbe sono dunque più che rare (quattro al massimo in 10 anni).

le reazioni

‘Colmiamo una lacuna’
‘Sviluppo pericoloso’

Simone Gianini (Plr), membro della Cag-N, era favorevole al cambiamento. Alla ‘Regione’ spiega che «i casi sono pochissimi, è vero. Ma parliamo di un reato gravissimo e di un conclamato rischio che si ripeta. Colmiamo una lacuna, e lo facciamo in modo mirato: in caso di assassinio, e quando il rischio di recidiva è molto elevato». «Fondamentale», per il deputato bellinzonese, è che «la revisione non venisse estesa – come voleva l’Udc – ad altri reati, per quanto gravi, come l’omicidio intenzionale, le lesioni gravi o la violenza carnale. Quello che il Parlamento ha fatto è già un passo importante: per il diritto penale minorile – concepito essenzialmente per educare e proteggere da sé stessi i minorenni che hanno commesso un reato – è un cambiamento di non poco conto. È giusto che adesso lo si inizi a fare unicamente per la fattispecie più grave». L’internamento è una misura che «serve a proteggere la popolazione dal rischio di recidiva di una persona che ha commesso un assassinio. È previsto che venga deciso da un giudice sulla base di una perizia di un esperto indipendente e la valutazione di una commissione apposita. E poi, si tratta di ponderare gli interessi in gioco: a mio avviso quello di proteggere la popolazione laddove vi è seriamente da attendersi – dice la nuova legge – che il giovane adulto commetta di nuovo un assassinio, prevale su quello del singolo individuo di ritrovare la libertà dopo aver scontato la pena e aver seguito tutte le misure previste dal diritto penale minorile».


Keystone
Gianini: ‘Una misura che serve a proteggere la popolazione’

Florence Brenzikofer, anche lei membro della Cag-N, parla di «un cambiamento di sistema. Anche in altri Paesi europei il diritto penale minorile si avvicina sempre più a quello degli adulti. La decisione odierna dimostra che anche qui andiamo nella stessa direzione: uno sviluppo pericoloso», dice a ‘laRegione’ a dibattito concluso. «Sono delusa. Il diritto penale minorile in Svizzera è equilibrato e si concentra sulla terapia per i giovani. Contiene anche disposizioni sulla sicurezza. Non c’è motivo di stabilire in modo definitivo l’internamento dei minori. Questa è una misura molto difficile per loro, che un giorno – quando sarà terminato, forse dopo il 30esimo compleanno – dovranno trovare il loro posto nella vita lavorativa quotidiana». «Gli esperti – ricorda la deputata ecologista – sono quasi unanimi: il processo di maturazione cognitiva non è ancora completo nei minori; ed è impossibile fare previsioni a lungo termine sullo sviluppo del comportamento di questi giovani».


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Brenzikofer: ‘Un cambiamento di sistema’

Le altre decisioni

Pena massima portata a 6 anni

Il Nazionale ha approvato oggi anche una serie di modifiche del Codice penale (degli adulti) volte a rendere più sicura l’esecuzione delle pene, così come proposto in origine dal Consiglio federale. In particolare: stop ai congedi non accompagnati per chi è sottoposto a internamento o a una pena detentiva; la frequenza di revisione dell’internamento viene portata da uno a tre anni (Stati: un anno). Invece, in tema di diritto penale minorile, la pena massima per chi ha commesso un assassinio tra i 16 e i 18 anni viene portata da quattro a sei anni.

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