Svizzera

Reati sessuali, gli Stati votano il ‘No significa No’ ampliato

La proposta di compromesso con il principio del ‘Solo Sì vuol dire Sì’ già votato dal Nazionale considera lo stato di shock un esempio di ‘no’ non verbale

In sintesi:
  • Ampliata la definizione di violenza carnale per contemplare qualsiasi tipo di ‘penetrazione corporale’
  • Stralciata la possibilità di infliggere una pena pecuniaria
(Depositphotos)
7 marzo 2023
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Approvando oggi una proposta di compromesso, definita da Lisa Mazzone (Verdi/Ge) "no significa no, plus", il Consiglio degli Stati ha compiuto un importante passo avanti in vista dell’adozione della revisione del diritto penale in materia sessuale. Le due Camere si sono fin qui opposte sull’aspetto centrale del dossier, ossia sulla definizione di consenso: "No significa no", a cui si oppone "soltanto sì significa sì".

La formulazione del consenso esplicito ("solo sì significa sì") votata dal Consiglio nazionale in dicembre "non è compatibile con i principi probatori della procedura penale e non permette di determinare adeguatamente sotto il profilo penale la condizione del vizio del consenso", ha spiegato il relatore commissionale Carlo Sommaruga (Ps/Ge).

Tenendo conto delle preoccupazioni della Camera del popolo, i "senatori" hanno quindi completato il Codice penale per considerare anche lo stato di shock, o cosiddetto "freezing" (art. 189 aggressione sessuale e art. 190 violenza carnale con l’aggiunta di "... oppure a tale scopo sfrutta lo stato di shock di una persona").

In questo modo si tiene conto anche dei casi di aggressione sessuale o di violenza carnale in cui la vittima si trova in uno stato di immobilità tonica. Per Beat Rieder (Centro/Vs) si tratta di una buona soluzione: il "freezing" è un esempio esplicito di "no" non verbale.

Da notare che entrambe le versioni ampliano la definizione di violenza carnale introducendo il principio più generico di "penetrazione corporale". Attualmente solo la penetrazione vaginale è considerata "violenza carnale" (stupro). Il sesso anale e orale imposto è considerato ai sensi del Codice penale "coazione sessuale", un reato che prevede pene inferiori.

Pene minime e pecuniarie

Su un altro aspetto riguardante il reato di violenza carnale, gli Stati si sono allineati alla Camera del popolo stralciando, con 26 voti contro 13, la possibilità di infliggere una pena pecuniaria nella fattispecie di base. La penetrazione forzata contro la volontà di una persona non può essere compensata in termini di valore o con una pena pecuniaria, richiede invece una pena detentiva, ha sostenuto Daniel Jositsch (Ps/Zh).

Con 20 voti contro 19, i "senatori" non hanno invece voluto seguire il Nazionale, che vuole aumentare la pena detentiva minima a due anni per la violenza carnale qualificata. Con questo aumento viene di fatto esclusa la condizionale.

Durante il dibattito, Lisa Mazzone ha chiesto di non escludere la possibilità di infliggere pene sospese. A suo dire c’è il rischio che la vittima rinunci a sporgere denuncia se l’autore del reato viene automaticamente condannato a una pena detentiva da espiare. Argomenti, questi, sostenuti anche dalla consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider.

Pornografia infantile

Gli Stati hanno poi confermato che solo le persone colpevoli di abusi sessuali su bambini di età inferiore ai 12 anni devono essere perseguibili per tutta la vita. No quindi all’innalzamento di questo limite d’età a 16 anni come voluto dal Consiglio nazionale.

La posizione del Consiglio nazionale non corrisponde alla volontà popolare, ha sostenuto Carlo Sommaruga (Ps/Ge) a nome della commissione. Il limite di 12 anni – ha ricordato – era stato introdotto in seguito all’accettazione dell’iniziativa di Marche Blanche "per l’imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile", che parlava di reati commessi contro "fanciulli impuberi".

Le altre decisioni

Il Consiglio degli Stati ha poi tacitamente respinto la disposizione recentemente inserita dal Consiglio nazionale riguardante il "cibergrooming", ossia l’adescamento in rete di minorenni tramite tecniche di manipolazione psicologica volte a superarne le resistenze e a ottenerne la fiducia per abusarne sessualmente.

Tale disposizione è inutile poiché tutti i reati considerati da questa disposizione sono già oggi punibili, ha precisato Sommaruga a nome della commissione. Per motivi analoghi, gli Stati si sono opposti anche contro le norme sul "ciberbullismo". Sempre in modo tacito, i "senatori" hanno invece voluto mantenere le disposizioni sulla cosiddetta pornovendetta (revenge porn).

Il dossier torna al Consiglio nazionale.

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