Vaud

Inseguimento a velocità eccessiva, poliziotto sanzionato

Il Tribunale federale ha confermato la condanna sospesa. Il poliziotto circolava in paese a 105 km/h su un limite di 50. Un caso analogo nel 2019 in Ticino

(Ti-Press)
20 novembre 2020
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Il Tribunale federale (TF) ha confermato la condanna, sospesa, nei confronti di un agente di polizia del canton Vaud che era stato pizzicato da un radar a St-Prex (VD) durante un inseguimento avvenuto nel giugno 2017. Il poliziotto, all'entrata del paese, circolava a 105 km/h su un tratto con un limite di 50 km/h.

Solo poche settimane fa un processo simile si è svolto anche in Ticino, dopo che un agente di polizia era incappato in un radar a Montagnola nel giugno 2019. Il giudice gli ha inflitto una pena di 12 mesi sospesi con la condizionale, e con la possibile revoca della patente di guida.

Nel caso del poliziotto vodese, tuttavia, il tribunale aveva deciso in prima istanza di assolverlo. In seguito a un ricorso del Ministero pubblico, l'agente è stato condannato in appello a una pena pecuniaria pari a 100 aliquote giornaliere di 60 franchi, sospesa per due anni.

In una sentenza pubblicata oggi, il TF respinge il ricorso del poliziotto contro quest'ultima decisione. I giudici di Mon Repos si sono infatti allineati alla valutazione della giustizia vodese, la quale aveva sostenuto che l'agente non potesse invocare l'eccezione, in caso di urgenze, prevista dal codice penale.

Secondo l'articolo in questione, "nei viaggi ufficiali urgenti, il conducente di un veicolo del servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia o delle dogane che ha usato gli speciali segnalatori prescritti e la prudenza imposta dalle particolari circostanze non è punibile per avere violato le norme e le misure speciali concernenti la circolazione".

I giudici vodesi hanno però constatato che l'infrazione era stata commessa all'ingresso di un centro abitato, su una strada fiancheggiata da marciapiedi e con strade di accesso secondarie. Il conducente, anche se in divisa, avrebbe quindi dovuto adattare la sua velocità alla potenziale presenza di pedoni o di altri utenti della strada. Corte d'appello e TF sono dell'idea che guidando a 105 km/h, l'agente correva il rischio di non riuscire a reagire in tempo in caso di ostacoli sulla carreggiata.

Il ricorrente sosteneva che, viaggiando alla stessa velocità del veicolo che stava inseguendo, il suo eccesso di velocità fosse proporzionato in quell'occasione. Tuttavia, secondo la Corte, tale valutazione non poggia su una base giuridica. Il poliziotto avrebbe dovuto tenere conto di tutte le circostanze.

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