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Gole profonde... per legge

Whistleblowing, il Gran Consiglio si appresta a codificare le regole a tutela di chi nell’Amministrazione segnala irregolarità

La protezione degli informatori – nell’ambito dell‘amministrazione pubblica – sarà uno dei temi che occuperà il Gran Consiglio nella seduta al via lunedì 13. In agenda c’è infatti una modifica della Lord, la Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, volta a rafforzare la tutela di coloro che segnalano, anche anonimamente, delle irregolarità. Una modifica legislativa per concretizzare la proposta avanzata nel febbraio 2017 dal liberale radicale Giorgio Galusero con una mozione (titolo: ’Introdurre il diritto di segnalazione e la protezione del denunciante per i dipendenti dello Stato’), accolta l’anno dopo dal parlamento e alla quale il Consiglio di Stato ha poi dato seguito prospettando i necessari cambiamenti normativi. Sostanzialmente favorevole al messaggio governativo licenziato nell‘agosto 2020 è la commissione parlamentare ’Costituzione e leggi’, sul cui rapporto, stilato dal socialista Nicola Corti, si pronuncerà la settimana prossima il plenum del Gran Consiglio.

Facciamo un passo indietro. Un whistleblower, in italiano ‘segnalatore di illeciti’ o ‘informatore’, è letteralmente qualcuno che soffia un fischietto (in inglese ‘to blow the whistle’). In genere gli informatori vogliono segnalare il prima possibile un comportamento non etico o eventuali abusi, nella migliore delle ipotesi prima che essi abbiano conseguenze negative. Si tratta di denunce pubbliche o anonime e possono riguardare attività illecite o fraudolente all’interno del governo, di un’organizzazione pubblica o privata o di un’azienda. Le rivelazioni o denunce possono essere di varia natura: violazione di una legge o regolamento, minaccia di un interesse pubblico come in caso di corruzione o frode, gravi e specifiche situazioni di pericolo per la salute o la sicurezza pubblica. Dopo i casi di Edward Snowden e del fondatore di Wikileaks Julian Assange, noti a livello internazionale, molti conoscono il concetto di ‘whistleblower’.

Il nuovo articolo della Lord

La Confederazione, già nel 2011, ha adottato nella Legge sul personale federale il diritto di segnalazione (anche in forma anonima) e il principio della protezione per il denunciante. Principi ripresi dalla mozione di Galusero. Nel (primo) messaggio riguardante l’atto parlamentare e risalente all’agosto 2017, il governo ricordava che già esiste per impiegati e docenti un obbligo di denuncia al Consiglio di Stato o al Ministero pubblico “se nell’esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza di un reato d’azione pubblica”. Obbligo previsto dall’articolo 31a della Lord. La cosa però non si è fermata lì, tanto che la commissione parlamentare competente all’epoca (la Legislazione, ndr), condividendo la mozione Galusero, nel rapporto approvato praticamente all’unanimità chiedeva al Consiglio di Stato di prevedere la “possibilità di denuncia anonima”, proponendo l’adeguamento dell’articolo 31a della Lord.

L’adeguamento suggerito dal governo consiste nell’aggiunta di quattro capoversi al citato articolo. È stato inoltre rivisto il primo, per migliorarne "la formulazione”, spiega il Consiglio di Stato nel messaggio del 2020. In base alla Lord vigente, il primo capoverso afferma che “Il dipendente che, nell’esercizio delle sue funzioni, ha notizia di un reato di azione pubblica, è tenuto a farne immediato rapporto al Consiglio di Stato o al Ministero pubblico, trasmettendogli i verbali e gli atti relativi; qualora ne informi il Consiglio di Stato, quest’ultimo è tenuto a trasmettere immediatamente la segnalazione al Ministero pubblico“. La nuova versione sottoposta al voto del Gran Consiglio tramite il rapporto commissionale recita che “Il dipendente è tenuto a denunciare alle autorità di perseguimento penale, ai suoi superiori o all’autorità di nomina i crimini e i delitti perseguibili d’ufficio che constata o gli sono segnalati nell’esercizio della sua funzione; nel caso di segnalazione al suo superiore o all’autorità di nomina, l’obbligo di denuncia incombe ad essi; sono fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti da altre leggi“. Per sostanziare la mozione di Galusero si propone di inserire nel 31a i capoversi 2, 3, 4 e 5. Capoverso 2: “Il dipendente ha il diritto di segnalare altre irregolarità constatate o a lui segnalate nell’esercizio della sua funzione“. Il terzo: “La segnalazione deve essere indirizzata all’autorità di nomina o al servizio da essa designato; per quanto riguarda i dipendenti delle autorità giudiziarie oppure nelle quali sono attivi magistrati, la segnalazione deve essere indirizzata al Consiglio della magistratura”. Il quarto: "La segnalazione deve essere trattata in maniera confidenziale”. Capoverso 5: "Il dipendente che in buona fede ha sporto denuncia, ha segnalato un’irregolarità o ha deposto in qualità di testimone non può per tale motivo essere penalizzato sul piano professionale”. Scrive il relatore a proposito del nuovo articolo 31a: "Da una parte, quindi, vi è l’obbligo di denuncia per crimini e delitti perseguibili d’ufficio, dall’altra il diritto di segnalazione in caso di constatazione di altre irregolarità (ad esempio sorveglianza o gestione amministrativa carenti)”.

‘Non favorisca però la maldicenza’

La commissione ‘Costituzione e leggi’ auspica comunque che "il Consiglio di Stato si faccia garante di un’applicazione corretta del diritto di segnalazione”. Ciò per evitare che "a seguito della garanzia dell’anonimato”, questo diritto "possa in qualche modo favorire la calunnia o la maldicenza piuttosto che la segnalazione di vere irregolarità o di disfunzioni”.

Preoccupazione e auspicio condivisi da Giorgio Galusero. Tuttavia, aggiunge, una segnalazione «potrebbe permettere di scoprire un reato». Ricorda il procuratore generale Andrea Pagani: «Il Ministero pubblico è chiamato a perseguire gli illeciti, a prescindere dalla fonte della notizia di reato. Sta alla professionalità degli inquirenti stabilire se ci sia in ballo o meno un reato». Osserva Nicola Corti: «La modifica legislativa vuole innescare un cambiamento culturale nelle amministrazioni pubbliche, non per favorire la mera delazione o un clima di sospetto, ma per migliorare la qualità lavorativa al loro interno e dunque la qualità del servizio all’utenza».

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