Ticino

Riciclaggio, diamanti e Camorra: condanna a metà

160 aliquote sospese e un risarcimento di 27mila franchi per il gioielliere accusato di occultare denaro in odore di malavita. Cadono molte accuse

La giudice Bergomi (Ti-Press)
28 maggio 2021
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«Lascia di stucco prendere atto che nella piazza finanziaria luganese, ancora la terza in Svizzera, vi sia una circolazione di denaro contante di tale proporzione e rilevanza». La giudice del Tribunale penale federale Fiorenza Bergomi introduce così la sentenza per un caso di riciclaggio, carente diligenza e attività finanziarie non autorizzate in odor di camorra. Di fronte a Bergomi un gioielliere 39enne incensurato residente in Ticino. La condanna: 160 aliquote da 200 franchi ciascuna sospese condizionalmente per un periodo di prova di due anni e un risarcimento da 27mila franchi alla Confederazione. Tutt’altro che i 9 mesi di detenzione sospesi chiesti dal procuratore Sergio Mastroianni. Questo perché l’abuso della piazza finanziaria e l’occultamento di montagne di banconote di dubbia provenienza ci sarebbero stati eccome, ma non risulta provato il coinvolgimento del gioielliere in un traffico ancora più esotico: un acquisto di diamanti da Israele per 750mila dollari, che la Camorra avrebbe effettuato per trasformare i proventi di attività opache in pietre trasparenti, e soprattutto meno tracciabili.

Amici, amanti e viaggi

I fatti risalgono al 2015, quando l’imputato – difeso dall’avvocato Luca Marcellini – aveva come socio in affari Filippo Magnone, all’epoca suo caro amico e amante di sua sorella, poi condannato per riciclaggio in Italia e in Svizzera. Magnone e la sua famiglia sono considerati l’anello di congiunzione tra la cosiddetta ‘banca della camorra’ milanese – una rete informale che ne riutilizza i proventi per fare strozzinaggio diffuso – e Lugano, da cui i soldi verrebbero poi riciclati appoggiandosi a compravendite internazionali e paradisi fiscali.

In tutto questo, però, l’imputato sarebbe coinvolto solo a metà. Sul caso dei diamanti ha retto la tesi della difesa secondo la quale l’imputato si sarebbe sì recato a Tel Aviv per una vacanza con la famiglia e Magnone, con tanto di gita alla Diamond exchange; ma l’indagine non ha dimostrato un legame certo tra il gioielliere e i bonifici per gli acquisti di Magnone: a scagionarlo l’analisi delle sue attività di compravendita e la testimonianza dei commercianti israeliani.

L'ha fregato il selfie

Diverso il discorso per un’altra storia, quella della montagna di contanti dietro ai quali si era scattato dei selfie sorridenti insieme a Magnone: l’intimità tra i due porta Bergomi a ritenere «fantasiosa» la difesa dell’uomo, che ha detto di non sapere nulla della loro provenienza illegale e di aver creduto che fossero perlopiù fogli di carta pitturati sui bordi. Mazzette identiche, legate con elastici alla bell’e meglio, sono state poi ritrovate nelle cassette di sicurezza di una società dell’imputato. Troppo per non concludere che abbia partecipato attivamente – come affermato dallo stesso Magnone – all’occultamento di oltre 600mila franchi ‘sporchi’, donde la condanna per riciclaggio.

Turismo dell’evasione

Poi c’è la carente diligenza in operazioni finanziarie, confermata per la vendita di dieci chili d’oro effettuata senza accertare l’avente diritto economico coinvolto nella transazione. Infine, l’esercizio di attività finanziarie senza autorizzazione: per tre su sei casi sollevati, l’accusa è riuscita a dimostrare una sorta di turismo dell’evasione fiscale agevolato dall’imputato. Era il periodo delle ‘voluntary disclosure’ e della stretta di Roma sull’evasione: tanti italiani cercavano porti sicuri dai quali far passare somme nascoste a Lugano e mai dichiarate al loro fisco. L’imputato avrebbe accompagnato alcuni clienti ad aprire conti in Ungheria, Paese sulla ‘lista bianca’ italiana della quale la Svizzera non faceva ancora parte. Spostati dalle acque del Ceresio a quelle del Danubio, i fondi sarebbero poi potuti rientrare in Italia senza insospettire troppo l’esattore.

Al gioielliere, che continua la sua attività commerciale e di comunicazione anche online, è stato infine riconosciuto un indennizzo di 52mila franchi legato al parziale proscioglimento e relative spese di difesa. Le parti non escludono di impugnare la sentenza davanti alla Corte d’appello del Tpf: si saprà di più entro 10 giorni.

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