Luganese

Lugano, i debitori e quell'omonimia molesta

Pubblicazione dei nomi sul Foglio ufficiale: il Tribunale riconosce il problema ma boccia il ricorso di un persona nota che lamenta il proprio discredito.

Ti-Press
9 maggio 2019
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“Ho letto il tuo nome nella lista dei cittadini morosi pubblicata sul Foglio ufficiale: Cos’è successo? Hai perso il lavoro? Se vuoi ti posso aiutare, sei rimasto senza soldi?” chiede Marco al suo amico, incontrato per caso per le vie della città. “No, non sono io, è un mio omonimo che risiede anche lui a Lugano”, ribatte Francesco, accorgendosi però di non essere riuscito a convincere il suo amico.

I nomi sono inventati ma la situazione è tanto fastidiosa quanto imbarazzante e, soprattutto, è reale. A maggior ragione se la persona coinvolta, come in questo caso, è un personaggio pubblico, di cui non facciamo il nome per non ripetere il pasticcio scaturito dalla pubblicazione dell’Ufficio esecuzioni di Lugano, viene riconosciuta e quindi “perde la faccia” di fronte alla comunità. Un pasticcio senza rimedio quello dell’omonimia. Sì, perché, pur riconoscendo il problema, la sentenza del Tribunale d’appello ha bocciato il ricorso del personaggio pubblico in questione. Un problema che tocca relativamente poche persone a livello cantonale: è in effetti raro che, oltre allo stesso nome e cognome dell’escusso, ci sia anche il fatto che il luogo di residenza sia il medesimo.

Tornando alla sentenza, il ricorrente ha chiesto di correggere il tiro entro quattro pubblicazioni del Foglio ufficiale o che si aggiungano altre informazioni (la data di nascita completa del debitore, il suo numero Avs o altri elementi) in modo fa evitare qualsiasi confusione di sorta. Una confusione che gli crea un pregiudizio ed è lesiva della sua personalità. Tanto che, dopo la pubblicazione sul Foglio ufficiale, essendo come detto un personaggio noto e conosciuto al di fuori del suo contesto familiare, lavorativo e della cerchia dei suoi amici e conoscenti, è stato ripetutamente sollecitato da varie persone.

Il ricorrente: ‘Cambiamo il sistema!’

Dal canto suo, l’Ufficio esecuzioni ha messo in evidenza di aver proceduto a una pubblicazione corretta indicando anche l’indirizzo dell’escusso. Perciò, fare confusione sarebbe impossibile e l’indicazione della data di nascita non avrebbe chiarito nulla. D’altro canto, il ricorrente ha sostenuto invece che sarebbe bastato indicare la data di nascita nella pubblicazione e lui per fugare ogni dubbio avrebbe potuto esibire la propria carta d’identità.
Nella sentenza, il Tribunale d’appello chiarisce che indicare la data di nascita del debitore o di altri elementi che lo contraddistinguono non è richiesto. Solo in caso di omonimia di persone domiciliate nello stesso indirizzo è necessario menzionare sul Foglio ufficiale anche l’anno di nascita dell’escusso. Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto che precisarlo “sarebbe inutile perché è evidente” che sono due persone diverse. Anche se appare auspicabile la pubblicazione della data di nascita, è impossibile imporla in modo generale per motivi pratici e tecnici. Dato lo stato attuale del programma di gestione delle esecuzioni presso gli uffici ticinesi, scrivono i tre giudici del Tribunale d’appello, un controllo sistematico dei casi di omonimia e l’aggiunta generalizzata della data di nascita sarebbe un’esigenza sproporzionata rispetto all’effettiva utilità della misura per prevenire il rischio di confusione.
Una risposta cha lasciato basito il ricorrente secondo cui è ora di cambiare il sistema.

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