Ai Cantoni va dato un maggiore margine di manovra per l'aiuto sociale destinato ai rifugiati ucraini (statuto di protezione S) in Svizzera da oltre cinque anni, e quindi autorizzati a ricevere un permesso di dimora (permesso B), al fine di mitigare l'impatto finanziario di tale cambiamento.
È quanto stabiliscono diverse modifiche di ordinanza inviate oggi in consultazione dal Consiglio federale fino al 15 ottobre con entrata in vigore a inizio marzo 2027, indica una nota governativa odierna.
La Legge federale sull'asilo prevede che, se dopo 5 anni il Governo non ha ancora abrogato lo statuto di protezione provvisoria, il Cantone di residenza rilasci un permesso B valido fino alla revoca ufficiale. Questo termine è in pratica destinato a scadere il 24 febbraio dell'anno prossimo. Ciò significa, che queste persone potranno ricevere l'assistenza sociale, più elevata, in linea con gli altri residenti, sia indigeni che stranieri. Un'eventualità che preoccupa i cantoni a causa dei maggiori costi che ciò implicherebbe.
Proprio per ragioni finanziarie, il 18 maggio scorso, per esempio, i direttori dei Dipartimenti delle opere sociali della Svizzera centrale avevano respinto la misura che prevede la trasformazione, dopo cinque anni, dello statuto di protezione S per i profughi dall'Ucraina in un permesso B.
Veniva inoltre criticato il fatto che la Confederazione. per ragioni finanziarie, sospenderà il proprio sostegno ai titolari dello statuto S, mentre i costi sociali rimarrebbero a carico dei Cantoni e dei Comuni. Per questo i Cantoni interessati -Lucerna, Uri, Svitto, Nidvaldo, Obvaldo e Zugo - chiedevano maggiori competenze nella definizione dell'assistenza sociale e un adeguamento della normativa federale.
Alla luce di queste rivendicazioni, il Consiglio federale intende permettere ai Cantoni di fissare, a partire da marzo 2027, lo standard di sostegno direttamente nei propri ordinamenti.
Sono ipotizzabili, stando al comunicato, tre possibilità: allineare gli standard dell'aiuto sociale a quelli applicati alla popolazione indigena e agli altri cittadini stranieri residenti, continuare a versare le prestazioni assistenziali ridotte oppure optare per una soluzione intermedia (alcuni cantoni, come Zurigo e Grigioni, si sono già mossi nella direzione indicata dall'esecutivo federale e prevedono di ridurre le prestazioni, n.d.r)
Se venisse abrogato lo statuto di protezione S, i rifugiati avrebbero ancora diritto al solo soccorso d'emergenza; tale diritto scatterebbe non appena una decisione individuale di allontanamento passasse in giudicato.
In questo caso, il Governo intende fissare a 1300 franchi il forfait che la Confederazione verserebbe una tantum ai Cantoni per coprire queste spese.