Svizzera

Simpatizzante Isis condannato potrà vivere in Svizzera

Il tribunale di San Gallo dà ragione al ricorso di un iracheno processato nel 2016 a Bellinzona insieme a 3 connazionali: il diritto d'ammissione è provvisorio

(Keystone)
16 febbraio 2021
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Un cittadino iracheno, condannato nel marzo 2016 per sostegno a un'organizzazione criminale, deve essere ammesso provvisoriamente in Svizzera su richiesta del Tribunale amministrativo federale (Taf) di San Gallo. La Segreteria di Stato della migrazione (Sem) aveva respinto l'ammissione, decisione contro la quale l'interessato aveva presentato un ricorso.

L'iracheno era stato processato nel 2016 assieme a tre altri connazionali davanti al Tribunale penale federale (Tpf di Bellinzona e condannato a una pena pluriennale da scontare per sostegno all'Isis. L'imputato principale a quel processo aveva assistito ai dibattimenti su una sedia a rotelle perché era rimasto menomato da una ferita. Dopo la sentenza l'Ufficio federale di polizia (Fedpol) provvide all'espulsione del ricorrente.

Respinto in Turchia

Nel novembre 2016 la SEM ritirò all'uomo lo statuto di rifugiato e revocò il suo asilo in Svizzera. A fine giugno 2017, l'uomo si trasferì spontaneamente in Turchia con la moglie e i due figli, si legge nella sentenza pubblicata dal Taf. Le autorità turche impedirono tuttavia l'ingresso della famiglia nel Paese, cosicché i quattro dovettero ritornare in Svizzera. L'uomo presentò allora una seconda domanda d'asilo. La Sem respinse la richiesta osservando che, pur essendoci i presupposti per concedere lo statuto di rifugiato, nei suoi confronti vi fosse una decisione di espulsione passata in giudicato.

Nell'ottobre 2018 la Fedpol fece una richiesta alla Segreteria di Stato della migrazione di riesaminare una possibile ammissione provvisoria per l'uomo, ma tale richiesta fu ancora respinta.

I cavilli legali

La Sem motivò la sua decisione riferendosi a un articolo della Costituzione, introdotto dopo l'accettazione dell'iniziativa "per l'espulsione degli stranieri che commettono reati". Secondo tale articolo, tutti gli stranieri che hanno messo in pericolo la sicurezza della Svizzera devono essere espulsi. Nella fattispecie l'espulsione non era ancora stata pronunciata perché all'epoca la legge non era ancora entrata in vigore.

La Sem interpretò inoltre alla stesso modo l'articolo 68 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, secondo cui l'ammissione provvisoria è esclusa nei casi in cui è stata ordinata un'espulsione dal Paese di stranieri che hanno messo in pericolo la sua sicurezza. Queste persone, secondo la Segreteria di Stato, non possono essere trattate meglio di coloro che hanno commesso gravi reati di diritto comune.

Stando al Tribunale amministrativo federale, questa interpretazione non è però ammissibile, poiché viola il principio della non retroattività. Inoltre, secondo il comitato dell'iniziativa "per l'espulsione degli stranieri che commettono reati", il testo mira a persone che si sono macchiate di "crimini gravi". Non è invece fatta menzione delle persone che metterebbero in pericolo la sicurezza Svizzera. Secondo il Taf, non è quindi pertinente far valere che una modifica della legge in corso di elaborazione vieterebbe l'ammissione provvisoria dell'iracheno. Legislazioni non ancora in vigore non possono infatti essere applicate.