Svizzera

Revoca di permesso F, il Taf invita alla proporzionalità

Il Tribunale amministrativo federale ha chiesto alla Segreteria di Stato della migrazione di soppesare bene l'impatto sulle persone

(Ti-Press)
13 novembre 2020
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La Segreteria di Stato della migrazione (Sem) deve rispettare sempre il principio di proporzionalità quando decide se revocare o meno un'ammissione provvisoria (Permesso F). Lo ha stabilito con una sentenza di principio il Tribunale amministrativo federale (Taf), accogliendo al contempo un ricorso contro la revoca.

Per la corte la Sem, che si occupa di verificare periodicamente i requisiti, nel valutare una revoca deve seguire un iter di riesame che "differisce da quello da effettuarsi al momento della concessione. Difatti, la perdita del beneficio dell’ammissione provvisoria, che dal punto di vista del diritto di soggiorno può aver costituito la base per la pianificazione del proprio futuro, può comportare cambiamenti incisivi nella situazione di persone che soggiornano legalmente da molti anni". Sempre il Taf sancisce che "il principio di proporzionalità, già applicabile in materia di revoca dei permessi di soggiorno, deve essere considerato anche nelle procedure di revoca dell’ammissione provvisoria".

Nel caso specifico il Tribunale ha concluso che "l’ammissione provvisoria non deve essere revocata, considerati in particolare l’età dell’interessato, la durata del suo soggiorno nel nostro Paese, il suo livello d'integrazione e il fatto che è incensurato e non è oggetto di procedure esecutive né di atti di carenza di beni".

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