Svizzera

Domande e risposte sulla nuova norma anti omofobia

Il 9 febbraio i cittadini saranno chiamati a esprimersi sull'estensione della norma penale antirazzismo all'orientamento sessuale. Ecco cosa bisogna sapere

Infografica laRegione
1 febbraio 2020
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I timori di una limitazione della libertà di espressione contrapposti alla volontà di proteggere maggiormente la comunità omosessuale da discriminazioni e discorsi d’odio. È questo il fulcro del dibattito sull’estensione della norma penale antirazzismo all’orientamento sessuale, in votazione il 9 febbraio. Una serie di domande e risposte per vederci chiaro.

Su cosa si vota?

Sull’estensione della cosiddetta norma penale antirazzismo. L’obiettivo della modifica legislativa è quello di vietare le discriminazioni anche ai danni di omosessuali e bisessuali. Concretamente, con un sì dei cittadini il prossimo 9 febbraio, nell’articolo 261bis del Codice penale svizzero – che oggi vieta l’incitamento pubblico all’odio e alla discriminazione basato sulla ‘razza’, l’etnia o la religione – verrebbe aggiunto anche il criterio dell’orientamento sessuale. La stessa modifica verrebbe inscritta pure nell’identico articolo (171c cpv. 1) del Codice penale militare.

Perché i cittadini sono chiamati alle urne?

Nel 2013 il consigliere nazionale vallesano socialista Mathias Reynard, ritenendo che oggi vi sia una lacuna giuridica, ha depositato un’iniziativa parlamentare per rendere sanzionabile penalmente anche le esternazioni omofobe. Nel 2018 la modifica di legge è stata accolta sia dal Consiglio nazionale, sia dagli Stati. Sostenendo che la nuova norma rappresenti un attacco alla libertà di espressione, l’Unione democratica federale (Udf) e i Giovani Udc hanno però lanciato un referendum, che ha raccolto quasi 67’500 firme.

Qual è il contesto?

Attualmente le esternazioni d’odio e le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale possono essere punite penalmente solo se vengono violati altri articoli di legge, come quelli relativi ai delitti contro l’onore che vietano, ad esempio, l’ingiuria, la diffamazione o la calunnia. Questi ultimi sono però applicabili solo se il reato viene commesso contro singoli individui, e non contro una comunità. L’unico articolo penale che protegge gruppi di persone da discriminazioni o, in generale, da lesioni della dignità umana, è il 261bis. Quest’ultimo è però applicabile solo se le esternazioni lesive si basano sulla ‘razza’, l’etnia o la religione, ma non sull’orientamento sessuale. Per questo, attualmente, ad esempio gay e lesbiche hanno difficoltà a difendersi da discriminazioni rivolte a tutta la comunità omosessuale.

Cosa cambierebbe con la nuova norma?

Anche gli incitamenti all’odio o le discriminazioni ai danni della comunità omosessuale o bisessuale sarebbero sanzionati con una pena detentiva fino a tre anni o con una multa. Il reato dovrà essere compiuto intenzionalmente e pubblicamente: le esternazioni omofobe espresse in un contesto privato (cerchia familiare o di amici) continueranno a non essere punite. Con la nuova legge sarebbe anche proibito diffondere un’ideologia volta a discreditare o calunniare sistematicamente gli omosessuali, i bisessuali o, in linea di principio, pure gli eterosessuali; organizzare o incoraggiare azioni di propaganda con lo stesso obiettivo; disconoscere, minimizzare o giustificare il genocidio o altri crimini contro l’umanità ai danni di questa comunità; e rifiutare a una o più persone di questo gruppo un servizio o una prestazione destinata a chiunque.

Transessuali e intersessuali non saranno protetti?

Non da questa norma penale. La commissione parlamentare preparatoria avrebbe voluto aggiungere al testo della legge, oltre che l’orientamento sessuale, anche l’identità di genere, così da rendere punibile le discriminazioni pubbliche a danno di transessuali e intersessuali. Il Consiglio federale e, in seguito, il parlamento hanno però rinunciato a introdurre questo criterio, perché giudicato una nozione troppo vaga. L’identità di genere sarebbe dunque potuta “essere interpretata in maniera ampia e risultare problematica dal punto di vista della prevedibilità del diritto penale”, aveva scritto il governo.

Quali sono gli argomenti dei contrari?

Secondo un’alleanza composta da rappresentanti della destra conservatrice (di cui fanno parte membri dell’Udf, dell’Udc, così come il leghista Lorenzo Quadri), la nuova norma penale minaccia da un lato la libertà di commercio (un ristorante o un albergatore non potrebbero più rifiutarsi di ospitare una coppia gay). La preoccupazione più grande del comitato ‘No a questa legge di censura!’ è però che venga limitata la libertà di espressione: confrontarsi criticamente sull’omosessualità dovrebbe rimanere possibile e legittimo. I contrari temono che con questa modifica di legge cittadini e politici non partecipino più a dibattiti su temi controversi, come l’adozione di bambini da parte di coppie gay, per non essere etichettati come omofobi. A parte ciò, sostengono che le leggi attuali sono sufficienti per proteggere omosessuali e bisessuali da discriminazioni. Contro la nuova legge si è poi costituito un altro comitato interpartitico formato principalmente da persone omosessuali che sostengono di non avere bisogno di una legge ad hoc: godere di una protezione particolare da parte dello Stato non farebbe altro che mostrare come debole l’intera comunità Lgbti (lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e intersessuali).

Chi sono i favorevoli alla modifica di legge?

Consiglio federale, parlamento, Ps, Plr, Ppd, Verdi, Verdi liberali e Pbd, così come i rispettivi partiti giovanili sostengono l’estensione della norma penale antirazzismo. Secondo i favorevoli, la nuova legge permetterebbe di porre chiari limiti all’odio nei confronti degli omosessuali. Odio che oggi grazie ad internet (e in particolare ai social media) può raggiungere moltissime persone e sta alla base della violenza, anche fisica, nei loro confronti. Un fenomeno, quest’ultimo, ancora troppo spesso sottovalutato. Inoltre, l’attuale legislazione è paradossale: discriminare pubblicamente minoranze etniche o culturali è punibile penalmente, ma lo stesso non vale per la comunità omosessuale. Non vi sarà poi alcuna limitazione della libertà di espressione: l’odio, infatti, non è un’opinione, affermano i sostenitori. Infine, la nuova norma avrebbe anche un effetto preventivo. In particolare per quanto riguarda i suicidi, che sono molto più elevati tra persone omosessuali, bisessuali e transessuali, sottolinea la coalizione ‘combatti l’odio – vota sì’.

Ci sono dati sugli attacchi omofobi?

Non ufficiali. Tuttavia, vi sono iniziative politiche in diversi cantoni (compreso il Ticino) che vanno in questa direzione. A livello federale, lo scorso settembre il Consiglio nazionale ha accolto una mozione dell’ex deputata zurighese Rosmarie Quadranti (Pbd) che chiede all’esecutivo federale di registrare statisticamente i crimini d’odio nei confronti di persone appartenenti alla comunità Lgbti. Gli Stati non si sono però ancora espressi. Pur non sapendo esattamente quanto spesso avvengano episodi simili, i media riferiscono relativamente spesso di violenza nei confronti di persone omosessuali. Come durante la notte di Capodanno a Zurigo, quando una coppia gay è stata picchiata, finendo in ospedale, solo perché aveva ammesso, su esplicita domanda, di essere omosessuale. Stando a Pink Cross, il centro di notifica per atti di violenza omofobica e transfobica (Lgbt+ Helpline) registra in media due casi a settimana. Non essendoci però statistiche ufficiali, i casi potrebbero essere anche molti di più.

Quando sarebbe applicata la nuova norma?

Per capire cosa sarà vietato dire o scrivere pubblicamente ci si può basare sulla giurisprudenza del Tribunale federale (Tf) riguardante l’attuale articolo 261bis. La Commissione federale contro il razzismo ha recentemente ricordato che la norma penale in questione è stata finora applicata con estrema cautela, tenendo sempre conto della libertà di espressione. In generale, si può affermare che lo scopo principale della norma antirazzismo è la tutela della dignità umana: quando essa viene lesa, allora ci si rende punibili. Ciò non significa tuttavia che non si possano più esprimere critiche, anche sopra le righe. Queste devono però essere fondate su ragioni obiettive.

Cosa si potrà ancora dire e cosa invece no?

Gli oppositori temono, ad esempio, che un pasticciere non possa più rifiutarsi, per motivi di coscienza, di preparare una torta nuziale a una coppia omosessuale. Secondo un’esperta di diritto interpellata dal ‘Tages-Anzeiger’, se il pasticciere dice pubblicamente di non voler servire gli omosessuali, allora sarebbe punibile. Se non si rifiutasse di fare la torta alla coppia, avrebbe comunque il diritto di affermare di essere contro i matrimoni gay, senza conseguenze. Nel 2017 il Tf ha condannato due politici dell’Udc per la pubblicazione di un’inserzione intitolata “I kosovari sgozzano gli svizzeri”. Nella sentenza, la Corte ha ritenuto che si trattasse di una generalizzazione priva di fondamenti effettivi. Per analogia, dire che “gli omosessuali stuprano i bambini”, diventerebbe, dunque verosimilmente punibile. Tuttavia, attualmente, tale affermazione potrebbe anche non essere sanzionabile.

Quante possibilità hanno i referendisti?

Sia i sondaggi dell’Ssr, sia quelli di Tamedia danno in chiaro vantaggio i favorevoli all’estensione della norma antirazzismo: la quota di sostenitori si aggira attorno al 65%. Essendo poi tutti i principali partiti, tranne l’Udc, convinti della necessità della modifica legislativa, è improbabile aspettarsi un cambio di rotta dei cittadini. La protezione della comunità omosessuale avrà dunque verosimilmente la meglio sui timori di vedersi limitata la libertà di espressione.

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