La Suprema Corte italiana ha affrontato il tema della canapa light. L'unica coltivazione consentita è quella destinata a fini medici
Per la Cassazione italiana, la legge non consente la vendita o la cessione a qualunque titolo dei prodotti "derivati dalla coltivazione della cannabis", come l'olio, le foglie, le inflorescenze e la resina. A dirlo con chiarezza sono state le Sezioni Unite penali della Suprema Corte che hanno affrontato il nodo della 'cannabis light' e quindi di riflesso quello dei negozi che vendono questo tipo di prodotti, arrivando alla conclusione che l'unica coltivazione consentita di 'canapa sativa' è quella destinata a fini medici.
Tuttavia, vendere questi 'derivati' – sui quali è nato un fiorente business – è reato "salvo che tali prodotti siano privi di efficacia drogante". Una valutazione che dovrà essere fatta caso per caso dai giudici di merito che devono stabilire se sequestrare o meno questa merce, dal momento che gli 'ermellini' - almeno in base a quanto emerge dalla massima di diritto che hanno redatto - non sembrano aver affrontato il tema della soglia del principio 'drogante' consentito. Qualcosa di più emergerà quando verranno depositate le motivazioni del verdetto.