Bellinzona

Canapa light, il Municipio rinuncia a legiferare

'Fenomeno preoccupante, ma una base legale comunale non si potrebbe differenziare da quanto già oggi in vigore a livello cantonale e federale'

3 maggio 2019
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Il Municipio di Bellinzona non intende emanare un Regolamento né un'Ordinanza comunale sulla canapa light. Lo spiega in risposta a un'interpellanza del consigliere comunale Claudio Cattori presentata a nome del gruppo Ppd. “Pur essendo legale”, il Municipio ritiene il fenomeno della proliferazione della coltivazione e della vendita della canapa light “non privo di aspetti preoccupanti, che va nel limite del possibile circoscritto”. Tuttavia il margine di manovra del Comune “è nullo”. Una regolamentazione comunale sotto forma di regolamento e non di semplice ordinanza, “oltre a rispettare le libertà fondamentali dei cittadini (tra cui la libertà economica e la proprietà privata), dev'essere compatibile col diritto federale e cantonale e non può essere maggiormente restrittiva”. A questo punto, considerando come il diritto superiore “sia già chiaro e preciso per la vendita e per la coltivazione, una base legale comunale non si potrebbe differenziare da quanto già oggi in vigore a livello cantonale e federale”. Detto altrimenti, una base legale comunale più restrittiva “verrebbe evidentemente cassata in fase ricorsuale”.

Cattori e colleghi chiedevano anche se il Municipio intendesse proporre l’inserimento nel Regolamento comunale di un articolo specifico per la tutela della salute pubblica vietando coltivazioni in zone urbanizzate e vendita in prossimità di zone sensibili quali scuole, luoghi di culto, edifici destinati ai giovani. Ma anche qui, fanno stato le norme già esistenti: “Per quanto concerne le coltivazioni in campo aperto di canapa light, la giurisprudenza cantonale ha statuito che, di principio, le stesse siano compatibili solo con la zona agricola. Mentre le coltivazioni indoor siano conformi unicamente alla zona industriale”. Quanto al divieto di vendita di canapa light in zone sensibili, “è già previsto dalla Legge cantonale e trova applicazione allorquando si tratta di prodotti la cui vendita non è autorizzata a livello federale”. In definitiva l’adozione di apposite normative comunali “non potrebbe differenziarsi da quanto già oggi stabilito dal diritto federale e cantonale”.

Il ricorso vinto e la rinuncia dell'Esecutivo

Lo scorso autunno, ricordiamo, il Municipio di Bellinzona ha deciso di non impugnare con un ricorso al Tribunale cantonale amministrativo la sentenza con cui il Consiglio di Stato il 24 ottobre ha accolto il ricorso di un 35enne di Giubiasco – noto estimatore dell’oro verde e con alle spalle una condanna per spaccio – interposto contro l’ordinanza che l'esecutivo stesso aveva avallato nel settembre 2017 concernente la vendita al dettaglio dei prodotti a base di canapa light. Non impugnando la decisione governativa il Municipio ha avviato allora una riflessione sulla necessità/opportunità o meno di intervenire sul settore con delle restrizioni; nel frattempo, come si è visto, ha deciso di non voler elaborare un apposito regolamento. Il quale, inteso come base legale formale, veniva indicato dal CdS come necessario laddove si “intende limitare una libertà fondamentale costituzionalmente protetta, quella di mercato e di commercio”. Questo era infatti uno dei tanti punti su cui il ricorrente aveva fatto leva, aggiudicandosi infine la partita.

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