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Villalta dell’argine, un altro no dei giudici di Losanna

I coniugi Masoni contestavano tre notifiche di tassazione (2006, 2007 e 2008). Il Tribunale federale ribadisce: ‘Non è una fondazione di famiglia’

La massima istanza giudiziaria svizzera
(Ti-Press)
30 dicembre 2021
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Gli elementi definiti incompatibili con gli scopi di cui all’articolo 335 del Codice civile svizzero non solo sono tuttora presenti, ma anche determinanti. Le parole dei giudici della II Corte del Tribunale federale si riferiscono all’annosa vertenza tra i coniugi Franco e Valeria Masoni, quest’ultima deceduta il 31 ottobre dello scorso anno, fondatori nel 1983 della Fondazione Villalta dell’argine, e la Divisione delle contribuzioni che non riconosce gli effetti fiscali della fondazione di famiglia imputando ai fondatori parte del patrimonio e del reddito di quest’ultima. La sentenza dello scorso 8 dicembre dovrebbe mettere la parola fine a una vicenda che parte da lontano: dal famoso ‘Fiscogate’ che era costato il seggio in Consiglio di Stato a Marina Masoni nell’aprile del 2007. Senza star qui a ripercorrere la storia ormai passata agli annali della politica ticinese, alla fine del 2007 e ad aprile 2011 gli statuti della Fondazione furono cambiati per adeguarli a quanto previsto all’art. 335 del Ccs anche a seguito di quella controversia legale.

Oggetto del contendere sono le notifiche di tassazione per i periodi 2006, 2007 e 2008. In tutte e tre le tassazioni l’autorità fiscale ha deciso, come nei periodi precedenti, d’imporre ‘per trasparenza’ la Fondazione e ha quindi aggiunto agli elementi imponibili dei contribuenti i redditi da titoli e da capitali e l’utile derivante dal recupero di crediti ceduti (quelli dello studio legale dei fondatori, ndr) spettanti alla fondazione. Il 17 giugno 2015 l’autorità di tassazione ha parzialmente accolto tre reclami presentati dai contribuenti e stralciato alcuni ricavi della Fondazione e ridotto il valore degli attivi mobiliari.

Un paio di anni dopo, il 15 maggio 2017, la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello respingeva, perché inammissibili, tre distinti ricorsi concernenti le tassazioni 2006, 2007 e 2008 presentati dalla Fondazione e dai coniugi Masoni in quanto la tassazione ‘per trasparenza’ era stata ampiamente trattata in due decisioni, la prima riguardante i periodi dal 1997 al 2002 e confermata dal Tribunale federale e la seconda relativa al 2003, 2004 e 2005. I giudici ticinesi avevano precisato che per effetto di queste decisioni, la Fondazione “era stata assoggettata a imposizione ‘per trasparenza’ e di riflesso i suoi fattori fiscali ascritti ai soggetti fiscali originari, ovvero i coniugi Masoni, siccome i suoi scopi erano stati riconosciuti incompatibili con l’articolo 335 del Ccs”.

Con sentenza del 20 novembre 2018 il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso in materia di diritto pubblico presentati dai coniugi Masoni avendo la Corte cantonale disatteso il diritto di essere sentito dei contribuenti. In particolare questi ultimi rendevano attenti i giudici che nel frattempo gli statuti della fondazione erano stati modificati. Il nuovo giudizio della Camera di diritto tributario sulla vicenda però non muta. Da qui il ricorso al Tribunale federale di Losanna i cui giudici confermano quanto deciso dalla Corte cantonale e vanno oltre precisando che “se lo scopo di una fondazione di famiglia è contrario a quelli previsti dalla legge – come in concreto – ciò implica la nullità originaria della stessa”. Detta in altre parole, in una simile situazione la fondazione di famiglia non è mai esistita e i suoi beni rimangono nel patrimonio del fondatore. “In tal caso – continuano i giudici di Losanna – non è dato da vedere come si potrebbe modificare lo statuto di un’entità che non esiste”. Al massimo ci si può chiedere se non è l’atto di costituzione di un’altra fondazione. Per i giudici è un no: manca l’atto pubblico e la relativa iscrizione al Registro di commercio. Ma anche se si volesse partire dal presupposto che le modifiche statutarie, ammissibili, fossero entrate in vigore già il 18 dicembre 2007 e varrebbero quindi per gli anni fiscali 2007 (dal 18 al 31 dicembre) e 2008, il ricorso è comunque infondato in quanto all’origine c’è il mancato riconoscimento fiscale della fondazione. Non basta, insomma, il rispetto formale delle norme civili ma ci vuole anche quello sostanziale come l’effettiva separazione tra il patrimonio della fondazione e quello dei fondatori. I crediti di difficile incasso dello studio legale, scrivono i giudici federali, non sono attivi usuali di una fondazione di famiglia come pure i complessi rapporti di debito e credito tra fondazione e fondatori.

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