Ticino

Professioni sanitarie e LaMal, decide il Cantone

Dal prossimo 1° gennaio sarà il Dipartimento della sanità e socialità ad autorizzare a esercitare a carico delle casse malati

Cambierà la prassi
(Ti-Press)
6 dicembre 2021
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Dal 1° gennaio 2022 la competenza a rilasciare l’autorizzazione a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Aoms) ai fornitori di prestazioni che esercitano in ambito ambulatoriale passa ai Cantoni. Il Consiglio di Stato, nella sua ultima seduta, ha quindi approvato la modifica dei relativi regolamenti, affidando la competenza valutativa, decisionale e di vigilanza all’Ufficio di sanità del Dipartimento della sanità e della socialità.

Nel giugno 2020 il Parlamento federale ha adottato il progetto di revisione della Legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LaMal), che prevede un nuovo modello per autorizzare i nuovi fornitori di prestazioni del settore ambulatoriale, tramite una procedura di autorizzazione di competenza dei singoli Cantoni. Con tale modifica, e con la successiva approvazione il 23 giugno 2021 della modifica dell’Ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie (OaMal), sono inoltre stati regolati nuovi requisiti di qualità per l’ottenimento di tale autorizzazione.

Attualmente la competenza del Cantone si limita all’espressione di un semplice nullaosta e unicamente per i medici che vogliono esercitare a carico dell’Aoms. I medici devono poi indirizzarsi a una società costituita dagli assicuratori malattia (Sasi Sa) per la verifica di altri requisiti formali e l’ottenimento del numero di concordato atto a permettere la fatturazione. Alla medesima società devono rivolgersi anche le altre categorie di fornitori di prestazioni che operano a carico della LaMal.

Dal 1° gennaio 2022, tutti i nuovi fornitori di prestazioni nel settore ambulatoriale delle seguenti categorie saranno interessati dal nuovo modello di autorizzazione: i medici, i dentisti, i farmacisti, i chiropratici, le levatrici, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, gli infermieri, i logopedisti, i dietisti, i neuropsicologi, gli psicoterapeuti (questi ultimi dal 1° luglio 2022), i podologi, così come le organizzazioni di chiropratica, di levatrici, di fisioterapia, di ergoterapia, di logopedia, di dietetica, di neuropsicologia, di podologia, di psicoterapia (queste ultime dal 1° luglio 2022), di cure e aiuto a domicilio, gli istituti di cure ambulatoriali effettuate da medici, i laboratori, i centri di consegna di mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici, le case per partorienti, nonché le imprese di trasporto e salvataggio e gli stabilimenti di cura balneare. Il Consiglio di Stato ha attribuito la competenza valutativa, decisionale e di vigilanza all’Ufficio di sanità del Dipartimento della sanità e della socialità (Dss), già responsabile attualmente del rilascio dell’autorizzazione di polizia sanitaria ai fornitori di prestazioni (libero esercizio), e dunque in possesso delle specifiche conoscenze settoriali e di parte dei necessari dati da verificare (possesso del libero esercizio e del titolo di perfezionamento).

Il Dss ha provveduto a informare più dettagliatamente gli Ordini e le Associazioni professionali di categoria. A partire dal 15 dicembre 2021 sarà inoltre possibile trovare maggiori informazioni, così come i necessari formulari per inoltrare istanza di autorizzazione, sul sito dell’Ufficio di sanità.

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