Ticino

Permessi di soggiorno, una prassi più lasca

Il criterio del centro di interessi non è prevalente. Per il Tribunale federale conta la presenza continuativa dello straniero Ue sul territorio

La gamma dei permessi per stranieri
(Ti-Press)
22 settembre 2021
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I servizi dell’amministrazione pubblica in generale, compresi quelli del Dipartimento delle istituzioni, sono chiamati al rispetto delle leggi, delle ordinanze e della giurisprudenza. Giurisprudenza che cambia a seconda dell’interpretazione del diritto e che influenza giocoforza la prassi amministrativa. È quanto avvenuto, per esempio, in materia di concessione e rinnovo dei permessi di soggiorno nell’ultimo decennio. Negli scorsi giorni il Tribunale federale ha reso note due sentenze su altrettanti casi ticinesi che innovano ulteriormente la prassi in senso più liberale rispetto a quanto applicato dalla Sezione della popolazione del Cantone Ticino. Secondo la massima istanza giudiziaria svizzera “(...) il mantenimento di un permesso di soggiorno presuppone un minimo di presenza sul territorio e che, per definire questa presenza, il legislatore non ha fatto capo né al criterio del centro degli interessi, né a quello del domicilio”. In pratica per il rinnovo di un permesso di soggiorno di tipo B di uno straniero proveniente da uno dei Paesi dell’Unione europea, il criterio del centro di interessi non è più prevalente. E inoltre, sempre secondo i giudici di Mon Repos, “(...) lo spostamento del domicilio rispettivamente del centro degli interessi (in pratica dove si ha la famiglia, ndr) non determina già la decadenza, che può subentrare unicamente se nel contempo sono date le condizioni previste dalla legge (...)”.

Sono decisioni che cambiano di fatto la prassi ticinese e che influenzeranno non solo le pratiche per l’ottenimento e il rinnovo di un permesso di soggiorno, ma anche il diritto a eventuali aiuti sociali o allo statuto fiscale. Ne è convinto il direttore del Dipartimento delle istituzioni, il consigliere di Stato Norman Gobbi, che durante l’incontro stampa di questa mattina ha presentato, con la responsabile della Sezione della popolazione Silvia Gada, le conseguenze pratiche delle due decisioni del Tribunale federale (del 3 settembre, pubblicate il 20 settembre) in ambito di residenze fittizie. «La prassi adottata dalla Sezione della popolazione è sempre stata improntata al rispetto della legge e del mandato popolare dei ticinesi e anche di parecchi atti parlamentari, di applicare in maniera restrittiva il diritto e gli accordi vigenti, ponendo un’elevata attenzione alla lotta contro gli abusi, siano essi sociali, economici o di ordine pubblico», ha spiegato Norman Gobbi. In particolare, negli ultimi due casi, le sentenze di Losanna fanno riferimento a decisioni della Sezione della popolazione rispettivamente del 19 agosto 2015 e del 9 giugno 2016 a cui erano seguite sentenze di seconda istanza del Tram cantonale del 23 novembre 2019 e del 5 dicembre 2018.

La Sezione della popolazione – ha ribadito da parte sua Silvia Gada – si è sempre attenuta alle direttive della Segreteria di Stato della migrazione (Sem) quale ufficio di riferimento che esercita la vigilanza sul suo operato. Direttive che imponevano di rilasciare il permesso per stranieri in corrispondenza alla situazione fattuale e al comportamento dello straniero». Per questa ragione si è sempre differenziato tra permessi B (soggiorno) e permessi G (frontalieri), soprattutto in Ticino, cantone di confine, dove la situazione è più complessa e articolata. «Abbiamo sempre seguito lo sviluppo della giurisprudenza in diversi ambiti, in particolare in quello dell’ordine pubblico e dei soggiorni fittizi», ha continuato Gada ricordando che già nel novembre del 2020 l’aspetto del centro di interessi era stato ridimensionato da una sentenza della massima Corte federale. “L’aspetto del centro degli interessi di una persona, cui fanno ampio riferimento le autorità ticinesi, ha in realtà una portata circoscritta, segnatamente alla procedura di decadenza, e che anche in quel contesto non costituisce affatto il criterio principale sul quale basarsi (...)”, scrivevano i giudici federali.

Quando decade un permesso di soggiorno

Secondo l’ultimissima giurisprudenza la decadenza interviene quanto c’è una notifica di partenza per l’estero; sei mesi consecutivi trascorsi all’estero oppure rientri in Svizzera solo per brevi periodi; e infine se c’è lo spostamento degli interessi all’estero e vi si risiede, contemporaneamente, per oltre sei mesi. «L’entità di presenza effettiva è comunque tuttora da rilevare nell’ambito della procedura di rinnovo», ha spiegato Silvia Gada che precisa: «Come avvenuto in passato, il Tribunale federale e quello amministrativo tutelano i controlli e la raccolta di informazioni sia sulla documentazione trasmessa dalla persona straniera (consumi elettrici, telefonici eccetera), sia tramite preavvisi e segnalazioni dai Comuni e infine attraverso verbali e sopralluoghi amministrativi». In pratica, ha fatto notare Norman Gobbi, un titolare di permesso G (frontaliere) con rientro settimanale potrebbe, se lo desidera, ottenere un permesso B (dimorante) con tutte le conseguenze che si potranno avere in tema di aiuti sociali, assegni di prima infanzia e assoggettamento fiscale.

Va da sé che l’evoluzione delle decisioni negative per soggiorno fittizio è drasticamente calata negli ultimi sei anni: dalle 111 del 2015, alle 27 del 2001 con un picco di 272 (per evasione di arretrati, ndr) nel 2019 per un totale di 897 decisioni di non rinnovo. Stessa dinamica per le decisioni negative per pericolo dell’ordine pubblico: 163 nel 2015; 13 nel 2021 per un totale complessivo di 938 casi. «Anche per quest’ultima casistica i criteri di valutazione del rischio sono stati allentati dalla giurisprudenza federale che ha però mantenuto inalterati i parametri di controllo utilizzati per non rilasciare o non rinnovare permessi per attività lucrativa ad aziende bucalettere», ha spiegato da parte sua il consigliere di Stato Norman Gobbi. Ricordiamo che le società fittizie sono spesso la porta di entrata alla criminalità organizzata di vario stampo e natura.

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