Ticino

Congedo parentale, per l'Udc ‘ci sono criticità legali’

La deputata Roberta Soldati afferma che la competenza per istituirlo è federale, che i Cantoni hanno qualche margine ma con molti "problemi di attuazione"

Ti-Press
26 gennaio 2021
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Il principio di istituire un congedo parentale di dieci giorni votato ieri dal Gran Consiglio per l'Udc "presenta delle criticità legali". Con un comunicato firmato dalla deputata Roberta Soldati, i democentristi affermano innanzitutto che "mette in difficoltà i datori di lavoro su territorio ticinese", ma pure che "presenta delle criticità anche a livello giuridico e sarà difficilmente applicabile".

Perché? Soldati annota che "allo stato attuale il diritto federale non permette ai Cantoni di introdurre un congedo parentale per i salariati del settore privato" (già ieri il presidente del Plr Alessandro Speziali aveva affermato come ci fosse la probabilità che questo congedo andasse solo ai dipendenti pubblici). Il contratto di lavoro, riprende Soldati, "è regolamentato dal Codice delle obbligazioni e ogni modifica dello stesso è di esclusiva competenza federale".

Dal profilo della facoltà per i Cantoni di istituire una nuova assicurazione sociale, cioè il congedo parentale, "la situazione sembrerebbe un po' più favorevole" concede, "ma anche qui ci sono problemi d'attuazione non indifferenti". Nel senso che, scrive la granconsigliera dell'Udc, "di principio dal profilo costituzionale non ci sarebbero ostacoli nel prevedere in una norma cantonale il finanziamento per un congedo parentale mediante un sistema di contributi paritetici (datore di lavoro e dipendente)". Però c'è un però, perché "in assenza di una disposizione contenuta nel Codice delle obbligazioni che riconosce l'istituto del congedo parentale, il dipendente si troverebbe nella situazione paradossale dove non avrebbe la sicurezza giuridica che tale congedo gli sia effettivamente concesso".

Infatti, mancando la norma, "il datore di lavoro non avrebbe alcun obbligo di concedergli il congedo parentale, a meno che esso non sia previsto in modo pecifico in un contratto collettivo di lavoro o in un contratto individuale speciale". Fondamentalmente, conclude Soldati, "l'assicurato e il datore di lavoro avrebbero un obbligo contributivo a fronte di una prestazione incerta".

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