Mendrisiotto

Più che il pirata torna in aula il praticante

Schiacciò sull'acceleratore superando i limiti di velocità di 80 chilometri orari. Ma protagonista del processo è soprattutto il giovane difensore.

La legge è uguale per tutti (Ti-Press)
14 gennaio 2021
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Un caso doppiamente interessante, quindi non solo per il caso in sé, quello in aula oggi davanti alle Assise correzionali di Mendrisio. Chiamato alla sbarra un 23enne italiano dal piede pesante sull'acceleratore, tanto da incappare nell'ormai famoso radar di Balerna. E se il covid, lui residente a Reggio Calabria, gli ha permesso di dichiararsi nel dibattimento assente giustificato, ciò ha comportato che l'attenzione sia andata tutta al suo patrocinatore, il quasi coetaneo 'master in law' (master in legge) Martino Colombo, chiamato a sostituire l'avvocato Costantino Castelli, nello studio del quale sta effettuando il praticantato. Quale, dunque, il nodo giuridico? La notizia sta nel fatto che torna davanti a una corte, senza essere affiancato dal cosiddetto 'maître de stage', appunto un praticante, la cui presenza in aula era stata 'bandita' dal Tribunale penale cantonale in una prima udienza, dello stesso processo, tenutasi lo scorso settembre. In quell'occasione, il presidente della Corte, notando la presenza di Colombo, su delega di Castelli, aveva rinviato al giorno successivo l'udienza richiedendo in aula il difensore 'ufficiale'. Dopo aver riscontrato, l'indomani, ancora la presenza del praticante, che gli confermava la volontà di continuare a presenziare anche in futuro, il giudice aveva intimato all'imputato la necessità di nominare un nuovo legale di fiducia.


Martino Colombo (Ti-Press)

Richieste, quelle della Corte, contro cui hanno ricorso l'imputato e il patrocinatore, evidenziando come la decisione delle Assise correzionali operava un'interpretazione contraria al Codice di procedura penale (articolo 127, capoverso 5), alla giurisprudenza e alla dottrina. I ricorrenti diversamente avevano richiamato il Regolamento sull'avvocatura che consente al praticante di compiere singoli atti di patrocinio nell'ambito penale, come pure espressamente di partecipare al dibattimento su delega. Ragioni condivise dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (Cpr) che lo scorso novembre aveva dato loro ragione. 

L'Ordine degli avvocati: 'Esperienza in aula fondamentale'

«Quale Ordine degli avvocati del Canton Ticino – ci ha ricordato il presidente Gianluca Padlina –, abbiamo da sempre evidenziato l'importanza di permettere ai praticanti di fare esperienze in aula. La partecipazione del praticante al dibattimento non significa tuttavia che il 'maître de stage' non segua e indirizzi, laddove necessario, il giovane futuro avvocato, i due infatti si confrontano costantemente sui diversi casi, studiando le pratiche e analizzando la linea difensiva. C'è uno scambio continuo. La possibilità per il praticante di presenziare in aula senza essere affiancato dall'avvocato, non significa quindi per l'imputato di non poter disporre di una difesa adeguata. Abbiamo quindi preso atto con favore del pronunciamento della Cpr, ritenuto che nel percorso formativo di un praticante l'esperienza in aula è veramente fondamentale». 

Gli eccessi si pagano: 12 mesi sospesi

E se il processo ha permesso, quindi, di assistere a una 'nuova prima', con il ritorno in aula di un praticante, la sentenza ha confermato che gli eccessi si pagano. Il 23enne è stato, così, condannato a 12 mesi, sospesi per un periodo di due anni. Il giudice, Marco Villa, ha accolto nella sua totalità l'atto d'accusa del procuratore pubblico capo Arturo Garzoni che aveva giudicato il sorpasso dei limiti di velocità (di ben 80 dai 100 chilometri orari indicati lungo quel tratto di autostrada) un atto 'pirata' invocando l'infrazione grave alle norme della circolazione.

Il difensore si era battuto invece per un'infrazione lieve, giustificando quei 180 chilometri orari piuttosto come negligenza. Secondo il giovane legale avrebbe dovuto alleggerire la colpa il fatto che fosse stato notte, di piena estate, con una visibilità ottima e su una strada dall'ampia carreggiata e dall'unica direzione. Il patrocinatore non ha peraltro dimenticato di ricordare alla corte la decisione del suo assistito di installare, successivamente, sulla propria auto un sistema automatico di controllo della velocità e del malore di cui sarebbe stata vittima l'allora fidanzata mentre stavano viaggiando insieme. Tutte giustificazioni rigettate, però, da Villa. 

 

 

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