Il quotidiano ricorre al Tribunale amministrativo cantonale contro la decisione della commissione della Lit, che dà ragione al Municipio ma lo rimprovera

Radar sul lungolago, multe tardive e accesso agli atti, la vertenza finisce al Tribunale cantonale amministrativo (Tram). Nella disputa che da due anni oppone ‘laRegione’ al Municipio di Lugano sul controllo della velocità effettuato in Riva Vela l’11 maggio 2023, a spuntarla in prima battuta è stata la Città: la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza ha infatti respinto il ricorso del 27 novembre 2024 presentato dal direttore del quotidiano Daniel Ritzer contro il diniego di accesso alla documentazione relativa al radar. Una decisione che però non risparmia critiche all’Esecutivo cittadino, accusato di avere mostrato “una certa incoerenza” nel corso della procedura. Il direttore de ‘laRegione’ ha quindi impugnato la sentenza davanti al Tram, che dovrà ora pronunciarsi sul caso.
Il presidente della Commissione ha messo in evidenza che il Municipio non fosse l’autorità effettivamente detentrice delle informazioni richieste: i dati sul controllo radar, infatti, rientrano nella sfera operativa della Polizia comunale, mentre per quanto riguarda le infrazioni e le eventuali procedure ordinarie la competenza passa alla Sezione della circolazione. Tuttavia, pur confermando il diniego del Municipio, la Commissione ha precisato che “un’eventuale richiesta di informazioni inerente a questi casi va semmai formulata innanzi alla Sezione della circolazione”. Ed è proprio questo punto a essere al centro del ricorso presentato al Tram lo scorso 8 maggio.
Nell’ultimo botta e risposta tra il Municipio di Lugano e ‘laRegione’ in merito al radar, rimasto attivo per poco meno di un’ora e mezza (dalle 9.51 alle 11.15) e che ha registrato 74 infrazioni – 72 multe disciplinari, ossia per velocità fino a 35 chilometri orari in una zona con limite di 30, e 2 casi con procedura ordinaria, ovvero con superamenti compresi tra i 16 e i 20 chilometri orari – emerge anche una questione legata alla collaborazione tra autorità. Nel ricorso presentato al Tram il direttore de ‘laRegione’ ricorda che “una domanda sottoposta per errore a un’autorità non competente deve essere trasmessa all’autorità competente” come confermato dalla Guida alla Lit, edita dai Servizi giuridici del Consiglio di Stato. Pertanto, “l’interessato non può subire un pregiudizio se, come nel nostro caso, il Municipio erroneamente non ha trasmesso affatto la richiesta all’autorità competente (Polizia comunale, rispettivamente Sezione della circolazione)”. A tal proposito, il Municipio “ha manifestamente disatteso i doveri che gli incombevano quale autorità, ovvero l’obbligo di collaborazione, l’obbligo di verifica d’ufficio della propria competenza prima di entrare nel merito della richiesta Lit, nonché l’obbligo di trasmissione della richiesta all’autorità competente”. Tali mancanze, in particolare, “sono a maggior ragione censurabili, considerato che il richiedente era rappresentante di un organo di stampa; stampa cui compete il diritto/dovere di cronaca”.
Un’altra questione legata all’incarto riguarda il nome di chi ha formulato la domanda di accesso ai dati relativi alle multe e alla velocità massima rilevata. Nella risposta al ricorso presentato da Ritzer, il 15 gennaio 2025 il Municipio ha sostenuto che il direttore de ‘laRegione’ non avesse titolo per ricorrere, poiché la domanda di accesso era stata inizialmente presentata da un’altra persona – il caporedattore della redazione Lugano e dintorni – e solo successivamente lui sarebbe subentrato nella procedura. In sostanza, il Comune ha tentato di far dichiarare irricevibile il ricorso non nel merito, bensì sul piano della sua ammissibilità formale. La risposta della Commissione è però stata netta: la legittimazione attiva va ammessa. Pur riconoscendo “una certa confusione nell’identificazione del richiedente”, la Commissione osserva infatti che il Municipio aveva sollevato la carenza di legittimazione soltanto in sede di risposta e che “prima di allora l’Esecutivo non ha mai contestato il fatto che Daniel Ritzer sia subentrato nella procedura, né durante la mediazione né in sede decisionale”. Soprattutto, rileva che “destinatario della decisione impugnata risulta essere proprio Daniel Ritzer, motivo per il quale la legittimazione attiva del ricorrente deve essere ammessa”. Nel ricorso presentato dal direttore de ‘laRegione’ si sottolinea inoltre che “il Municipio ha temerariamente invocato l’inapplicabilità della Lit; ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di Daniel Ritzer; e, da ultimo, ha persino rimproverato al ricorrente un agire abusivo”.
Per quanto riguarda la richiesta iniziale di informazioni tramite la Lit, la Commissione spiega che la fattispecie rientra “di principio nel campo di applicazione della Lit”, poiché la domanda è stata rivolta a un’autorità comunale e concerne “l’adempimento di un compito pubblico, ovvero l’attività di controllo della circolazione stradale e di tutela della sicurezza pubblica”. La Commissione osserva inoltre che il Municipio, pur avendo inizialmente sostenuto di non poter evadere la domanda “ai sensi della Lit”, non ha fornito “alcuna spiegazione in merito all’asserita inapplicabilità della Lit” e ha mostrato “una certa incoerenza”, dal momento che in altri atti della procedura ha definito la richiesta come una vera e propria “domanda di accesso a documenti ufficiali ai sensi della Lit”. Anche in questo caso non è mancata la replica nel ricorso al Tram: “Considerato l’atteggiamento inspiegabilmente contraddittorio e finanche temerario che l’Esecutivo ha tenuto nel corso di tutta la procedura, la decisione impugnata non merita protezione”. Ora sarà il Tram a doversi esprimere sulla vicenda.