Luganese

Stand di tiro di Bidogno, Capriasca perde il ricorso

Il Tribunale federale dà ragione al Cantone e conferma l'assegnazione dei poligoni ai Comuni pubblicata dal Consiglio di Stato nel 2017

La struttura situata nel bosco sotto Bidogno (Ti-Press/Archivio)
7 luglio 2021
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È inammissibile il ricorso presentato dal Comune di Capriasca contro la regolamentazione concernente il "Tiro militare fuori servizio: comprensori di tiro, attribuzioni delle Società di tiro a un poligono - Commissioni cantonali di tiro". Così ha sentenziato il Tribunale federale. Il ricorso del Comune era già stato bocciato dal Consiglio di Stato e dal Tribunale amministrativo federale. Intanto, nei giorni scorsi il Municipio ha inviato il diniego della licenza edilizia alla Società dei franchi tiratori che hanno richiesto di poter realizzare i paracolpi ed evitare così l'inquinamento del terreno. Ma torniamo al ricorso al Tribunale federale. Nella nuova contestazione, l'ente locale ha ribadito le censure sollevate nelle istanze precedenti: la tabella relativa all'assegnazione dei poligoni di tiro, in particolare quello di Bidogno, asserendo che quest'ultimo oltre a essere inutilizzabile, poiché vi era un divieto d'uso decretato dal Municipio, era insufficientemente attrezzato e carente dal profilo della sicurezza. Questo però non basta, come scrive il Tribunale federale nella sentenza: "Il Comune ricorrente, sebbene patrocinato da un avvocato, si è limitato a formulare delle conclusioni cassatorie, ignorando che il ricorso in materia di diritto pubblico ha di regola carattere riformatorio. Dalla motivazione del ricorso risulta tuttavia chiaro che esso si oppone all'utilizzazione della piazza di tiro di Bidogno quale poligono di tiro, di cui esso è il Comune di riferimento, nonché critica il fatto che maggiori obblighi finanziari verrebbero posti a suo carico".

Violazione dell'autonomia locale non motivata

I giudici di Losanna, scrivono che "il diritto di ricorso del Comune e degli altri enti di diritto pubblico è innanzitutto disciplinato dall'articolo 89 (cpv. 2 lett. c della Legge sul Tribunale federale), secondo cui essi sono legittimati a ricorrere se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o da quella federale. Questa disposizione consente in particolare al Comune di fare valere la violazione della sua autonomia". Il Comune, però, non invoca "la violazione di simili garanzie che, alla stregua delle censure concernenti i diritti fondamentali del cittadino, sono peraltro soggette alle esigenze di motivazione accresciute. Nel ricorso non viene spiegato per quali ragioni la sentenza impugnata violerebbe l'autonomia dell'ente locale. In particolare, non precisa in che misura esso disporrebbe, nei campi disciplinati dalla regolamentazione contestata, di un margine di decisione e di apprezzamento che rientrerebbe nell'autonomia tutelabile".  

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