Bellinzonese

Bombarolo di Bellinzona, il Tf conferma la riduzione di pena

Losanna respinge il ricorso dell’accusa e difende la decisione con cui la Carp ha abbandonato i reati di uso delittuoso e colposo di materie esplosive

Febbraio 2020, una deflagrazione danneggia le Scuole sud
(Ti-Press)
13 settembre 2022
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Nulla da fare per la procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis vistasi respingere dal Tribunale federale, con una sentenza pubblicata oggi, il ricorso interposto contro lo sconto di pena concesso in Appello al 23enne autore dei botti di Bellinzona, sia singolarmente sia in correità con altri. Deflagrazioni che avevano turbato le notti turrite e giubiaschesi fra il gennaio 2019 e il marzo 2020, quando il giovane è infine stato acciuffato e arrestato dopo l’ultimo eclatante episodio, ossia quando un ordigno artigianale da lui confezionato – ma piazzato da un amico suo complice condannato a 16 mesi – ha provocato danni alle Scuole elementari sud per quasi 20mila franchi. La magistrata inquirente si era rivolta al Tf di Losanna contestando la decisione con cui la Corte di appello e revisione penale (Carp) lo scorso novembre aveva ridotto la pena inflitta in primo grado (Assise criminali) da tre anni e mezzo di reclusione a due anni di detenzione sospesi per consentirgli di curare la turba psichica in una struttura specializzata. Sconto applicato avendo riconosciuto il principio giuridico ‘ne bis in idem’ secondo cui una persona non può essere giudicata due volte per il medesimo fatto. Nel dettaglio, la Carp lo scorso autunno aveva parzialmente accolto il ricorso del giovane confermando il reato di delitto contro la Legge federale sugli esplosivi (per avere importato illegalmente almeno 26 petardi che poi egli stesso ha smontato per estrarre la polvere pirica e confezionare ordigni più grandi) unitamente a quelli di ripetuto danneggiamento e di fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive. Caduti invece – con una decisione di abbandono – i capi d’imputazione riferiti alle sei deflagrazioni, ossia il ripetuto uso delittuoso di materie esplosive e anche l’uso colposo.

Secondo Losanna rettifica impossibile

In definitiva davanti alla Carp aveva retto la linea difensiva dell’avvocato Niccolò Giovanettina che in apertura del processo bis aveva sollevato una questione pregiudiziale. Criticati in particolare sia la condanna in primo grado per uso delittuoso di materie esplosive, sia il conseguente prosciogliendo dall’uso colposo, perché appunto condanna e assoluzione per i medesimi fatti violano il principio ‘ne bis in idem’. Tesi sposata dalla Carp, che non era dunque nemmeno entrata nel merito dell’analisi dei fatti, prosciogliendo di conseguenza il giovane dai reati sia delittuosi, sia colposi riferiti alle esplosioni. A mente della procuratrice, invece, l’abbandono costituirebbe in simili casi un puro tecnicismo, eccessivamente formalistico, considerata la stretta connessione fattuale tra condanna e proscioglimento. A suo dire meglio sarebbe stato correggere l’imputazione facendo capo all’istituto della rettifica. Ma il Tf non la pensa così: "La rettifica non mira a un esame materiale di una decisione, bensì al chiarimento della stessa e alla correzione di una svista manifesta. Ciò si verifica quando dalla lettura del testo della decisione giudiziaria risulta chiaramente che quanto il tribunale voleva pronunciare o ordinare non corrisponde a quanto è stato effettivamente pronunciato o ordinato. Deve quindi trattarsi di un errore nell’espressione e non nella formazione della volontà del tribunale".

‘Possibile esaminare anche i punti non impugnati’

Sempre nel ricorso la procuratrice pubblica sosteneva che il tribunale di primo grado sarebbe incorso in un errore manifesto poiché non intendeva prosciogliere l’imputato dal complesso dei fatti, ma soltanto scegliere una qualifica giuridica piuttosto che un’altra. Ma anche su questo punto il Tf non la segue ricordando che "la giurisdizione di Appello può esaminare a favore dell’imputato anche i punti non impugnati, per impedire decisioni contrarie alla legge o inique". Inoltre, conclude la massima Corte giudiziaria elvetica, il richiamo di questa disposizione non ha una relazione diretta con la fattispecie poiché la correzione sollecitata dalla pp "non avverrebbe a favore dell’imputato, bensì a suo svantaggio". Va infine ricordato che il 23enne era stato prosciolto in secondo grado anche dal reato di discriminazione e incitamento all’odio per avere indossato un costume dell’esercito militare tedesco con svastiche al Carnevale di Bellinzona: secondo la Carp la volontà non era quella di propagare un’ideologia nazista.

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