Il Tribunale amministrativo federale si esprime sull'importante vertenza. Accogliendo i ricorsi di alcuni cittadini

I contratti per l’acquisto di vaccini contro il Covid-19 conclusi con le aziende farmaceutiche Moderna e Novavax durante la pandemia di coronavirus devono, in base alla legge sulla trasparenza, essere resi pubblici. Lo ha stabilito il Taf, il Tribunale amministrativo federale, accogliendo tre ricorsi presentati da alcuni cittadini.
Tra il 2020 e il 2022, come ricorda il Tribunale in una nota in cui informa del proprio verdetto, l’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp) e la Farmacia dell’esercito hanno concluso con vari produttori diversi contratti per l’acquisto di vaccini contro il Covid-19. Numerose persone ne avevano chiesto la consultazione. L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (Ifpdt) ha raccomandato di concedere ampio accesso ai passaggi richiesti. Per contro, l’Ufsp ha disposto che non andassero fornite più ampie informazioni, in particolare riguardo ai prezzi, alle condizioni di consegna, ai fori competenti e ad altri aspetti. Contro due di queste decisioni del 22 dicembre 2023 concernenti Novavax Inc., Moderna Tx. Inc. e Moderna Switzerland GmbH, tre cittadini sono insorti con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
La legge sulla trasparenza, spiega il Taf, contempla diverse eccezioni al diritto di accesso. “Se una di queste è applicabile, l’accesso ai documenti richiesti è limitato, differito o negato”. L’Ufsp ha invocato tre di queste eccezioni, adducendo che l’accesso poteva, primo, perturbare l’esecuzione appropriata di misure concrete di un’autorità, secondo, compromettere gli interessi della politica estera o le relazioni internazionali della Svizzera e, terzo, comportare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione o d’affari. I ricorrenti hanno affermato che queste eccezioni non sarebbero motivate o non soddisfatte e hanno chiesto l’accesso alle informazioni nella misura richiesta.
Nelle sue sentenze, prosegue la nota dei giudici di San Gallo, il Tribunale amministrativo federale stabilisce che l’accesso non implica con assoluta certezza che una misura già concretamente definita non sia più attuabile conformemente all’obiettivo. In caso di nuova pandemia sarebbe infatti comunque necessario avviare nuove trattative a condizioni differenti. Inoltre, “non si sono ravvisati indizi a supporto del fatto che rendere pubblici i documenti potesse compromettere gli interessi di politica estera, le relazioni internazionali o la reputazione della Svizzera”. Non solo. Non è stata fornita alcuna prova di un interesse oggettivo a tenere segrete le informazioni controverse, in particolare i prezzi concordati, le condizioni di consegna, i fori competenti ecc, sostiene il Taf. Dai dati relativi ai prezzi non è peraltro possibile risalire al metodo di calcolo. Non è stato infine motivato in quale misura le informazioni sui prezzi e sui quantitativi ordinati all’epoca sarebbero tuttora rilevanti per il mercato.
Ergo: il Tribunale accoglie i tre ricorsi e concede ai ricorrenti l’accesso ai contratti nella misura richiesta. Le recenti sentenze del Taf possono essere impugnate davanti al Tribunale federale.