Svizzera

Più protezione per le vittime di violenze domestiche. Serie di misure proposte dal Consiglio federale 

(©Ti-Press/Carlo Reguzzi)
7 ottobre 2015
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Un braccialetto elettronico per gli autori di violenza domestica o stalking, nessuna spesa processuale per le vittime che si rivolgono ai tribunali, maggiore severità contro i maneschi. È quanto propone il Consiglio federale per rafforzare la protezione di quelle persone, soprattutto donne, vittime di aggressione tra le mura di casa. Queste e altre modifiche al Codice civile e penale sono state inviate dal Governo in procedura di consultazione, assieme anche alle disposizioni necessarie affinché la Confederazione possa approvare la cosiddetta Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa firmata da Berna nel 2013, indica una nota odierna dell’Ufficio federale di giustizia (Ufg). Tra le novità a livello sia civile che penale, il Governo prevede appunto l’adozione del braccialetto elettronico affinché la persona costretta ad indossarlo rispetti veramente un eventuale divieto di contatto o un’interdizione di accedere a un’area ordinato da un giudice. Il Consiglio federale vuole anche eliminare gli ostacoli a livello legale che rendono difficile per le vittime di violenza domestica l’accesso alle misure di protezione. Oltre a ciò, chi si rivolge ai tribunali dovrebbe poterlo fare gratuitamente per cause di violenza domestica e stalking. La procedura di conciliazione attualmente prevista in determinati casi andrebbe inoltre abolita. Stando all'Ufficio federale di giustizia, la giurisprudenza del Tribunale federale impone alle autorità inquirenti di sospendere, ottenuto il consenso della vittima, i procedimenti penali per lesioni personali semplici, vie di fatto reiterate, minacce o coazione nei rapporti di coppia e di abbandonarli allo scadere di sei mesi se la vittima esprime una volontà in tal senso. Il Consiglio federale propone di non affidare più alla vittima l’intera responsabilità di decidere. Oltre alla volontà della vittima, gli inquirenti dovranno tenere in considerazione anche altre circostanze. Se l’autore della lesione, per esempio, è già stato segnalato per simili atti, «non sarà più possibile sospendere il procedimento. Infine, la vittima andrà ascoltata ancora una volta prima di abbandonare il procedimento». Quanto alla Convenzione di Istanbul, questo trattato internazionale intende garantire che in tutta Europa la violenza sulle donne e la violenza domestica siano contrastate con standard equiparabili. Atti quali la violenza psichica, fisica e sessuale, lo stalking, il matrimonio forzato, la mutilazione genitale femminile nonché l’aborto e la sterilizzazione forzati devono essere punibili. Ciò è già il caso in Svizzera.

Le disposizioni di prevenzione e di protezione delle vittime rientrano per lo più nelle competenze dei Cantoni, che di regola dispongono pure già degli strumenti richiesti dalla Convenzione. In singoli settori è necessario verificare in particolare se il numero di rifugi per le vittime sia sufficiente e se la presente offerta di consulenze telefoniche debba essere eventualmente ampliata.

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