DOPING

Quattro anni di squalifica a un calciatore dilettante

Nell'ambito di un normale controllo postale, scoperto un invio di 60 pillole di ibutamoren, sostanza che stimola la secrezione dell’ormone della crescita

(Ti-Press/D. Agosta)
26 marzo 2026
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Il Tribunale arbitrale nazionale per i casi di doping e le violazioni in materia di etica nello sport ha inflitto una squalifica di quattro anni a un calciatore dilettante per possesso e uso di ibutamoren (conosciuto anche con la sigla di MK-677), sostanza chimica in grado di stimolare la secrezione dell'ormone della crescita. Il caso è balzato alla luce nell'ambito di un normale controllo postale, quando l'Ufficio federale delle dogane ha intercettato un invio contenente 60 pillole della sostanza proibita, merce poi trasmessa a Swiss sport integrity, che a norma di legge ha disposto la distruzione del prodotto, prima di informare il calciatore che possesso e utilizzo di tale sostanza costituivano una violazione dei regolamenti antidoping di Swiss Olympic, deferendo poi il caso al Tribunale dello sport svizzero affinché si potesse pronunciare.

Nella sua sentenza, il Tss ha concluso che un adulto che pratica attivamente dello sport in una squadra deve essere in grado di acquisire almeno una conoscenza di base delle norme antidoping applicabili. Nel corso del procedimento, l'atleta aveva oltretutto ammesso di voler utilizzare l'ibutamoren (MK-677) allo scopo di aumentare la propria massa muscolare, il che significa che andava ricercando proprio l'effetto dopante della sostanza. In tali circostanze, per il Tribunale è evidente che chiunque ordini e utilizzi una sostanza del genere lo faccia accettando il fatto che possa trattarsi di una sostanza vietata, e di conseguenza pronuncia una sospensione di quattro anni nei confronti del calciatore per possesso e utilizzo di sostanza dopante. La squalifica è in vigore dal 6 marzo 2026 e si applicherà a qualsiasi disciplina sportiva e a qualsiasi funzione nel mondo dello sport, non soltanto in Svizzera ma in tutto il mondo.