Estero

Un patto migratorio che poggia su un precario equilibrio

Regole uniche, procedure rapide, ricollocamenti: le principali novità della vasta riforma approvata martedì dal Parlamento europeo

In sintesi:
  • La nazione di primo approdo dovrà raccogliere la domanda d’asilo, gestire la persona e la pratica in tempi rapidi
  • Soprattutto, però, chi arriva da un posto del mondo non poi così disastrato e non ha diritto alla protezione dell’Ue verrà rimpatriato altrettanto velocemente
Tra gli obiettivi del Patto Ue c’è quello di ridurre le entrate illegali
(Keystone)
11 aprile 2024
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Il nuovo Patto su migrazione e asilo dell’Ue – adottato in via definitiva martedì dal Parlamento europeo, dopo quasi dieci anni di discussioni e difficili trattative – cerca di rispondere a un’esigenza di fondo: disporre di regole uniche in tutta Europa, dato che sinora non è stato così. Al centro della vasta riforma c’è l’equilibrio, precario, tra responsabilità (da parte dei Paesi di primo approdo) e solidarietà (da parte degli altri). Basta dunque con un sistema disfunzionale che addossava agli Stati di frontiera, nel Mediterraneo ma non solo, tutti gli oneri di controllo ma poi permetteva ai migranti di sparpagliarsi per tutta l’Ue, creando il fenomeno dei movimenti secondari (spesso persone in fuga senza documenti), fonte di tensione tra i Paesi e d’insicurezza per gli stessi migranti.

D’ora in poi la nazione di primo approdo dovrà raccogliere la domanda d’asilo, gestire la persona e la pratica in tempi rapidi, ma potrà contare sull’aiuto degli altri, o in termini di ricollocamenti o in contributi finanziari. Soprattutto, però, chi arriva da un posto del mondo non poi così disastrato e non ha diritto alla protezione dell’Ue verrà rimpatriato in tempi rapidi. O almeno, questa è l’idea. Cruciale adesso sarà l’attuazione delle nuove norme, molto complicate a livello tecnico. I 27 avranno due anni di tempo per farlo.

Di seguito le principali novità, in sintesi:

  • Nuove procedure alle frontiere La procedura di screening prevede che i migranti arrivati alle frontiere dell’Ue o salvati in mare (operazioni Sar) vengano identificati entro sette giorni in centri appositi, dove verranno sottoposti anche a controlli di salute e di sicurezza. I dati biometrici (volti, impronte digitali) saranno raccolti nella banca dati Ue Eurodac (gli arrivi Sar saranno registrati separatamente per scopi statistici). È previsto un meccanismo di monitoraggio forte e indipendente in ogni Stato membro per proteggere i diritti fondamentali delle persone sottoposte a screening.
  • Filtraggio La seconda fase prevede un sistema di filtraggio. I migranti che provengono dai Paesi che hanno una bassa percentuale di richieste di asilo accolte (il 20%) saranno incanalati nella nuova Procedura rapida – in modo che tutti abbiano comunque la possibilità di avere la protezione internazionale – e saranno ospitati in Centri di permanenza speciali, senza avere formalmente accesso al territorio comunitario. La domanda in questo caso dovrà essere evasa entro tre mesi. Chi non avrà diritto all’asilo dovrà essere rimpatriato entro altri tre mesi. Dalla procedura saranno escluse famiglie con bambini (se non ci sarà capacità adeguata nei centri) e minori non accompagnati (a meno che non pongano un rischio per la sicurezza). La capacità viene fissata al momento in 30mila posti l’anno, in grado dunque di trattare fino a 120mila persone.
  • Meccanismo di solidarietà La Regulation on Asylum Migration Management (Ramm) introduce il concetto di ‘solidarietà obbligatoria’. Il Patto introduce una quota standard di 30mila ricollocamenti l’anno. Ma il meccanismo è flessibile: gli Stati membri potranno contribuirvi anche con misure finanziare (20mila euro a migrante) o altre misure, come la presa in carico del rimpatrio. In caso di crisi si prevede una possibile deroga temporanea alle procedure standard di asilo e la Commissione potrà intervenire per far sì che i Paesi in questione siano ulteriormente sostenuti.
  • Partenariati migratori Nasce un nuovo paradigma basato su partenariati globali con i Paesi di origine e di transito verso l’Ue (come quelli dei Balcani). Questo nuovo approccio inserisce la migrazione nei partenariati internazionali per prevenire le partenze irregolari e la perdita di vite umane, per combattere il traffico di essere umani e promuovere la migrazione legale verso l’Europa.
  • La Svizzera In quanto Stato associato al sistema Schengen/Dublino, la Svizzera è tenuta a recepire nella sua legislazione le decisioni del Parlamento europeo che costituiscono sviluppi degli acquis dei due accordi. È il caso delle regole sulla sincronizzazione dei dati e sui controlli d’identità. Le regole sul meccanismo di solidarietà, invece, non sono vincolanti per la Confederazione, che però può partecipare volontariamente a determinate misure (ricollocamenti, misure finanziarie, invio di esperti, rimpatri ecc.). La Svizzera, inoltre, non dovrà occuparsi dei regolamenti sull’asilo e delle procedure di esame delle domande di protezione internazionale. L’Organizzazione svizzera d’aiuto ai rifugiati ha criticato la riforma, parlando di un “massiccio inasprimento della politica europea in materia di asilo”.
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