Ticino

Revisione Legge sulla polizia, ecco il ricorso al Tribunale federale

Martino Colombo, giurista ed esponente Mps, impugna la decisione del Gran Consiglio: al centro delle contestazioni, gestione della minaccia e costi delle manifestazioni

Parola ai giudici di Mon Repos
(Ti-Press)
14 settembre 2026
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Era nell'aria da tempo, precisamente dal 21 aprile 2026, giorno in cui il Gran Consiglio ha dato il proprio via libera alla revisione totale della Legge sulla polizia (LPol). Ed eccolo qui: Martino Colombo, giurista ed esponente del Movimento per il socialismo, con una nota diffusa alla stampa informa di aver inoltrato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Un ricorso che, informa lo stesso Colombo, “chiede l'annullamento di una decina di disposizioni e, in via preliminare, la sospensione della loro entrata in vigore, prevista per il 1° gennaio 2027: senza effetto sospensivo, banche dati e dispositivi di sorveglianza entrerebbero in funzione prima che il Tribunale si pronunci, creando una situazione difficilmente reversibile”.

Il ricorso, si legge, “è la logica conseguenza del lavoro svolto in parlamento, ma si inserisce più in generale nell'azione che l'Mps porta avanti da mesi sulla libertà di manifestazione”. Ma uscendo dalla questione partitica ed entrando in quella concreta, eccoci alle contestazioni vere e proprie: “Oltre all'effetto sospensivo, il ricorso chiede l'annullamento degli art. 19 (prelievi di Dna e confronto biometrico dei volti), 25 (convocazione, interrogatorio e traduzione coatta al posto di polizia), 26-29 (gestione cantonale delle minacce), 32 (estensione delle misure antiviolenza da stadio ad “altre manifestazioni”), 38 e 39 (ricerca automatizzata di veicoli), 40 (droni sulle manifestazioni), 45 (scambio di dati con l'Ufficio della migrazione) e 80 cpv. 3 lett. b (costi di polizia agli organizzatori di manifestazioni ideali)”. Le censure, scrive Colombo, “ruotano attorno ai due principi che l'art. 36 della Costituzione impone quando lo Stato limita un diritto fondamentale: la densità normativa – la legge deve dire in modo chiaro e prevedibile chi può essere colpito, a quali condizioni, con quali mezzi, per quanto tempo e con quali garanzie – e la proporzionalità, ossia il carattere idoneo, necessario e ragionevole della misura rispetto allo scopo di interesse pubblico perseguito”.

Tema ampiamente dibattuto da varie parti prima del voto parlamentare, la gestione cantonale delle minacce è al centro del ricorso di Colombo: “Gli art. 26-29 permettono alla Polizia cantonale di indagare su una persona, di raccoglierne ed elaborarne i dati, di iscriverla in una banca dati dedicata e di comunicarne le informazioni ad altre autorità e a privati senza che sia stato commesso alcun reato. Basta una prognosi: un comportamento o delle intenzioni che ‘lascino presupporre’ una predisposizione a commettere violenza e mettere gravemente a rischio l'integrità fisica, psichica, sessuale ‘o sociale’ di terzi. La casistica principale della gestione delle minacce concerne in particolare ambiti quali la violenza domestica, lo stalking, le minacce in generale (siano esse palesi, nascoste, anonime o identificate), la radicalizzazione religiosa e l’estremismo violento, così come i comportamenti violenti legati a disturbi mentali e le molestie sessuali”. Ebbene, “la legge non enuncia mezzi che l’autorità ha a disposizione per adempiere ai compiti. Chi decide che cosa è una minaccia, e come verificarla e quali valutazioni dare degli elementi raccolti, è la polizia stessa. I dati raccolti comprendono espressamente quelli meritevoli di particolare protezione – opinioni e attività politiche, sindacali e religiose, sfera intima, salute psichica: la legge consente cioè un archivio nominativo di opinioni politiche, sindacali e religiose di persone che non hanno commesso (ancora) nulla, alimentato anche dall'obbligo di segnalazione imposto a tutte le autorità cantonali, comunali e giudiziarie”. Insomma, “tutto resta interno alla Polizia cantonale”.

Altro tema caro all'Mps è quello dei costi per l'impiego della polizia a carico degli organizzatori di manifestazioni ideali: “La norma consente di addossare i costi dell'impiego di polizia agli organizzatori di manifestazioni ‘a scopo parzialmente o integralmente ideale’, cioè politiche, sindacali o religiose. Non subordina l'accollo alla constatazione di violenze, di una colpa o della violazione delle condizioni dell'autorizzazione; si applica a tutte le ‘grandi manifestazioni’, autorizzate o meno; non prevede un tetto massimo né un criterio di ripartizione; e lascia alla polizia la facoltà discrezionale di fatturare o rinunciare. Chi organizza non può sapere in anticipo se pagherà e quanto, né come evitare la fattura, e la decisione è rimessa all'autorità secondo criteri che la legge non enuncia, con il rischio concreto di un trattamento differenziato a seconda del contenuto politico della manifestazione. Garantire la sicurezza sul suolo pubblico è però un compito dello Stato, finanziato dalla collettività”.

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