Assunzioni nella pubblica amministrazione, dal parlamento sì al compromesso proposto della maggioranza commissionale. Ricorsi senza effetto sospensivo
Il Tram, il Tribunale cantonale amministrativo, mantiene la possibilità, in caso di ricorso, di annullare un’assunzione o una nomina nell’amministrazione pubblica che considera illegittima: a differenza di oggi, però, si potrà ricorrere solo per determinati (e codificati) motivi e il ricorso non avrà effetto sospensivo. Così ha stabilito il Gran Consiglio, optando – con 47 voti favorevoli (29 quelli contrari, cinque le astensioni) – per il “compromesso” proposto dalla maggioranza della commissione ‘Giustizia e diritti’ attraverso il rapporto redatto dal deputato liberale radicale Matteo Quadranti. Niente da fare per la minoranza della commissione parlamentare, il cui rapporto allestito dalla centrista Sara Demir e Roberta Soldati dell’Udc invitava il plenum sì a bocciare la modifica normativa prospettata dal Consiglio di Stato, ma confermando integralmente, senza quindi precisazioni/limitazioni di sorta, l’articolo 89 della Legge sulla procedura amministrativa – entrato in vigore a inizio 2021 (dopo il via libera a un’iniziativa parlamentare dell’allora granconsigliere del Ps Raoul Ghisletta) – riguardante le contestazioni in materia di assunzioni e nomine nell’ambito del pubblico impiego.
Articolo secondo cui se il tribunale “giudica l’assunzione o la nomina di un dipendente illegittima, esso lo accerta nella propria sentenza; di conseguenza l’assunzione o la nomina vengono annullate e gli atti sono rinviati all’autorità di nomina per una nuova decisione”; il Tram “non può obbligare l’autorità competente ad assumere o nominare un candidato escluso”. Il Consiglio di Stato chiedeva invece di riattivare la disposizione preesistente. Ovvero: “Se il Tribunale cantonale amministrativo giudica l’assunzione o la nomina di un dipendente illegittima, esso lo accerta nella propria sentenza”. E basta. Insomma, un ridimensionamento della competenza del Tram. Uno scenario respinto in ‘Giustizia e diritti’ sia dalla minoranza che dalla maggioranza. In aula è tuttavia passata la soluzione di compromesso che a detta di Quadranti tiene conto anche delle esigenze del governo.
All’attuale articolo 89 sono stati così aggiunti due capoversi: “Il ricorso contro una decisione di assunzione o di nomina non ha effetto sospensivo” e “I motivi di ricorso sono, a titolo esaustivo, i seguenti: manifesto mancato rispetto delle condizioni formali e sostanziali del bando di concorso o estromissione del ricorrente per motivi discriminatori legati segnatamente al sesso, allo stato civile o alla sua origine”.
Respinti gli emendamenti proposti da Gianluca Padlina alla norma messa a punto dalla maggioranza. Il parlamentare del Centro suggeriva da un lato di non limitare i motivi per cui poter impugnare davanti al Tribunale amministrativo una decisione di nomina e dall’altro di non privare automaticamente il ricorso dell’effetto sospensivo («Già oggi peraltro il Consiglio di Stato può revocarlo se vi sono valide ragioni», ha ricordato).