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Assenza di consenso unico discrimine dei reati sessuali

Il Consiglio di Stato ticinese prende posizione sul progetto di riforma e suggerisce al governo federale di rivedere le norme sulla violenza carnale e l’aggressione

Un no è un no
(Ti-Press)

Integrare il concetto di consenso nei reati sessuali “non intacca né l’onere della prova né la presunzione dell’innocenza in quanto, in base al principio ‘in dubio pro reo’, il dubbio gioverebbe all’imputato qualora non si riuscisse a dimostrare che la vittima non ha dato il suo consenso o non lo ha espresso in qualche modo”. È quanto sostiene il governo ticinese nelle sette pagine di risposta alla consultazione aperta lo scorso febbraio dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati.

In ballo c’è il progetto di revisione del diritto penale in materia sessuale. Per Bellinzona, le ragioni addotte da Berna per respingere la cosiddetta ‘soluzione del consenso’ “non sono convincenti”. Nel suo rapporto la commissione della Camera alta, per rigettare tale soluzione, cita la giurisprudenza secondo la quale “un atto di natura sessuale commesso mediante coazione (articoli 189 e 190 del Codice penale svizzero) ha sempre luogo contro la volontà della vittima”. Richiama quindi una sentenza del 2014 del Tribunale federale: “L’opposizione deve essere manifestata senza ambiguità. La resistenza in senso giuridico della vittima non è altro che un’espressione ferma e manifesta di una volontà, con la quale indica chiaramente ed esplicitamente all’autore che non acconsente a un rapporto sessuale o ad atti sessuali”. Per la commissione degli Stati ‘una soluzione del consenso’ “è ampiamente discussa dall’opinione pubblica”, ma tale approccio non è ritenuto praticabile. La questione – si precisa – “non è stata analizzata in modo approfondito né ulteriormente sviluppata a livello scientifico. Le voci contrarie mettono in guardia contro le grandi difficoltà di prova, una possibile inversione dell’onere della prova e una violazione della presunzione di innocenza”. Infine “va respinta l’idea secondo cui un rapporto sessuale senza consenso è da considerarsi uno stupro – che presuppone una costrizione – e deve essere sanzionato come tale”.

Posizione non condivisa dal Consiglio di Stato ticinese, che è critico anche nei confronti del nuovo articolo 187a del Codice penale che crea una nuova fattispecie di reato: l’aggressione sessuale. La quale mira a reprimere determinati abusi sessuali che non superano l’asticella della coazione sessuale (articolo 189 del Codice penale) o della violenza carnale (il 190). I problemi, considera il Consiglio di Stato, deriverebbero dal fatto che questo nuovo reato viene qualificato dal progetto come delitto (massimo tre anni di detenzione) e distinto da coazione e violenza in base al comportamento e alla reazione della vittima invece che sulla natura o la gravità del reato.

'È l'elemento fondante'

“La logica della nuova disposizione attribuisce parte della responsabilità di quanto accaduto alle vittime, rischiando in fase procedurale di focalizzare ancor più attenzione sul loro comportamento”, si rileva nella presa di posizione cantonale. “Crea, altresì, una gerarchia tra le vittime, ovvero tra quelle che si sono difese dibattendo, urlando, tirando calci e mettendo talvolta in pericolo la loro vita, e le altre, ossia quelle che non sono state in grado di reagire allo stupro a causa di uno stato di paralisi e shock non infrequenti in queste situazioni”. Si ritorna quindi al concetto di consenso, inteso come “l’espressa e libera volontà delle parti a partecipare all’atto sessuale”. Il consenso rimane, per il Consiglio di Stato, “l’elemento fondante nella definizione dei reati penali contro l’integrità sessuale, così come esplicitato dall’articolo 36 della Convenzione di Istanbul.

Tra i suggerimenti del governo c’è anche quello sulla riformulazione degli articoli 189 (coazione sessuale) e 190 (violenza carnale) che dovrebbero integrare la nozione di consenso. Nel caso questo rilievo non fosse accolto, si suggerisce di estendere la definizione di “violenza carnale”, come chiesto da un'iniziativa cantonale di Ginevra accolta in sede commissionale, “alle vittime di sesso maschile e ad altre forme di penetrazione forzata diverse dalla congiunzione carnale”. Oltre a ciò va menzionato come comportamento estorto, oltre al “subire”, anche il “compiere” atti sessuali.

'Un segnale forte e lungimirante'

Il nuovo articolo 187a del Codice penale è senz’altro quello maggiormente controverso nell’ambito della revisione legislativa prospettata da Berna. Sul quale il Consiglio di Stato «ha espresso, chiedendo l’introduzione del concetto del consenso, una posizione forte, in linea peraltro con quelle delle varie associazioni femminili, degli uffici cantonali per l’aiuto alle vittime e per le pari opportunità», evidenzia, interpellata dalla ‘Regione’, la direttrice della Divisione giustizia (Dipartimento istituzioni) Frida Andreotti -. Prima di pronunciarsi sul progetto federale, il governo, per il tramite della Divisione giustizia, ha interpellato diversi enti, tra cui la Conferenza nazionale svizzera in materia di violenza domestica. Quello lanciato dal Consiglio di Stato è un segnale chiaro a tutela delle vittime di reati sessuali, la maggior parte delle quali sono al momento donne. Un segnale, ritengo, politicamente lungimirante». Alla Confederazione, prosegue Andreotti, «si chiede di andare oltre l’aspetto giuridico, pur essendo consapevoli della difficoltà di provare in sede processuale determinate circostanze. Ricordo che sul concetto del consenso, e quindi sulla protezione delle vittime, pongono l’accento, non solo la Convenzione Istanbul, ma anche le legislazioni in materia di reati sessuali di dodici Paesi europei, una lista destinata verosimilmente ad allungarsi».

Da parte dell’Esecutivo ticinese dunque un segnale chiaro a protezione delle vittime, in sintonia con le richieste di associazioni femminili: un segnale lanciato da un governo di soli uomini. Tutt’altro che scontato. «Sì, non era scontato. E sono felice che si sia giunti a questa presa di posizione», commenta, da noi contattato, il presidente del Consiglio di Stato Manuele Bertoli, senza aggiungere altro.

L'adescamento in rete

Tornando al progetto di revisione normativa posta in consultazione da Berna, il Consiglio di Stato condivide l’introduzione della nuova norma riguardante l’adescamento di fanciulli per scopi sessuali. Questo “poiché andrà a punire il ‘grooming’, ovvero l’adescamento di un minore tramite manipolazione psicologica volta a superare le resistenze e a ottenerne la fiducia per abusarne sessualmente’. In ottica preventiva, continua il governo, “riteniamo importante che venga inserita tale fattispecie legale soprattutto perché contribuisce a migliorare la protezione dei fanciulli in rete. L’anticipazione della responsabilità penale avrà sicuramente un effetto dissuasivo nei confronti dei possibili adescatori e permetterà all’autorità di perseguimento penale di intervenire più celermente, senza dover attendere come avviene purtroppo ora l’organizzazione di un incontro al quale si dovrà presentare l’autore”. In Svizzera, sottolinea il Consiglio di Stato, l’adescamento di fanciulli per scopi sessuali “è un problema reale, quasi un minorenne su due ha avuto delle avances sessuali in rete”. “Confrontato per ragioni linguistiche con adescamenti da parte di autori residenti oltre Confine”, il Cantone, ed è punto importante, “postula un chiarimento a livello di competenza territoriale nell’ambito del perseguimento penale”.

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