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Flessibilità lavorativa non deve significare precarietà

Un’iniziativa del gruppo socialista chiede di tutelare, anche con indennità di disoccupazione speciali, i cosiddetti ‘lavoratori intermittenti’

Una rete di sostegno per tutti
(Archivio Ti-Press)

Gli attuali sistemi di protezione sociale dei lavoratori non sono più in grado di raggiungere tutte le persone che hanno bisogno di un sostegno. Flessibilità, discontinuità e precarietà fanno parte della normalità lavorativa di tante persone, ormai. La crisi sanitaria ed economica indotta dalla pandemia di Covid-19 ha accelerato queste tendenze. Da qui la proposta, per conto del gruppo socialista in Gran Consiglio, del deputato Ivo Durisch di prevedere una tutela per i cosiddetti ’lavoratori intermittenti’. La via seguita è quella dell’iniziativa parlamentare elaborata per modificare la legge cantonale Riloc (rilancio dell’occupazione) e definire il concetto di professione in cui sono usuali frequenti cambi di datori di lavoro o rapporti d’impiego di durata limitata. Del fenomeno del precariato ci siamo occupati nell’edizione di ieri de ‘laRegione’. Ma andiamo con ordine.

“In un mondo del lavoro sempre più complesso, sono diventate molto diffuse modalità d’impiego flessibili, nate dalle esigenze stesse dell’economia. Ma questa flessibilità non deve pesare sul diritto fondamentale di protezione dei lavoratori”, scrive Durisch ricordando il principio fondamentale del diritto al sostentamento per ognuno. “È evidente che tutti i lavoratori e le lavoratrici, indipendentemente dalle modalità di lavoro, debbano poter rimanere a casa quando non si sentono bene e beneficiare del sostegno al reddito in caso di riduzione dell’orario o di perdita del lavoro”.

Una categoria di lavoratori che rischia di subire, senza sufficienti protezioni, i cambiamenti in atto nell’economia sono i cosiddetti lavoratori precari che Durisch li definisce efficacemente ‘lavoratori intermittenti’. Fra questi ritroviamo “i lavoratori su chiamata o quelle professioni dove si effettuano prestazioni limitate nel tempo”. “Sono lavoratori che per non per loro scelta alternano periodi di occupazione a periodi di disoccupazione”, spiega Durisch che cita uno studio dell’Ustat (Ufficio cantonale di statistica) del 2015 che ha rilevato “che salario basso, instabilità e insicurezza si riflettono sulla salute dei lavoratori”.

“La salute dei lavoratori temporanei si differenzia in modo netto da quella dei lavoratori con condizioni di lavoro standard e salari elevati e con un numero elevato di ore. Questo mostra come il tempo parziale e le poche ore di lavoro siano, sempre in termini relativi, più dannosi per la salute rispetto al lavoro eccessivo (...)”, si leggeva nello studio Ustat del maggio 2015 intitolato ‘L’impatto del lavoro sulla salute: impieghi atipici e insicurezza lavorativa’.

“La flessibilità è una risorsa e in quanto tale va riconosciuta, così come va riconosciuto il tempo di attesa tra un contratto (o chiamata) e l’altro. Il lavoratore intermittente è funzionale all’economia proprio perché flessibile e questo valore va retribuito, non tramite aiuti sociali, ma attraverso la disoccupazione”, segnala il capogruppo socialista in Gran Consiglio. La discontinuità dell’impiego crea però difficoltà a maturarne il diritto in quanto l’accesso alle indennità di disoccupazione è dato solo alle lavoratrici e lavoratori che hanno lavorato - e versato i relativi contributi - almeno 12 mesi negli ultimi due anni. Il numero di indennità giornaliere varia da 200 a 640, a seconda dei mesi lavorativi effettuati.

Uno statuto speciale per ’gli intermittenti’

Da qui la proposta di riconoscere uno statuto speciale per questi lavoratori atipici che permetta loro di accedere più facilmente alla disoccupazione in modo da poter beneficiare di un sostegno in cui non hanno lavoro. 

La legge federale sull’assicurazione disoccupazione (Ladi) già prevede, per alcune professioni particolari, una norma che agevola l’accesso alla disoccupazione: artisti, tecnici dello spettacolo e giornalisti. Professioni – ricorda Durisch – in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d’impiego a tempo determinato. Ad ogni modo per queste professioni l’Ordinanza federale sulla disoccupazione (Oadi) prevede già delle agevolazioni di accesso alle prestazioni. Per esempio, il periodo di contribuzione compiuto nei primi 60 giorni civili di un rapporto di lavoro di durata limitata è moltiplicato per due.

Ivo Durisch fa notare che oggi il lavoro flessibile “non è più legato a una specifica professione ma è diventato trasversale”. “Non è più la professione determinante, ma le modalità lavorative dell’assicurato che non dipendono più dalla volontà del lavoratore, ma dalle esigenze dell’economia”. Anche qui viene in aiuto, per inquadrare il fenomeno, uno studio dell’Ustat, questa volta del 2017 (’Flessibilità del lavoro, un quadro statistico in sei schede sintetiche’, aprile 2017). Dal quell’analisi emergeva che nel 2015 dei 14’100 residenti ticinesi impiegati a tempo determinato (esclusi gli apprendisti) il 30% aveva un contratto di durata inferiore ai sei mesi, mentre solo il 9” poteva contare su un contratto della durata di tre anni. Sempre stando allo studio Ustat del 2017, il 6% degli occupati aveva un lavoro su chiamata (11’700 persone)”. 

Intervenire sulla Riloc

Per riconoscere la trasversalità del fenomeno del lavoro precario, si chiede di intervenire sulla Legge cantonale per il rilancio dell’occupazione (Riloc) introducendo un nuovo articolo (il 13b - Prestazioni per i lavoratori intermittenti) e definendo chi è un ’lavoratore intermittente’: ovvero con impieghi irregolari nel quadro di un unico contratto di lavoro presso lo stesso datore di lavoro (su chiamata); con impieghi irregolari nel quadro di diversi contratto di lavoro presso lo stesso datore di lavoro; un lavoratore che ha lavorato con impieghi irregolari per diversi datori di lavoro e che non adempie alle condizioni di assicurato nelle professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di lavoro (art. 8 Oadi). Le eventuali indennità disoccupazione sarebbero a carico del Cantone e calcolate in analogia a quelle previste dalla Ladi per le professioni ’atipiche’.

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