Ticino

'Caso Imam, Berna ha agito correttamente'

Richiesta di cittadinanza sospesa, i giudici: nessun abuso di autorità, Sem e intelligence hanno svolto i propri compiti nel rispetto della legge

4 novembre 2019
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I funzionari del Sic, il Servizio delle attività informative della Confederazione, e quelli della Sem, la Segreteria di Stato della migrazione, “non hanno fatto altro che svolgere i propri compiti in base alla legge. I primi hanno fornito ai secondi informazioni raccolte nell’ambito della loro normale attività di intelligence”. In altre parole, Berna ha agito correttamente.

Così a pagina 12 delle quattordici di cui consta la decisione – definitiva – con la quale la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (Tpf), sede a Bellinzona, boccia il reclamo dell’Imam della moschea di Lugano-Viganello. Reclamo che Radouan Jelassi aveva presentato il 27 giugno contro il non a luogo a procedere decretato un paio di settimane prima dalla Procura federale in seguito alla querela da lui sporta nei confronti di “ignoti funzionari” del Sic e della Sem. I quali, a detta di Jelassi, si sarebbero espressi in maniera lesiva del suo onore nel quadro dell’esame della propria richiesta di naturalizzazione. Cosa che sarebbe avvenuta soprattutto con una lettera ricevuta dall’Imam nel novembre 2017. Nello scritto la Segreteria di Stato della migrazione gli comunica che, dalle verifiche effettuate, sarebbe coinvolto in attività di terrorismo islamico: “(...) In particolare, lei intratterrebbe dei legami con islamisti radicali o con persone sospettate di partecipare ad attività legate al terrorismo islamico (...) Risulta inoltre che alcuni membri della ‘Lega dei Musulmani in Ticino’, così come alcuni visitatori della Moschea di Viganello, si sarebbero radicalizzati divenendo combattenti della Jihad islamica”, annota la Sem, chiedendo fra l’altro all’Imam di fornire la documentazione che comprovi l’origine dei finanziamenti della moschea. Accuse pesanti, assai gravi – che si baserebbero essenzialmente su informazioni contenute nel preavviso negativo allestito dagli 007 svizzeri – respinte da Jelassi, nero su bianco, il mese successivo. Nel settembre 2018 la Sem decide tuttavia di rifiutargli la concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione, fondandosi sul preavviso negativo del Sic.

L’Imam non si dà per vinto. Da un lato impugna la decisione della Segreteria di Stato della migrazione davanti al Tribunale amministrativo federale (procedura tuttora pendente). Dall’altro inoltra al Ministero pubblico della Confederazione denuncia/querela per diffamazione, calunnia, ingiuria e abuso d’autorità, ritenendo infondate e lesive del proprio onore affermazioni e comportamenti della Sem e del Sic. Con verdetto emesso esattamente un mese fa la Corte dei reclami penali respinge però il reclamo di Jelassi, confermando il non luogo a procedere della Procura federale nei riguardi degli “ignoti funzionari” della Sem e del Sic.

L’embargo e il ricorso dell’Imam

La divulgazione della sentenza firmata dei giudici del Tpf Giorgio Bomio-Giovanascini (presidente della Corte dei reclami penali), Roy Garré e Patrick Robert-Nicoud (cancelliere Giampiero Vacalli) era soggetta a embargo – scadenza alle 12 di martedì della scorsa settimana – su disposizione dello stesso tribunale. Come da prassi e da regolamento, la decisione era stata trasmessa – anonimizzata – ai media accreditati. Ma pochi giorni prima della scadenza dell’embargo, tramite il suo legale, l’avvocato Paolo Bernasconi, Jelassi aveva sollecitato al Tpf una maggiore anonimizzazione del verdetto, ricorrendo in seguito al Tribunale federale di Losanna con la richiesta, in via supercautelare, di vietare la divulgazione della decisione del Tpf, con la comminatoria ai giornalisti accreditati dell’articolo 292 del Codice penale svizzero, cioè dell’articolo che punisce chi non rispetta decisioni dell’autorità. E questo sino all’emanazione, da parte dei giudici di Mon Repos, della sentenza nel merito del ricorso. Richiesta accettata. Sennonché qualcuno ha passato il verdetto della Corte dei reclami penali del Tpf al quotidiano ‘Libero’, che giovedì ha pubblicato i contenuti della decisione. ‘Libero’ ha sede in Italia (la comminatoria del 292 è quindi perfettamente inutile) e non risulta accreditato presso il tribunale con sede a Bellinzona. Le anticipazioni del giornale sono state riprese il giorno dopo da siti informativi anche ticinesi.

Alla luce della “fuga di notizie” Jelassi ha ritirato il ricorso al Tribunale federale e organizzato ieri a Lugano una conferenza stampa (vedi pagina 3). Per esporre ai cronisti – per i quali aveva chiesto la comminatoria del 292... – la propria versione dei fatti.

I verdetto dei giudici: elementi che possono essere pertinenti in una procedura di naturalizzazione

“Le valutazioni trasmesse dal Sic alla Sem, utilizzate nell’ambito della procedura di naturalizzazione, trovano il loro concreto fondamento nella legittima attività del Sic, in particolare nei diversi interrogatori del reclamante, per cui l’ipotesi secondo cui i funzionari coinvolti abbiano inteso diffondere informazioni non vere rasenta la temerarietà”, scrive la Corte dei reclami penali del Tpf nel respingere il reclamo dell’Imam. Quanto poi al presunto reato di abuso di autorità, che insieme a quelli contro l’onore, Jelassi rimproverava agli 007 e alla Segreteria di Stato della migrazione, i giudici osservano: “Il reclamante (Jelassi, ndr) non spiega in che modo i predetti avrebbero abusato della loro funzione, se non ribadendo il contenuto degli scritti contestati, i quali (...) mettono in risalto fatti constatati dal Sic – come ad esempio le persone radicalizzate vicine alla moschea di Lugano-Viganello – nonché elementi contenuti in verbali d’interrogatorio del reclamante. Non vi sono nell’incarto elementi o indizi concreti che permettono di evidenziare comportamenti abusivi da parte delle predette autorità. Tanto meno risulta delineabile una volontà di quest’ultime di recare danno al reclamante (...). Il fatto che il Ministero pubblico della Confederazione abbia deciso di non aprire un procedimento penale a carico del reclamante nonostante quanto espresso dal Sic nel suo scritto del 28 febbraio 2017, non permette di concludere che il Sic abbia violato l’articolo 312 (quello sull’abuso di autorità, ndr) del Codice penale. Occorre qui ribadire che, sebbene gli elementi raccolti dal Sic non permettano di procedere penalmente contro il reclamante, gli stessi possono essere pertinenti e avere tutta la loro valenza in una procedura amministrativa come quella legata alla naturalizzazione”.

Il caso intanto diventa anche politico. A Lugano la Lega dei Ticinesi in Consiglio comunale ha depositato un’interrogazione. Fra le domande: il municipio “era informato in merito al rifiuto della Segreteria di Stato della migrazione di concedere” all’Imam “la cittadinanza?” Di quale tipo di permesso “beneficia attualmente l’Imam di Viganello per risiedere nel nostro cantone?”. 

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