Mendrisiotto

‘Aveva gli elementi per capire che andavano fatte verifiche’

L'ex fiduciario chiassese è stato giudicato colpevole di carente diligenza, falsità in documenti e inganno nei confronti delle autorità

(Ti-Press)

Sostanzialmente respinta la richiesta di proscioglimento dell’ex fiduciario chiassese dai reati di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione, falsità in documenti e infrazione alla legge federale sugli stranieri, nonché inganno nei confronti delle autorità. È la sentenza pronunciata oggi dalla giudice Fiorenza Bergomi (a latere Monica Galliker e Alberto Fabbri). L’uomo, difeso dall’avvocato Mario Postizzi, si era dovuto presentare lo scorso marzo davanti alla Corte del Tribunale penale federale (Tpf) per rispondere dei suddetti reati. Si tratta però di un capitolo minore della vicenda legata al clan ’ndranghetista Martino, e che aveva visto l’uomo venire condannato e in seguito prosciolto dall’accusa di riciclaggio aggravato. Questo perché sospettato di essere l'intermediario finanziario in Ticino dell’organizzazione.

Nella sentenza di oggi, la Corte ha evidenziato che l’ex fiduciario era in possesso di tutte le competenze e gli indizi per capire che andavano fatte delle verifiche. Avrebbe dovuto quindi interrogarsi, e accertare, chi fosse il vero beneficiario di determinate transazioni finanziarie. Per alcune operazioni, però, l’ex fiduciario è stato prosciolto. Un altro punto della condanna riguarda l’aver preso parte all'ottenimento illecito del permesso di soggiorno di una persona di fiducia del clan.

La Corte ha optato per una pena pecuniaria sospesa

In marzo i procuratori federali Stefano Herold e Davide Francesconi avevano chiesto una pena di 12 mesi sospesi con la condizionale. Oggi, invece, la Corte ha optato per una pena pecuniaria di 270 aliquote giornaliere di 310 franchi l’una. Pena sospesa condizionalmente per due anni. Ha inoltre riconosciuto all’imputato un indennizzo di 66mila franchi per le spese di difesa. La Corte ha indicato di aver considerato, nella commisurazione della pena, anche il lungo tempo trascorso dai fatti e la violazione del principio di celerità.

Immobile a Chiasso: quote dissequestrate solo in parte

L’ex fiduciario ha ottenuto il dissequestro della sua quota parte di un immobile a Chiasso, che aveva in comproprietà con un membro del clan (nonché fratello di una figura di spicco della banda) e con la persona di fiducia della cosca che l'imputato aveva aiutato a ottenere il permesso di soggiorno. Concessione che non è stata però data all’uomo appartenente al gruppo ’ndranghetista, difeso dagli avvocati Damiano Salvini e Tuto Rossi. Nel 2013, quando è stato acquistato l’immobile, l’uomo «partecipava all’associazione di stampo mafioso capeggiata dai fratelli», ha ricordato la giudice Bergomi durante la spiegazione della decisione, anch’essa pronunciata oggi. Affermazione che si basa su una sentenza italiana che lo ha giudicato colpevole anche di usura, estorsione, incendio e altri reati legati agli stupefacenti. La cosca, dunque, poteva disporre dell’immobile e degli introiti a esso legati, nella misura del 50 per cento.

Si è parlato anche di risarcimenti

Oggi è stata inoltre letta una terza sentenza, che riguarda il pagamento di un risarcimento da parte dell’ex moglie del membro del clan, nonché di quest’ultimo. La donna, patrocinata dall'avvocato Gabriele Banfi, era stata giudicata colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro e ripetuta falsità in documenti e ora è stata condannata a una pena pecuniaria di 300 aliquote giornaliere da 30 franchi l’una, sospesa per due anni. Pena per la quale è stato tenuto conto del lungo periodo trascorso dai fatti e della violazione del principio di celerità. Per alcuni punti dell’atto d’accusa è stata prosciolta. L’ex marito, invece, è stato condannato a un risarcimento di circa 132mila franchi.

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