Luganese

Bocciato all’esame svizzero di maturità, ricorre ma perde

Il Tribunale federale respinge il ricorso di uno studente che ha spiegato di soffrire di ansia da esame denunciando arbitrarietà e insensibilità

Nel vortice dei voti
(Ti-Press)
5 luglio 2022
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Ha trascinato la Commissione svizzera di maturità davanti ai giudici del Tribunale amministrativo federale (Taf), ma nonostante il ricorso sia stato considerato ricevibile esso è stato definito infondato e infine respinto. Protagonista dell’istanza, uno studente (patrocinato dallo studio luganese Zoppi-Agustoni) che nella sessione estiva 2019 si è presentato al primo tentativo dell’esame svizzero di maturità, totalizzando 78,5 punti e mancando l’obiettivo per non avere raggiunto i necessari 84 punti. Fallito anche il secondo tentativo, un anno più tardi, con 79 punti. E poi è arrivata la pandemia che ha cambiato le regole, consentendo la possibilità di annullare le note dell’ultima sessione d’esame, ciò che il candidato ha ottenuto di poter compiere. Ma a un nuovo tentativo nell’estate 2021 degli esami il punteggio finale, ancorché di soli 2,5 punti, si è posizionato al di sotto dell’asticella.

Esibiti i certificati medici, ma per i giudici sono tardivi

Partita chiusa? Nient’affatto. Lo studente – si legge nella sentenza pronunciata dal Taf, presieduta dal giudice Pietro Angeli-Busi del 20 giugno scorso (rimasta sotto embargo fino ad oggi alle 12) – ha addotto a motivi di salute, spiegando nella sua istanza di soffrire da due anni e di essere in cura dal 2019 da un medico-psichiatra "che lavora con lui per evitare dei blocchi quando si trova sotto pressione e per gestire l’ansia che segnatamente degli esami possono generare in lui", chiedendo in via principale di ottenere l’attestato di maturità e, in via subordinata, di ripetere gli esami nella prima sessione utile, abolendo l’asserito superamento delle possibilità di ripetizione degli esami. Il ricorrente ha pure esibito i certificati medici, chiedendo ai giudici di valutare "in che misura (...) il complesso stato di salute al momento dell’ultima ripetizione dell’esame di maturità possa avere condizionato l’esito dello stesso con particolare riferimento al profitto, all’impegno e alla concentrazione". Di più. Lo studente ha affermato nella sua istanza che "non si è tenuto adeguatamente conto del fatto che almeno quattro note – essendo state determinate da un precario stato di saluto dell’allievo – sono state pesantemente condizionate nel loro profitto e dal limitato impegno (...)". In altre parole, il ricorrente ha censurato "un’arbitrarietà nella valutazione della sua prestazione complessiva". Sotto processo anche la valutazione degli esami di italiano, di spagnolo e del lavoro di maturità.

Ma i giudici, nella loro ampia sentenza (26 pagine) respingono al mittente le censure. Per quanto attiene alle motivazioni di salute, il Tribunale amministrativo federale sentenzia: "Nella fattispecie, come attestato dal certificato medico prodotto dal ricorrente, egli soffrirebbe di blocchi e attacchi di ansia sotto pressione, nonché di una sintomatologia ansioso-depressiva, già dal luglio 2019. Qualora tali disturbi dovessero essere presi in considerazione dal profilo della disabilità, egli ha avuto due anni di tempo per inoltrare all’autorità inferiore (la Commissione svizzera di maturità che, interpellata, ha mosso questa stessa critica, ossia quella di non essere mai stata avvisata di problemi di salute del candidato, ndr) una domanda debitamente motivata di deroga alle disposizioni dell’Ordinanza Esm secondo l’art. 27. Tuttavia, agli atti non risulta che il ricorrente abbia mai inoltrato alla Csm una tale richiesta". Insomma, i giudici ritengono tardivo il certificato medico: "La produzione di un certificato medico in una data successiva non può mettere in discussione il risultato ottenuto durante un esame". "Dunque, essendo il ricorrente a conoscenza del suo stato di salute prima e durante gli esami, egli ha accettato consapevolmente il rischio di presentarsi alla sessione in uno stato di salute carente". Ancora i giudici: "Pertanto, la denuncia basata sullo stato di salute del ricorrente deve essere respinta e il certificato medico prodotto dopo la sessione d’esame non può invalidarne il risultato". Per quanto riguarda infine "le lamentele del ricorrente circa le incongruenze della valutazione degli esami", il Tribunale sentenzia: "Agli atti, non vi sono elementi per discostarsi da quanto espresso dall’autorità inferiore (la Commissione svizzera di maturità, Cms ndr) considerato altresì che il ricorrente non sembra contestare la spiegazione addotta dal Cms, bensì si limita a lamentarne il fatto che ciò sia avvenuto in fase di ricorso, mettendo il ricorrente nella condizione di cadere in equivoco. Tuttavia, egli non apporta alcuna ulteriore argomentazione o censura in tal senso. E anche le note degli esami delle materie contestate dallo studente non trovano nei giudici argomentazioni valide. "In conclusione, se da un lato non vi sono motivi formali atti a giustificare una rivalutazione o modifica dei voti finali di italiano, spagnolo e del lavoro di maturità, dall’altro lato, il ricorrente non apporta alcuna motivazione a livello materiale o di contenuto degli esami che giustificherebbero una riconsiderazione generale delle prestazioni del medesimo". Contro la sentenza lo studente ha ora facoltà di ricorrere davanti al Tribunale federale di Losanna.

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