Luganese

Polo sportivo a Lugano: l’ombra di un ricorso al Tram

Il Comitato del No giudica fuorviante anziché ‘oggettiva, accurata, attrattiva e comprensibile’ l’informazione fornita ai votanti dal Municipio

Il futuro Pse a Lugano
(Ti-Press)
4 novembre 2021
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Un’informazione che non pare “oggettiva, accurata, attrattiva e comprensibile” tanto da pensare a un ricorso al Tribunale amministrativo cantonale. Il Comitato del No al nuovo Polo sportivo e degli eventi (Pse) di Lugano, su cui si voterà il prossimo 28 novembre, torna alla carica giudicando fuorviante l’opuscolo distribuito in questi giorni fra i cittadini luganesi. “Il Municipio ha certamente il diritto/dovere di difendere la sua visione del Pse – si legge in una nota inviata alla redazione –. Come autorità che deve rispettare i suoi cittadini non ha però il diritto di diffondere informazioni fuorvianti come quelle che leggiamo nell’opuscolo ufficiale per il voto del 28 novembre, a pagina 4 e 5”.

Il Comitato evidenza il passaggio dove l’esecutivo afferma che il Pse sarebbe finanziato grazie a un accordo fra Città e partner privati: “Questi ultimi copriranno i 167 milioni di franchi per lo stadio e il palazzetto, oltre ai costi per i contenuti accessori, e si assumeranno i rischi di tutta l’operazione”. A pagina 5 il Municipio scrive poi a proposito di stadio e palazzetto “che, dopo 27 anni, li riscatterà a 1 franco” (sottolineature del redattore, ndr). Nulla dice però sul costo per la Città del “leasing” – rimarcano i contrari – elemento certamente rilevante per giudicare l’accordo proposto dal Municipio: in realtà, la Città dovrà rimborsare ai partner, in 27 anni, l’anticipo dei costi per lo stadio e il palazzetto dello sport (167 milioni) e in più pagare loro 62 milioni di interessi, totale 229 milioni di franchi. In quel periodo riceverà 25 milioni di franchi per i diritti di superficie sui 32’500 metri quadrati di terreni pubblici concessi ai privati”.

Per questo motivo il comitato di opposizione al Pse, come progetto voluto dal Municipio, ritiene “l’informazione fornita ai votanti divergente dalle condizioni poste dalla legge: fuorviante invece che oggettiva, accurata, attrattiva e comprensibile (art. 10 del regolamento sull’esercizio dei diritti politici) e sta valutando la necessità di introdurre un ricorso al Tribunale amministrativo cantonale”.

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