Luganese

Villa Luganese, la fontana nel bosco non doveva essere costruita

Il Tribunale federale respinge il ricorso dell'ex presidente del Patriziato. ‘I fondi situati nell'area forestale devono essere liberi da costruzioni’

Villa Luganese (archivio Ti-Press)
22 luglio 2021
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La fontana costruita dall'ex presidente del Patriziato di Villa Luganese su un fondo di proprietà dello stesso Patriziato – ubicato fuori della zona edificabile, prevalentemente nell'area boschiva e incluso nel comprensorio dei Denti della Vecchia, censito nell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale – non doveva essere costruita. Dichiarando “inammissibile” e quindi respingendo il ricorso presentato, il Tribunale federale di Losanna ha messo la parola fine a una vicenda iniziata nel marzo 2017 e che ha visto i pareri negativi di Città di Lugano (che ha respinto la licenza edilizia in sanatoria), Consiglio di Stato e Tribunale cantonale amministrativo. Come si legge nella sentenza datata 5 luglio, l'ex presidente, senza interpellare il Patriziato e “senza aver richiesto le necessarie autorizzazioni, ha costruito in maniera abusiva l'opera, su un fondo che non gli appartiene, intendendo al suo dire, apporre i cognomi delle famiglie patrizie sulla fontana, scopo del tutto personale”. Il Tf ha definito “ininfluente” il fatto che non è necessario un permesso di dissodamento. “Sebbene piccoli edifici e piccoli impianti non forestali non lo richiedano, visto che non integrano gli estremi di un cambiamento delle finalità del suolo boschivo, essi sono comunque considerati utilizzazioni nocive e necessitano quindi di un permesso, oltre a un'autorizzazione a costruire”. La fontana oggetto del contendere, ancorata nella roccia, “può essere assimilata a un piccolo impianto non forestale subordinato a un'autorizzazione eccezionale, da conseguire nell'ambito della procedura ordinaria di rilascio dell'autorizzazione a costruire. Autorizzazione non richiesta dal ricorrente e che, come ritenuto dai giudici cantonali, non può essere rilasciata”. L'opera, si legge ancora nella sentenza, “contrasta con i principi pianificatori che vogliono liberi da costruzioni i fondi situati nell'area forestale, obiettivi fondati su un interesse pubblico preponderante, che non occorre dimostrare: ciò a maggior ragione visto che è prevista in una zona di protezione delle bellezze naturali e del paesaggio in base all'Ifp”. La realizzazione di un'opera a scopo turistico e a favore degli escursionisti, come asserito dall'ex presidente, “spetta semmai all'ente pubblico, congiuntamente ai proprietari privati, nel contesto di una pianificazione che risponda a bisogni oggettivi, e non ai singoli individui sulla base di loro scelte personali e soggettive”. Il ricorrente ha rimproverato all'amministrazione patriziale di non avere dato seguito alle sue richieste per la realizzazione del manufatto e di non avere presentato all'assemblea la domanda. Queste, conclude il Tf, sono “questioni esulano dall'oggetto del litigio”.

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