
La fontana costruita dall'ex presidente del Patriziato di Villa Luganese su un fondo di proprietà dello stesso Patriziato – ubicato fuori della zona edificabile, prevalentemente nell'area boschiva e incluso nel comprensorio dei Denti della Vecchia, censito nell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale – non doveva essere costruita. Dichiarando “inammissibile” e quindi respingendo il ricorso presentato, il Tribunale federale di Losanna ha messo la parola fine a una vicenda iniziata nel marzo 2017 e che ha visto i pareri negativi di Città di Lugano (che ha respinto la licenza edilizia in sanatoria), Consiglio di Stato e Tribunale cantonale amministrativo. Come si legge nella sentenza datata 5 luglio, l'ex presidente, senza interpellare il Patriziato e “senza aver richiesto le necessarie autorizzazioni, ha costruito in maniera abusiva l'opera, su un fondo che non gli appartiene, intendendo al suo dire, apporre i cognomi delle famiglie patrizie sulla fontana, scopo del tutto personale”. Il Tf ha definito “ininfluente” il fatto che non è necessario un permesso di dissodamento. “Sebbene piccoli edifici e piccoli impianti non forestali non lo richiedano, visto che non integrano gli estremi di un cambiamento delle finalità del suolo boschivo, essi sono comunque considerati utilizzazioni nocive e necessitano quindi di un permesso, oltre a un'autorizzazione a costruire”. La fontana oggetto del contendere, ancorata nella roccia, “può essere assimilata a un piccolo impianto non forestale subordinato a un'autorizzazione eccezionale, da conseguire nell'ambito della procedura ordinaria di rilascio dell'autorizzazione a costruire. Autorizzazione non richiesta dal ricorrente e che, come ritenuto dai giudici cantonali, non può essere rilasciata”. L'opera, si legge ancora nella sentenza, “contrasta con i principi pianificatori che vogliono liberi da costruzioni i fondi situati nell'area forestale, obiettivi fondati su un interesse pubblico preponderante, che non occorre dimostrare: ciò a maggior ragione visto che è prevista in una zona di protezione delle bellezze naturali e del paesaggio in base all'Ifp”. La realizzazione di un'opera a scopo turistico e a favore degli escursionisti, come asserito dall'ex presidente, “spetta semmai all'ente pubblico, congiuntamente ai proprietari privati, nel contesto di una pianificazione che risponda a bisogni oggettivi, e non ai singoli individui sulla base di loro scelte personali e soggettive”. Il ricorrente ha rimproverato all'amministrazione patriziale di non avere dato seguito alle sue richieste per la realizzazione del manufatto e di non avere presentato all'assemblea la domanda. Queste, conclude il Tf, sono “questioni esulano dall'oggetto del litigio”.