Locarnese

Morte alla Rotonda, la difesa: ‘È innocente, non l’ha sfiorato’

Riguardo agli avvenimenti tragici del 2017, la difesa chiede il proscioglimento dall’omicidio colposo. La sentenza verrà emessa fra una decina di giorni.

La squadra dei difensori: gli avvocati Luisa Polli e Yasar Ravi
(Ti-Press)
6 maggio 2022
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«È innocente, ne siamo certi. Il nostro assistito non ha mai neppure sfiorato il 44enne. Sa di non essere uno stinco di santo. Ma sa anche di non essere un omicida». È quanto sostenuto dagli avvocati Yasar Ravi e Luisa Polli, nell’arringa difensiva chiedendo il proscioglimento del loro assistito dal capo d’imputazione di omicidio colposo. Un’arringa fiume di ben tre ore quella proferita dagli avvocati difensori, durante la seconda giornata dibattimentale iniziata stamattina nell’aula penale della Corte di appello e revisione penale (Carp), nel Palazzo del Pretorio a Locarno.

Il caso è quello che vede sul banco degli imputati, per la seconda volta, il ragazzo di 26 anni che nel maggio del 2019 era stato giudicato colpevole di omicidio colposo e condannato a cinque anni di carcere da espiare per i fatti del 2017 (all’epoca era 21enne), quando un uomo di 44 anni e papà di due bambini è morto in ospedale in seguito alle lesioni traumatiche causate da un pugno alla nuca e una spallata, verosimilmente dati dall’imputato. Colpevolezza ribadita ieri dal procuratore pubblico Arturo Garzoni durante la sua requisitoria (nonché dall’accusatore privato, l’avvocato Diego Olgiati), che ha chiesto dal canto suo dodici anni di carcere per omicidio intenzionale per dolo eventuale, come aveva già fatto durante il procedimento di primo grado.

La Corte, lo ricordiamo, è presieduta dalla giudice Giovanna Roggero-Will, accompagnata dalle giudici a latere Rosa Item e Francesca Lepori Colombo. Sei gli assessori giurati presenti in aula. I capi d’imputazione di cui il giovane deve rispondere sono: omicidio intenzionale per dolo eventuale; omicidio colposo; omissione di soccorso; lesioni semplici e ripetute; minaccia ripetuta; infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti e contravvenzione alla stessa.

Elementi e atti probatori insufficienti

L’impianto della difesa sostenuto da Ravi e Polli è partito da un interrogativo a loro modo di vedere focale (cosa è realmente successo quella sera e chi c’era nell’atrio della Rotonda?) e imperniato sulla non attendibilità delle testimonianze raccolte, a più riprese, dagli inquirenti nella fase dell’inchiesta penale. In particolare, la difesa ha smontato le versioni del direttore della discoteca e delle sei guardie di sicurezza che erano presenti quella notte del 22 aprile 2017. «Sembra quasi vogliano coprirsi le spalle» – ha sostenuto – consegnando a inquirenti, stampa e opinione pubblica il ritratto di un ragazzo violento, sfaccendato e attaccabrighe, che avrebbe trascorso la serata in un crescendo di aggressività, fino a "farci scappare il morto". «Un perfetto capro espiatorio».

‘Una dinamica costruita a posteriori’

Tentiamo di risalire la china dell’arringa esponendo in grandi linee le tesi principali: oltre alla presunta inattendibilità e non incidenza delle testimonianze raccolte, oltre alla presunta parzialità della procura nel lavoro d’inchiesta, la difesa ha affermato che «la ricostruzione dei fatti dell’accusa è debole. Agli atti non troviamo nulla che la renda plausibile. Persino la testimonianza dell’amico della vittima non parla di un pugno, ma di una spallata data da un individuo robusto che in un primo momento non ha saputo riconoscere. Solo la guardia di sicurezza dice che è stato il nostro assistito a sferrare il gancio al 44enne, solo lui lo ha riconosciuto subito come autore del gesto». Anche la descrizione dell’abbigliamento della persona vista dall’amico dare una spallata al 44enne diverge dal vestiario che quella notte indossava l’imputato, ha aggiunto la difesa, che successivamente ha insistito sull’assenza di un movente: «Non esiste, perché il nostro assistito non ha sferrato il pugno». Rivolgendosi ancora alla Corte ha quindi ribadito: «Versioni sconcertanti e approssimative. L’impressione è che si cerchi di ricostruire a posteriori la dinamica, sostanziando la figura dell’imputato come una mina vagante».

Colpevole anzitempo

La difesa, portando le sue considerazioni, ha dunque provato a minare il lavoro degli inquirenti e del procuratore pubblico: «Il suo compito è senz’altro difficile; deve essere distaccato e oggettivo affinché la propria tesi accusatoria non infici la raccolta degli elementi probatori», hanno sostenuto i patrocinatori. L’inchiesta «si è accomodata sulle dichiarazioni di chi ha subito riconosciuto il 26enne come l’autore del pugno, ovvero la guardia di sicurezza. Non è mai stata presa in considerazione come alternativa la versione del 26enne, ovvero la sua estraneità ai fatti», hanno desunto. È stato altresì chiaro, hanno asserito ancora, che a inchiesta penale in corso, il processo mediatico aveva stabilito anzitempo chi era il colpevole della morte del 44enne uscito quella sera per una "rimpatriata fra amici".

‘Non ho commesso l’omicidio’

«Mi dispiace moltissimo per la situazione, ma io non ho né colpito, né spinto il signore. È giusto che venga punito per la questione degli stupefacenti. Ma l’omicidio no. Non l’ho commesso». È stata la dichiarazione dell’imputato 26enne, a conclusione dell’udienza.

Dal quadro tracciato durante le due giornate di processo emerge una situazione quanto meno complessa dei fatti di quella notte di cinque anni fa. La Corte ha a disposizione tutti gli atti e ha ascoltato il confronto fra le parti che, per loro natura, è una lettura, una interpretazione degli elementi a favore della propria ipotesi. Toccherà ora a giudici e assessori giurati ritirarsi e affrontare la vicenda giudiziaria. In chiusura del dibattimento, la presidente Giovanna Roggero-Will ha quindi informato i presenti che in dieci/quindici giorni la Corte si riunirà in camera di consiglio per decidere. Allora, verrà comunicata alle parti la sentenza.

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