BIASCA

Il supplemento d'inchiesta non modifica le richieste

Nel processo a un 33enne colombiano per atti sessuali con fanciulli, la procura ha chiesto cinque anni di detenzione, la difesa il proscioglimento

20 maggio 2026
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Il supplemento d’inchiesta voluto dalla corte lo scorso 13 marzo in occasione del primo dibattimento, non ha portato accusa e difesa a modificare le loro richieste nel processo ai danni di un 33enne colombiano, prevenuto colpevole di atti sessuali con fanciulli, consumati e tentati, violenza carnale consumata e tentata, coazione sessuale compiuta e tentata. La procuratrice pubblica Anna Fumagalli ha ribadito la richiesta di cinque anni di detenzione, altrettanti di proibizione di contatti con la vittima e l'interdizione a vita da lavori con minorenni; la difesa dell’avvocato Maricia Dazzi, per contro, si è espressa a favore del proscioglimento integrale da tutte le accuse e, in subordine, ha caldeggiato una pena totalmente a beneficio della condizionale, in modo che l’imputato, considerando pure il tempo già trascorso in carcerazione preventiva, possa essere rimesso immediatamente in libertà.

I fatti in questione sono relativi alla violenza perpetrata dal 33enne ai danni di una ragazza di 15 anni, lo scorso 25 agosto a Biasca. L’imputato sostanzialmente aveva ammesso quanto avvenuto, dichiarandosi però innocente per quanto attiene alla violenza, in quanto non era a conoscenza dell’età della ragazza e quando lei aveva rifiutato il suo approccio, per quanto insistente ed esplicito, lui si era fermato.

Il supplemento d’inchiesta voluto dalla Corte delle assise criminali, presieduta dal giudice Paolo Bordoli (giudici a latere Luca Zorzi e Emilie Mordasini) si è concentrato principalmente sugli interrogatori della madre della vittima e della signora che, la notte dei fatti, aveva soccorso la ragazza, giunta in un ristorante della zona alla ricerca di aiuto. Interessante soprattutto quest’ultima testimonianza, secondo la quale la vittima si trovava in evidente stato di choc per quella che lei definiva un’aggressione da parte di un uomo intenzionato a farle del male. La testimone ha inoltre aggiunto di aver immediatamente capito di avere a che fare con una ragazzina di 15 o 16 anni, dichiarazione che cozza con la versione dell’imputato, secondo il quale non era a conoscenza della reale età della giovane, la quale, anzi, gli avrebbe fatto credere di avere vent’anni.

E l’avvocato Dazzi, nella sua arringa difensiva, si è a lungo soffermata proprio sul fatto che il 33enne non sapesse quale fosse l’età della vittima. «Se così non fosse e lui avesse comunque avuto l’intenzione di portarla a casa sua e con lei avere un rapporto sessuale, compiendo in tal modo un atto penalmente perseguibile, come si può pensare che si sarebbe fermato in un chiosco, dove era conosciuto, per acquistare una bibita, che gli avrebbe concesso l’utilizzo del suo tablet con tanto di dati d’accesso, lasciando così nella rete una traccia inequivocabile, o che si sarebbe dimenticato per due giorni sul divano la giacchetta che la ragazza si era tolta? Se fosse stato cosciente di aver commesso un reato, non avrebbe cercato di cancellare tutto quanto lo avrebbe potuto incriminare?».

Secondo la difesa, le azioni dell’imputato (aveva ammesso di averla toccata in modo pesante, con l’intento di consumare un rapporto completo) avrebbero certamente potuto causare la reazione traumatica della giovane, anche in considerazione del difficile momento che la stessa stava attraversando. Tuttavia, ciò non è sufficiente a confermare i capi d’imputazione, tanto più che quando la quindicenne, seduta sulle sue gambe, gli aveva detto “Non posso”, lui si era immediatamente fermato e le aveva permesso di lasciare l’appartamento, senza seguirla.

Alla luce delle nuove risultanze sulla tempistica dei fatti, considerando l’orario d’arrivo nell’appartamento e quello delle telefonata alla polizia dal ristorante nel quale si era rifugiata, la permanenza della giovane in casa dell’imputato «non può essere durata più di cinque minuti, durante i quali il 33enne si è fatto una doccia, lei ha consultato il tablet ed entrambi hanno fumato una sigaretta. Che vi sia stato un approccio è fuori di dubbio e lo stesso imputato lo ha sempre ammesso, ma questo è senza dubbio stato inferiore a quanto indicato dalla ragazza. Perché avrebbe mentito? La domanda è lecita, ma non può sottintendere un verdetto di colpevolezza nei confronti del mio assistito».

La procuratrice pubblica Anna Fumagalli, che ha rinunciato a una nuova requisitoria, limitandosi a confermare quanto già sostenuto nel corso del primo dibattimento, ha però voluto replicare all’arringa, sottolineando come la difesa non abbia portato nulla di nuovo e si sia limitata a ripercorrere quanto già espresso lo scorso 13 marzo. Ha inoltre ribadito come «l’imputato non sia né un giovane, né uno sprovveduto e dalla Colombia non è dovuto scappare per motivi politici (richiesta d’asilo respinta in prima istanza, ndr). Durante tutta la fase istruttoria, ha più volte mentito, a differenza della vittima, le cui dichiarazioni sono sempre risultate lineari. In contrasto a quanto fatto dal 33enne, il quale, per altro, ha mostrato una completa noncuranza nei confronti della giovane. Il suo agire è chiaro: ha aggredito una minorenne che ha traumatizzato e alla quale ha tolto la fiducia nel prossimo. Le dichiarazioni della vittima sono sempre risultate logiche e lineari, mentre la difesa non ha saputo spiegare il motivo per il quale la ragazza avrebbe dovuto mentire».

La sentenza è prevista per le 16.30.

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