Bellinzonese

‘Il canone va comunque pagato’: sconfessata Sa di Cadenazzo

Il Taf respinge il ricorso ribadendo le regole del nuovo sistema di prelievo (imposta, non più tassa) in vigore dal 2019 in Svizzera per le imprese

(Ti-Press)
6 luglio 2022
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Non importa che la ditta non disponga in sede di apparecchi radiotelevisivi, che non abbia richiesto un allacciamento radiotelevisivo e che i suoi dirigenti e dipendenti paghino già privatamente i rispettivi canoni: la ditta deve comunque versare il proprio, come previsto dalla modifica della Legge federale sulla radiotelevisione entrata in vigore nel gennaio 2019. Lo stabilisce il Tribunale amministrativo federale (Taf) respingendo il ricorso di una Sa di Cadenazzo che contestava la fattura di quell’anno inviatale dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (Afc) e ammontante a 2’280 franchi. Ossia quanto dovuto in base alla cifra d’affari annua pari a 6,9 milioni determinante per il calcolo, che per gli anni 2019 e 2020 prende in considerazione sei differenti livelli, poi diventati dodici nel 2021 avendo a suo tempo lo stesso Taf dichiarato anticostituzionale la suddivisione in soli sei livelli. Un tema di sicuro interesse pubblico visto che a quattro anni dall’iniziativa ‘No Billag’ un comitato borghese che riunisce Udc e giovani Plr questa primavera è ripartito all’attacco con una nuova iniziativa popolare che chiede di diminuire il canone radio-televisivo da 335 a 200 franchi annui.

Non fa più stato il possesso di un apparecchio

Oppostasi ai due richiami di pagamento ricevuti, come pure al precetto esecutivo successivamente spiccato, la Sa di Cadenazzo si è infine rivolta con una lettera al Consiglio federale e con un ricorso al Taf. Quest’ultimo nella sentenza pubblicata recentemente ricorda che il Consiglio federale modificando nel 2013 la legge in questione – modifica votata dalla maggioranza del Parlamento federale, poi votata dal popolo nel 2015 e infine entrata in vigore nel gennaio 2019 – ha proposto un nuovo sistema di canone, per il finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo, indipendente dagli apparecchi di ricezione: "Così facendo ha adempiuto il mandato parlamentare secondo cui il governo era stato incaricato di preparare un progetto di legge volto ad abbandonare il sistema di canone precedentemente in vigore, legato al possesso di un apparecchio di ricezione radiofonico o televisivo. La necessità di un tale cambiamento nel sistema è stata riconosciuta, anche perché oggi – grazie a telefoni cellulari, tablet e computer – la radio e la televisione possono essere ricevute anche senza un apparecchio di ricezione convenzionale; inoltre esiste un tale dispositivo in grado di ricevere praticamente in ogni casa e impresa".

‘Servizio non richiesto, perché devo pagare?’

Nonostante il cambiamento sia stato approvato a più livelli, la Sa nel ricorso ha insistito nel contestare la riscossione del canone poiché a suo avviso l’Afc non potrebbe emettere nei suoi confronti una fattura basata sull’ammontare della cifra d’affari per un servizio ch’essa non ha richiesto e di cui nemmeno usufruisce non disponendo di apparecchi radiotelevisivi. Nel ricorso faceva poi valere che il Taf avrebbe già riconosciuto il carattere anticostituzionale del canone radiotelevisivo per le imprese (ndr: ma non su questa fattispecie, come detto), intimando al Consiglio federale di trovare una soluzione diversa per il finanziamento della radio e televisione. La Sa chiedeva dunque al Taf di fare abolire immediatamente il canone "assolutamente ingiusto e anticostituzionale, con conseguente intimazione all’autorità inferiore di restituirlo alle aziende che lo hanno già versato". Infine, con riferimento alla crisi pandemica Covid e al conseguente lockdown che ha colpito le aziende nel 2020, durante la quale il Consiglio federale ha elargito crediti miliardari per salvare l’economia e specialmente le piccole e medie imprese, la ricorrente chiedeva altresì "se l’autorità si arrogherà ancora il diritto di emettere fatture per il canone radiotelevisivo per le imprese".

‘Non è più una tassa causale’

Il Taf ricorda di aver già sancito, nella vertenza del 2019, che il canone radiotelevisivo è un’imposta e non una tassa causale: "Non viene riscosso in funzione del possesso o dell’utilizzo di apparecchi radiotelevisivi, bensì unicamente in funzione della cifra d’affari totale annua, dichiarata nel modulo di rendiconto Iva. Decisivo è infatti il criterio dell’assoggettamento territoriale, secondo cui le imprese che in Svizzera realizzano una certa cifra d’affari annua sono assoggettate al canone radiotelevisivo per le imprese". Pertanto, come detto all’inizio, "che la ricorrente non disponga o non utilizzi apparecchi radiotelevisivi non la esime dal pagamento del canone per le imprese".

Le categorie da sei sono diventate dodici

Dal canto suo il Taf respinge anche la censura relativa al carattere anticostituzionale del canone per le imprese: scrive di non aver mai sancito l’anticostituzionalità ma semmai, nella sentenza del 2019, di aver "unicamente constatato che l’articolo 67b dell’Ordinanza sulla radiotelevisione, relativo al calcolo dell’importo del canone, era contrario alla Costituzione poiché prevedeva solo sei categorie tariffarie per stabilire l’importo del canone per le imprese". Nel contempo il Taf ha comunque indicato che lo stesso andava nondimeno applicato fino all’adozione di una nuova normativa. E infatti sono poi state introdotte dodici nuove categorie tariffarie entrate in vigore il 1° gennaio 2021, senza retroattività al 2019 e ’20.

‘Non tocca a noi mettere in discussione la legge’

Quindi la richiesta di abolizione del canone: il Taf ricorda che essendo un’imposta è ancorato all’articolo 68 della Legge sulla radiotelevisione, fondato a sua volta sull’articolo 93 della Costituzione federale, ed è regolamentato dall’articolo 70 "che costituisce una base legale sufficiente per la riscossione del canone. La richiesta di abolizione oltre a non essere qui giustificata, non è in ogni caso ammissibile, non competendo al Tribunale mettere in discussione le leggi federali". Infine neppure compete al Taf stabilire se l’Afc debba o meno prelevare il canone per il 2020 caratterizzato dal Covid.

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