Bellinzonese

Mortale all’aerodromo, confermato l’omicidio colposo

Lodrino, il Tf conferma la condanna a 7 mesi sospesi per il responsabile della sicurezza: per fermare due motociclisti aveva messo un furgone sulla pista

(Rescue Media)
26 ottobre 2021
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Il Tribunale federale (Tf) ha confermato la sentenza per omicidio colposo nei confronti dell’allora capo sicurezza dell’aerodromo di Lodrino che la sera del 21 agosto 2014, vedendo due motociclisti sfrecciare in pista ad alta velocità, entrò a sua volta con un veicolo di servizio piazzandolo nella mezzeria con l’intendo di fermarli. Un minivan contro il quale uno dei due centauri, un ventenne della zona, aveva impattato morendo sul colpo. Respingendo il ricorso, i giudici di Mon Repos hanno ritenuto di dover infliggere la stesa pena emessa dal Tribunale penale cantonale (aprile 2019) e dalla Corte di appello e di revisione penale (luglio 2020), ovvero sette mesi di detenzione sospesi con la condizionale per un periodo di due anni.

‘Ha violato i suoi doveri di prudenza’

Come i due precedenti tribunali ticinesi, il Tf ha ritenuto che il dipendente – patrocinato dall’avvocato Brenno Canevascini il quale chiedeva nuovamente il proscioglimento del suo assistito dal reato di omicidio colposo – abbia creato una situazione pericolosa che ha portato alla morte del giovane. Aveva insomma altri mezzi a sua disposizione per fermare i due motociclisti che avevano sconfinato sulla pista. Allineandosi alle conclusioni dei colleghi ticinesi, i giudici di Mon Repos hanno ritenuto che l’uomo, entrando con il veicolo di servizio sulla pista di atterraggio, ha “violato i suoi doveri di prudenza”, creando “un serio e grave pericolo” per i due motociclisti. Avrebbe potuto, si legge nella sentenza pubblicata oggi, avvisare telefonicamente i responsabili dell’aerodromo militare di Magadino o attendere i due centauri all’estremità sud della pista di Lodrino. Contrariamente all’opinione del ricorrente (che criticava l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove da parte della giustizia ticinese, richiamando a questo proposito il principio ‘in dubio pro reo’ e sostenendo che il suo diritto di essere sentito sia stato violato), per il Tf la Corte di appello ha invece “sufficientemente motivato le ragioni per cui ha ritenuto realizzata la negligenza”.

L’imputato riteneva arbitrario l’accertamento della Carp secondo cui i motociclisti non potevano vedere il suo veicolo fermo a 450/500 metri di distanza. In realtà, scrivono i giudici di Mon Repos nella sentenza, “la precedente istanza non ha accertato che i motociclisti non potevano scorgere il veicolo in questione, bensì che da quella distanza esso non poteva essere chiaramente distinto”. La Carp ha infatti accertato che, dall’estremità nord della pista, il veicolo non doveva apparire ai motociclisti molto più grande delle dimensioni (“due puntini”) con cui il ricorrente li vedeva a sua volta. Per il Tf l’imputato “omette altresì di considerare che il suo veicolo, posizionato al centro della pista, costituiva un ostacolo che, immediatamente prima dell’incidente, al momento in cui i motociclisti hanno percorso la pista da sud a nord, non era presente”. Per il Tf l’imputato non considera anche che, “in modo sostenibile, i giudici cantonali hanno ritenuto altamente probabile che in quella circostanza i motociclisti potessero circolare con lo sguardo sotto il cupolino, rivolto ai primi metri della carreggiata davanti a loro, senza preoccuparsi di guardare oltre, prestando particolare attenzione ad un ostacolo che poco prima non c’era affatto”.

‘L’operazione avrebbe potuto essere gestita con relativa calma’

Il ricorrente sosteneva che la soluzione da lui scelta, ovvero stabilire un contatto con i motociclisti, era l’unica attuabile per garantire la sicurezza dell’aerodromo. Nonostante la Carp abbia riconosciuto che quel giorno la pista era attiva e che l’uomo fosse tenuto ad agire, “ciò non implicava che l’uomo entrasse dirigendo il veicolo frontalmente verso nord senza accendere né luci né lampeggianti, né altri dispositivi che potessero attirare l’attenzione dei motociclisti”. L’operazione, conclude il Tf sposando le conclusioni dalla Carp, “avrebbe potuto essere eseguita con relativa calma, evitando di creare una situazione pericolosa come è stata quella incriminata”. Il Tf sposa dunque le valutazioni della Carp, secondo cui “in tale circostanza, la necessità di liberare la pista dai due motociclisti che la occupavano abusivamente non soggiaceva a un’urgenza inderogabile”. Questo dal momento che quel giorno la pista di Lodrino, scrive il Tf, sarebbe stato utilizzata per l’atterraggio soltanto se per quella di Magadino vi fosse stato un problema tale da imporne la chiusura.

Titolare dell’inchiesta, il procuratore pubblico Nicola Respini aveva chiesto - sia in primo grado che davanti alla Carp - una condanna piena a 16 mesi con la condizionale. Richiesta però non accolta, com’era successo al termine del processo di primo grado, dal momento che la Carp non aveva configurato il reato di esposizione a pericolo della vita altrui, ovvero quella di entrambi i motociclisti. Respini riteneva vittima di questo reato entrambi i motociclisti, convinto che la vita di entrambi sia stata messa in pericolo – e non solo quella del giovane deceduto – quando l’addetto della Ruag ha fermato il furgone al centro della pista nel momento in cui entrambi stavano per iniziare la loro seconda ‘sparata’ dal lato nord verso sud. Uno dei due si è accorto quasi subito di quel furgone e ha perciò rallentato poco dopo la prima accelerazione; la vittima dello schianto ha invece accelerato tenendo il casco sotto il cupolino della moto, ciò che gli avrebbe limitato la visuale e impedito di scorgere per tempo il veicolo.

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