Luganese

La Corte: ‘Solida lei, bugiardi ed egoisti loro’

Le motivazioni delle Assise criminali di Lugano nel processo tenutosi a Lugano per violenza carnale a carico di tre ventenni

La Corte ha deciso
(Ti-Press)
8 aprile 2022
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Un processo difficile, complesso, fosse solo per l’età dei protagonisti, dai tre ragazzi comparsi sul banco degli imputati alla presunta vittima, e alla gravità del reato. Conclusosi martedì, nella sua fase dibattimentale e nell’esposizione di requisitoria e arringa, la giuria ha evidentemente dovuto chinarsi su numerosi e delicati aspetti. Tanto che il colpo di scena si è avuto alle 13, ora in cui la Corte, presieduta dal giudice Mauro Ermani, avrebbe dovuto comunicare la sentenza. Una decisione che è invece slittata alle 17 quando le Assise criminali hanno annunciato la condanna. Uno solo di loro però, l’amico, a 5 anni per il reato di violenza carnale, mentre i due fratelli per atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere rispettivamente a 27 e 30 mesi.

La Corte ha giudicato «lineare, solida e costante la versione della ragazza, che ha sempre espresso in modo convincente» quanto accaduto quella sera di fine settembre. I tre amici sono stati invece definiti «scostanti ed egocentrici». Il fatto poi di non voler denunciare, ha evidenziato Ermani, porta a riscontrare nella vittima «quei sensi di colpa tipici di uno stupro, tanto che poi con la sua testimonianza ha messo a repentaglio la propria reputazione». Il confronto fra le versioni della ragazza e degli imputati è risultata per la Corte «impari: solida lei, bugiardi loro».

Il presidente ha poi ripercorso quella notte: «La giovane non aveva bevuto a dismisura, mentre loro parecchio, tanto da essere su di giri. La ragazza era perfettamente in chiaro che voleva consumare un rapporto sessuale, ma, va ben inteso, non si equivochi che questa intenzione sia ritenuta un lasciapassare! La testimonianza del vicino di casa ha poi confermato, nel veder uscire la ragazza la mattina, la sua agitazione, ciò che l’ha portata ad attraversare la strada scalza nonostante la pioggia».

Secondo la Corte i ragazzi avrebbero dovuto comprendere, almeno a un certo punto, che la vittima non era consenziente: «Hanno agito con particolare egoismo, e tutti e tre non si sono mai assunti le responsabilità dei propri atti. Un comportamento il loro privo di empatia». Da qui, le tre condanne. Violenza carnale e una pena di 5 anni per l’amico, del quale la ragazza era inizialmente attratta. Accanto i reati di coazione sessuale e violazione della sfera privata per i due filmati ripresi con il cellulare. Una «responsabilità maggiore la sua in questa squallida vicenda e altamente sprezzante della dignità umana» non ha mancato di sottolineare Ermani. I due fratelli sono invece stati condannati rispettivamente a 27 e 30 mesi (il più giovane) per atti sessuali con persone inette a resistere e incapaci di discernimento. Al primo la pena è stata sospesa per 18 mesi, mentre al secondo per 21 mesi. A tutti e tre è stata inflitta l’espulsione dalla Svizzera.

Il rinvio dal primo al tardo pomeriggio si era reso necessario in quanto la Corte aveva espresso l’intenzione di chinarsi sull’eventualità di derubricare la violenza carnale nel reato, secondo l’articolo 191 del Codice penale, di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere. Una possibilità non condivisa dal procuratore pubblico Petra Canonica Alexakis che ha confermato la presenza nei rapporti sessuali intercorsi fra i tre giovani e la coetanea di elementi coercitivi e di pressione psicologica. Rapporti sessuali che, secondo il magistrato, sono state vere e proprie aggressioni. Posizione sposata, nell’accusa di violenza carnale in correità, dall’avvocato Maria Galliani, rappresentante dell’accusatore privato.

Di parere diametralmente opposto, pur non condividendo allo stesso modo la formulazione del nuovo reato, nella sua formula meno grave, la difesa. L’avvocato Deborah Gobbi, legale dell’amico 21enne dei due fratelli, ha infatti ribadito la richiesta di proscioglimento: «Non si può configurare il reato dell’articolo 191 in quanto la ragazza non era totalmente inetta a resistere e non era inerme. Tanto che ha manifestato in modo chiaro il suo dissenso sul rapporto anale. Per il resto ha chiaramente interagito con gli imputati». Dello stesso avviso l’avvocato Mattia Guerra, difensore del meno giovane dei fratelli (classe 2000) e che abbordò insieme all’amico la ragazza alla fermata del bus invitandola poi a salire nell’appartamento dove già si trovava il fratello minore: «La ragazza era perfettamente sveglia e lucida. L’articolo 191 si realizza, infatti, quando il non discernimento è totale e non parziale. I tre ragazzi anche per questo non hanno mai avuto dubbi sulla volontà della coetanea, sono sempre stati convinti che fosse consenziente». La collega che sostituiva oggi in aula l’avvocata Clarissa Indemini, Angela De Cristoforis, ha chiuso gli interventi della difesa volti a riconfermare l’assoluzione dei loro assistiti: «La ragazza non era ubriaca ed era in grado di poter esprimere il suo dissenso in ogni momento. Non va dimenticato che aveva libertà di movimento e non è stata colta da alcun effetto sorpresa. Ciò che porta a dire che in nessun momento si sono riscontrati chiari elementi di forzatura».

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