Ticino

'Ricorso tardivo e irricevibile, da respingere'

Ballottaggio, ecco le osservazioni del governo al Tram sulla contestazione dell'avvocato Padlina. Finora 113 le schede di voto tardive giunte dall'estero

29 novembre 2019
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Il termine per prendere posizione scadeva oggi. Il Consiglio di Stato lo ha rispettato indirizzando al Tribunale cantonale amministrativo otto pagine di osservazioni. Che si chiudono con una richiesta: il Tram giudichi quel ricorso irricevibile e, per quanto ammissibile, lo respinga integralmente. Il governo sollecita quindi il rigetto del ricorso inoltrato mercoledì 20 dall’avvocato e consigliere comunale del Ppd a Mendrisio Gianluca Padlina, che lamenta il presunto invio tardivo del materiale di voto a ticinesi residenti all’estero per il ballottaggio agli Stati del 17 novembre, quando alla Camera dei Cantoni sono stati eletti il democentrista Marco Chiesa e la socialista Marina Carobbio, piazzatasi davanti al popolare democratico Filippo Lombardi per sole 46 schede. Un invio tardivo, che secondo Padlina avrebbe impedito a chi vive in altri Paesi di esercitare il voto per corrispondenza.
Il ricorso al Tram ha fatto seguito all’istanza trasmessa dal legale al Consiglio di Stato il giorno precedente, il 19 novembre, e che l’Esecutivo ha subito accolto, dando disposizione ai Municipi di conservare tutte le buste contenenti le schede di voto e le carte di legittimazione pervenute ai Comuni dopo la domenica 17. Padlina chiede ai giudici di accertare “l’irregolarità” della procedura preparatoria del turno di ballottaggio e, a titolo cautelativo, di decretare l’annullamento dei risultati delle urne e di ordinare al Consiglio di Stato una nuova votazione.
Il governo replica e sottolinea che Consiglio di Stato e Comuni hanno agito correttamente (“Si sono attenuti all’ordinamento giuridico”). E considera il ricorso “manifestamente irricevibile da più punti di vista”. Anzitutto, rileva, “è rivolto in modo generico contro atti della procedura preparatoria nei Comuni. Esso tuttavia si limita a insinuare in modo generico il dubbio che i Comuni ticinesi (senza precisare quali) non abbiano addottato ‘tutti gli accertamenti necessari’ e di conseguenza non abbiano spedito in modo tempestivo il materiale di voto all’estero”. Ebbene, scrive il governo, il ricorso “non essendo rivolto contro un ben determinato atto preparatorio” deve essere dichiarato “irricevibile”. Il Consiglio di Stato ritiene il ricorso comunque tardivo. Stando al quinto capoverso dell’articolo 133 della Legge sull’esercizio dei diritti politici, il termine per ricorrere contro gli atti della procedura preparatoria è di tre giorni a decorrere, recita la norma, “da quello in cui è stato compiuto l’atto che si intende impugnare o dalla scoperta del motivo d’impugnazione”. Padlina sostiene di aver casualmente appreso della presunta spedizione tardiva del materiale di voto domenica mattina, da una terza persona residente all’estero che ha ricevuto il materiale in ritardo. Ne deduce, ma per il governo si tratta di una mera ipotesi, per nulla sostanziata e tantomeno provata, che il materiale di voto sarebbe pervenuto in ritardo a un numero importante di cittadini ticinesi all’estero aventi diritto di voto. Partendo da questa premessa il ricorrente ritiene che il suo ricorso sia tempestivo, avendolo presentato mercoledì 20 novembre, entro tre giorni da quando avrebbe ricevuto la telefonata. E qui il Consiglio di Stato fa una precisazione di sostanza. “In realtà – annota il governo – il termine ha iniziato a decorrere da quando l’atto preparatorio è stato eseguito e, nella migliore delle ipotesi per il ricorrente, da quando la persona che gli ha segnalato il problema se n’è resa conto (o doveva rendersene conto prestando la normale diligenza)”. Il termine di ricorso di tre giorni, fa ancora presente l’Esecutivo, “non può essere aggirato comunicando a terze persone il problema, così da ripristanarlo ogni volta”.

Il precedente bernese (respinto)

Per il governo il ricorso va respinto nel merito “anche per un altro motivo”. Citando la decisione del Tribunale federale relativa a un caso analogo avvenuto nel 2011 a Berna, ricorda che “la circostanza che non tutti i cittadini svizzeri all’estero abbiano potuto effettivamente esercitare il loro diritto di voto non poteva inficiare l’esito della votazione, in quanto le difficoltà legate ai tempi assai ristretti per il recapito postale delle schede all’estero sono sistemiche e note a tutti”. Di più. Il ricorso, evidenzia il Consiglio di Stato, andrebbe rigettato anche perché la ripetizione di un’elezione “costituisce un atto molto incisivo nella vita istituzionale di un Paese e presenta inconvenienti maggiori per la stabilità e il funzionamento corretto delle istituzioni: il Tribunale federale l’ha rilevato già in relazione a una votazione, osservando tra l’altro che è impossibile che lo scrutinio si ripeta in maniera identica e che più lo scarto di tempo con la prima votazione è grande, maggiori sono i fattori che possono influenzare diversamente l’esito. Ciò – continua il governo – deve essere ammesso a maggior ragione in relazione all’elezione dei deputati al Consiglio degli Stati, che è un organo parlamentare centrale”.

Al momento 113 le buste giunte dall'estero in ritardo

Ma quante sono le schede giunte dall’estero in ritardo (tenuto conto che, in base alla legge, quelle pervenute all’ufficio elettorale dopo la chiusura delle operazioni di voto, la domenica a mezzogiorno, non sono considerate ai fini dello spoglio)? “Al momento” sono 113. Lo indica il Consiglio di Stato nelle osservazioni al ricorso di Padlina. È stato lo stesso governo, dando seguito all’istanza inoltrata martedì 19 dal legale, a dare disposizione ai Municipi di conservare tutte le buste pervenute dopo il 17 novembre: la Cancelleria dello Stato ha quindi chiesto ai Comuni di comunicarle il numero delle schede giunte tardivamente. “Al momento – scrive l’Esecutivo nel documento all’indirizzo del Tram – la Cancelleria dispone delle informazioni comunicate da 79 Comuni che rappresentano oltre i due terzi degli elettori e i tre quarti degli aventi diritto di voto all’estero. In 32 Comuni non sono giunte buste dall’estero in ritardo mentre in 47 comuni ne sono giunte dall’estero complessivamente 113”. Va osservato, aggiunge il governo, “che almeno 11 di queste buste sono state spedite entro il 7 novembre dall’elettore, che le ha quindi ricevute almeno dieci giorni prima dell’elezione”. A due elettori che si trovavano in Ticino in vacanza “è stata data l’opportunità di votare al seggio, ma essi hanno preferito votare per corrispondenza al ritorno all’estero: le due buste sono giunte in ritardo”. Per l’Esecutivo “nulla può comunque essere provato e viene qui anche solo reso verosimile quanto all’effettiva data di ricezione di ogni busta da parte dei singoli elettori la cui scheda di voto è stata spedita dopo il 7 novembre, che possono aver spedito la loro scheda anche giorni dopo la ricezione”.
Il governo, inoltre, ribadisce la regolarità delle operazioni: “Dopo il termine per depositare le dichiarazioni di ritiro, le candidature sono divenute definitive giovedì 24 ottobre alle 18”. Le schede con i nomi dei quattro candidati ammessi al turno di ballottaggio “sono state stampate nelle ore successive e consegnate ai servizi cantonali a metà mattina di venerdì 25 ottobre. Una parte dei Comuni ha ritirato le schede di voto già il 25 e l’altra parte lunedì 28 (un solo Comune ha ritirato il materiale di voto martedì 29 ottobre)”. I Comuni “hanno inviato il materiale di voto all’estero mediante posta prioritaria. Per accelerare le operazioni hanno confezionato e inviato il materiale di voto per i ticinesi all’estero, senza attendere anche la preparazione delle buste da inviare ai cittadini domiciliati in Svizzera”. 

 

 

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