Berna ha negoziato un'eccezione nel protocollo sulla sicurezza alimentare, manterrà una regolamentazione autonoma e richiederà autorizzazione ed etichettatura
La Svizzera non sarà obbligata a importare dall'Unione europea (Ue) alimenti geneticamente modificati ottenuti con nuove tecniche genomiche, indica il Dipartimento federale dell'interno (DFI). Berna ha in effetti negoziato un'eccezione riguardante l'immissione sul mercato di prodotti che sono Ogm o che ne contengano.
Definite "nuovi Ogm" dai loro critici, le nuove tecniche genomiche (Ngt) permettono di modificare il genoma di una pianta senza introdurre DNA estraneo, contrariamente agli Ogm di prima generazione. A inizio dicembre i 27 hanno raggiunto un accordo per autorizzare nell'Ue piante ottenute con queste tecniche.
Nel quadro del protocollo sulla sicurezza alimentare negli accordi Svizzera-Ue, Berna ha negoziato con l'Unione europea un'eccezione riguardante la messa sul mercato di questo tipo di prodotti, ha precisato oggi il DFI rispondendo a una domanda di Keystone-ATS.
La Svizzera potrà così continuare a stabilire in modo autonomo la propria regolamentazione e non sarà tenuta ad armonizzare la sua legislazione con quella dell'Ue in questo ambito.
Prodotti non conformi al diritto svizzero non potranno quindi essere imposti ai consumatori elvetici, assicura il DFI. Ciò vale anche per le nuove tecnologie come le forbici molecolari Crispr-Cas9 utilizzate per eliminare una sequenza di DNA.
Spetta in linea di principio agli importatori di alimenti garantire, nell'ambito di processi di autocontrollo, che i prodotti importati rispettino la legislazione svizzera, aggiunge il DFI.
In Svizzera, gli alimenti che sono Ogm, che ne contengono o che ne sono derivati possono essere immessi sul mercato solo se sono autorizzati conformemente alla legislazione nazionale, prosegue il DFI. Un'autorizzazione è concessa unicamente "se, secondo lo stato delle conoscenze scientifiche, non viene identificato alcun rischio per la salute umana o per l'ambiente". È limitata a dieci anni ed è accompagnata da una "sorveglianza continua".
I prodotti autorizzati devono essere etichettati di conseguenza. Le imprese devono anche garantire una rigorosa separazione dei flussi per evitare mescolamenti accidentali con prodotti convenzionali. È ammessa una tolleranza limitata (0,5% in massa) di tracce involontarie di Ogm autorizzati, a condizione, in particolare, che siano state adottate tutte le misure di prevenzione.