La legge sul lavoro si applica alle badanti conviventi con norme su orari, riposi minimi, reperibilità, pause e documentazione dei turni
All'inizio di dicembre, il lavoro svolto dalle badanti conviventi, ossia quelle persone che vivono nell'abitazione della persona assistita prestando aiuto, sarà sottoposto alla legge sul lavoro. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale, adeguandosi in questo modo a una sentenza del Tribunale federale (TF).
Nel dicembre 2021, la massima corte elvetica ha stabilito che la legge sul lavoro si applica alle persone che prestano assistenza in economie domestiche private come dipendenti di imprese di prestito di personale, indica una nota governativa odierna.
La modifica dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) disciplina il rapporto trilaterale tra imprese di prestito di personale, badanti e famiglie introducendo, a decorrere dal 1° dicembre 2025, disposizioni speciali per questo tipo di attività.
Le disposizioni regolano la durata del lavoro e i periodi di riposo e indicano chiaramente che una singola persona non può fornire assistenza 24 ore su 24. Esse si applicano alle aziende soggette al contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale e comprendono anche deroghe all'obbligo di autorizzazione per il lavoro notturno e domenicale, nonché disposizioni chiare sul servizio di reperibilità e sui periodi di riposo. Inoltre, gli orari di lavoro e gli interventi devono essere documentati e firmati da tutte le persone coinvolte.
Concretamente, per esempio, al lavoratore va garantito un riposo giornaliero di 11 ore. Ogni settimana, la persona in questione ha diritto a un periodo di riposo di almeno 35 ore consecutive. Per quanto riguarda le pause, al lavoratore ne va garantita una al giorno di almeno 60 minuti consecutivi. Durante questo lasso di tempo, può lasciare il luogo di lavoro e non è a disposizione della persona assistita.
In merito alla reperibilità, un tempo d'intervento di almeno 30 minuti deve essere accordato al lavoratore; se non si trova nell'economia domestica privata, la durata del tragitto per recarsi sul luogo di lavoro e ritornare è calcolata come tempo di lavoro. Il servizio di reperibilità può essere pianificato per un massimo di 20 giorni lavorativi ogni quattro settimane. Il lavoratore può essere chiamato a intervenire al massimo durante cinque notti a settimana.