In caso di infrazioni medio-gravi con divieto di circolare in un altro Paese, si rischia la sospensione della patente anche nella Confederazione

Al rientro dalle vacanze può capitare di ricevere una sorpresa non gradita: una multa presa all'estero, per negligenza o, semplicemente, perché non si conoscono alcune regole di circolazione stradale in altri Paesi. A quel punto, a qualcuno potrebbe venire la tentazione di approfittare della distanza e di una frontiera di mezzo per non pagarla: una decisione che, come spiega il Tcs, può costare, letteralmente, molto caro. La notifica delle infrazioni agli automobilisti stranieri è infatti consentita dagli accordi di Schengen e da altri accordi stipulati dalla Svizzera con diversi Paesi europei. Il mancato pagamento entro il termine stabilito, infatti, può comportare elevate spese di sollecito, o in casi più gravi portare anche al fermo o al sequestro del veicolo, mentre saldando rapidamente è possibile spesso beneficiare di ulteriori sconti fino al 30% a seconda del Paese.
Gli accordi di cooperazione di polizia e doganale in vigore tra la Svizzera e il Paese in cui avviene l'infrazione consentono alle autorità di quest'ultimo di ritirare la patente in caso di infrazioni gravi. In base ai vari decreti sull'assistenza giuridica reciproca tra la Svizzera e gli altri Paesi, le autorità straniere possono inviare direttamente per posta multe o documenti relativi a cause penali riguardanti infrazioni al codice della strada.
E se non viene pagata una contravvenzione, le autorità estere possono chiedere alla Confederazione il recupero del credito, oltre alle spese di tracciamento e di sollecito. Il Paese estero, tuttavia, non potrà procedere all'incasso di tale contravvenzione da parte di un'agenzia di riscossione.
Non pagare una contravvenzione può tuttavia causare problemi in caso di un futuro passaggio in quel Paese e sfociare in un procedimento giudiziario. Se non ci si presenta all'udienza, si potrebbe ricevere una sentenza esecutiva nel Paese in questione, in occasione di una visita successiva.
Le autorità svizzere hanno la facoltà di ritirare anch'esse la licenza di condurre nel caso in cui all'estero venga emesso un divieto di guidare per un'infrazione che la legge elvetica considera media o grave. Un eccesso di velocità di 30 km/h su un'autostrada in Italia, ad esempio, rappresenta un'infrazione media secondo la legge svizzera, che può comportare il ritiro della patente per un mese laddove sia stato imposto un divieto di guidare nel Paese straniero. La sospensione della licenza di condurre in Svizzera non può superare la durata del divieto di circolare nel Paese estero se il guidatore non figura nel registro delle misure amministrative: se invece è già iscritto in tale registro in virtù di un'infrazione precedente, la durata può essere prolungata. Le autorità svizzere effettuano una valutazione caso per caso.
Ogni sanzione pecuniaria deve essere notificata all'intestatario del veicolo entro un anno dall'infrazione, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o recapito in mani proprie dall'autorità che ha emesso la sanzione pecuniaria. Anche se la raccomandata non viene ritirata, si applica il termine di pagamento che a seconda del Paese può variare da 5 a 60 giorni.
Contro le multe prese all'estero è possibile presentare ricorso entro il termine stabilito dalla decisione, presso le autorità competenti del Paese interessato e, in linea di principio, nella lingua di tale Paese. Ricorso che dovrà basarsi su prove concrete e che, se respinto, può comportare un aumento fino al doppio dell'importo iniziale.