Niente da fare per i ‘coronascettici’ che avevano denunciato l’organo per aver, secondo loro, diffuso previsioni allarmiste sul coronavirus
Il Tribunale federale respinge un ricorso dei "coronascettici" contro una decisione della giustizia bernese. Quest’ultima non è entrata nel merito di una denuncia penale diretta contro la Task force scientifica e il suo allora presidente, Martin Ackermann.
Nel maggio 2021, cinque associazioni e otto persone hanno presentato una denuncia penale per "pubblica intimidazione" contro il presidente della Task force e altri eventuali responsabili. I denuncianti accusavano in sostanza questo organo di aver diffuso previsioni allarmiste sull’occupazione dei letti di terapia intensiva e cifre errate relative ai ricoveri e ai decessi.
Con una decisione del 4 ottobre 2021, il Ministero pubblico della regione Berna-Mittelland non è entrato nel merito. Ha ritenuto che il pericolo per la salute pubblica rappresentato dal coronavirus non potesse essere seriamente contestato. Gli elementi costitutivi del reato contestato non erano soddisfatti. Il tribunale cantonale di Berna ha respinto la richiesta inoltrata dai ricorrenti di consultare il dossier.
In una sentenza pubblicata oggi, il Tribunale federale respinge a sua volta la richiesta dei querelanti. Le cinque associazioni non sono legittimate a presentare un ricorso di diritto penale al Tribunale federale. Questa via mira a garantire i diritti individuali ed è percorribile solo dai singoli.
Nel caso specifico, i ricorrenti non hanno fatto valere la qualità di querelanti. La giustizia bernese li ha definiti "denuncianti", cosa che non avevano contestato. Il Tribunale federale, come l’istanza precedente, ha rifiutato di accogliere le loro obiezioni: essi sostenevano che i loro diritti fondamentali erano stati violati a causa delle raccomandazioni della Task force, che avevano portato in particolare a quarantene o confinamenti.
La Corte di diritto penale ricorda che gli individui possono avvalersi solo in misura limitata delle norme penali che non riguardano direttamente la protezione dei loro diritti, ma dei beni giuridici collettivi. È il caso, in particolare, della pubblica intimidazione. A questo proposito, l’istanza precedente era abilitata a non entrare nel merito.