Svizzera

Assicurazione complementare, respinto il ricorso di una clinica

Il Tribunale amministrativo federale conferma la decisione della Finma: vanno pagate unicamente le prestazioni il cui prezzo è giustificato

Indispensabili fatture trasparenti e comprensibili
(Ti-Press)
16 agosto 2022
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Il Tribunale amministrativo federale (Taf) ha respinto il ricorso del gestore di una clinica. Quest’ultimo esigeva il ritiro di un comunicato stampa dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma) che constatava disfunzioni nell’ambito dell’assicurazione complementare. Da allora, numerosi assicuratori hanno disdetto la loro convenzione con il ricorrente.

Nel dicembre 2020, la Finma aveva annunciato di aver effettuato controlli presso diversi assicuratori nell’ambito dell’assicurazione complementare. Aveva così scoperto che le fatture nel settore erano in parte infondate o troppo elevate.

Nella sua veste di autorità di vigilanza, la Finma aveva allora chiesto agli assicuratori di prendere delle misure. Altrimenti non avrebbe più accettato nuovi prodotti nell’ambito dell’assicurazione complementare ospedaliera, si legge nella sentenza del Taf pubblicata oggi.

Fatture trasparenti

Più precisamente, gli assicuratori erano invitati a esigere dai fornitori di prestazioni mediche fatture trasparenti e comprensibili. Le casse malati dovevano pagare unicamente le prestazioni il cui prezzo era giustificato. Qualora fosse necessario, avrebbero dovuto adattare le loro convenzioni con gli ospedali e altri fornitori di prestazioni o concluderne di nuove.

In prima istanza, la Finma non era entrata in materia sul ricorso. Aveva giustificato la sua decisione con il fatto che i diritti e i doveri del gestore della clinica non erano stati violati dal comunicato stampa, e che questi non era quindi legittimato ad agire. La clinica non era la destinataria degli avvertimenti della Finma che concernevano gli assicuratori.

Danni indiretti

Nella sua sentenza, il Tribunale amministrativo federale si è allineato a questo punto di vista. Il gestore della clinica non era sottoposto alla sorveglianza della Finma. Inoltre, quello invocato è un danno indiretto, in modo tale che "la condizione della violazione qualificata, necessaria per fare ricorso, non si è realizzata".

Nel suo ricorso, il gestore della clinica riteneva che non vi fossero indizi di "disfunzioni sistematiche" nell’ambito dell’assicurazione complementare. Chiedeva al Taf di ordinare provvedimenti cautelari poiché era confrontato con un’ondata di disdette e di adeguamenti delle convenzioni tariffali. I giudici sangallesi non hanno però dato seguito a questa richiesta.

Il ricorrente ritiene che il comunicato stampa della Finma sia stato il motivo dei cambiamenti di contratto operati dagli assicuratori. Questi ultimi si sono adoperati per ottenere una diminuzione dei prezzi. In tal modo, le loro offerte prevedevano riduzioni fino al 50%.

Nei confronti della Finma, il gestore della clinica affermava che non si può evincere dalle disposizioni della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) che i fornitori dovrebbero fatturare le loro prestazioni mediche pure nell’ambito dell’assicurazione complementare. Stando al ricorrente, la LAMal si applica unicamente all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Ma il Taf non gli ha dato ragione.

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