Svizzera

Residenze secondarie, nessun indennizzo

Lo ha sentenziato il Tribunale federale: i proprietari di terreni colpiti dal nuovo limite di costruzione, a seguito dell'iniziativa Weber, non saranno indennizzati

28 agosto 2018
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I proprietari di terreni colpiti dal nuovo limite di costruzione per le residenze secondarie a seguito dell'iniziativa Weber non hanno diritto a un indennizzo. Il Tribunale federale (TF) ha respinto il ricorso di una società immobiliare che non ha potuto realizzare un progetto a Leytron, nel canton Vallese.

In una sentenza pubblicata oggi, la suprema corte di Losanna rileva che la limitazione delle abitazioni secondarie non costituisce una restrizione della proprietà che apra la via a una indennità per espropriazione materiale. Infatti - rammenta - la garanzia della proprietà prevista dalla Costituzione non è illimitata, ma vale solo nell'ambito previsto dall'ordinamento giuridico.

La regolamentazione riguardante le residenze secondarie - entrata in vigore dopo il "sì" popolare dell'11 marzo 2012 all'iniziativa lanciata dall'associazione Helvetia Nostra dell'ecologista vodese Franz Weber - è una misura di pianificazione del territorio che ridefinisce le possibilità di costruire tali alloggi, prosegue il TF. Quando il contenuto del diritto di proprietà riceve una nuova definizione che sopprime certe possibilità di cui disponevano i proprietari, questi ultimi non hanno di principio diritto a una indennità.

Può andare diversamente quando il nuovo diritto introduce ineguaglianze palesi che il legislatore non aveva considerato e crea conseguenze troppo rigorose per taluni proprietari. Nel caso in esame così non è stato, concludono i giudici di Mon Repos.

Proprietaria di una parcella a Leytron, località situata tra Sion e Martigny, la società ricorrente aveva ottenuto il 18 dicembre 2012 un'autorizzazione per costruire uno chalet residenziale di quattro appartamenti. Il Comune aveva respinto diverse opposizioni, tra cui quella di Helvetia Nostra, e accordato il permesso. L'associazione aveva però ottenuto il suo annullamento da parte del Consiglio di Stato vallesano, decisione confermata dal Tribunale cantonale.

Un primo ricorso del promotore immobiliare al Tribunale federale aveva avuto per effetto una ripresa della procedura di concessione del permesso davanti al Comune, che stavolta aveva però rifiutato l'autorizzazione. La società aveva allora rivendicato il versamento di mezzo milione di franchi a titolo di indennità per espropriazione materiale. La richiesta è pervenuta al TF dopo l'esaurimento delle istanze cantonali.

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