I dibattiti

Pandemia: diritti e doveri

(Ti-Press)
10 settembre 2021
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La Costituzione federale contiene le norme fondamentali dell’ordinamento giuridico della Confederazione svizzera. Queste norme consistono in diritti, ma anche in doveri, basati sul principio della responsabilità di ogni cittadino nei confronti della collettività. In assenza di una pandemia (malattia grave altamente contagiosa con possibili esiti mortali o danni permanenti), starebbe alla libertà personale decidere in merito a un’eventuale vaccinazione: ogni individuo eserciterebbe liberamente il suo “diritto alla vita e alla libertà personale”, sancito dall’articolo 10 della Costituzione.
Ma in presenza di una pandemia altamente contagiosa e mortale, che fortunatamente può essere combattuta con la vaccinazione di massa, la libertà personale potrebbe e dovrebbe essere limitata, sulla base delle norme della Costituzione esistenti. L’articolo 6 della Costituzione, intitolato “Responsabilità individuale e sociale”, afferma che “Ognuno assume le proprie responsabilità e contribuisce secondo le proprie forze alla realizzazione dei compiti dello Stato e della Società”. Di tali compiti fanno parte le “cure necessarie alla… salute” (articolo 41 capoverso 1, lettera b) e i “provvedimenti a tutela della salute” (articolo 118). In sostanza, per quanto ciò possa apparire spiacevole ad alcuni o molti, una pandemia che non cede alle cure ordinarie giustifica l’adozione di misure eccezionali di restrizione dei diritti fondamentali, come previsto dall’articolo 36 della Costituzione. Le condizioni previste dall’art. 36 (“Limiti dei diritti fondamentali”) sono date: “interesse pubblico”; “protezione di diritti fondamentali altrui”; “proporzionalità allo scopo” (la tutela della salute e della vita della popolazione).
Al momento, il Consiglio federale non sembra orientato a passare il “Rubicone” della vaccinazione obbligatoria, e ci si potrebbe augurare che non sia mai necessario. Il problema è che sembra già necessario. Non c’è dubbio che, nel caso in cui si dovesse arrivare – certamente senza rinviare la questione alle calende greche – a una restrizione dei diritti fondamentali, in particolare introducendo l’obbligo di vaccinazione, il non gradito compito di ordinarlo spetterebbe alla suprema istanza esecutiva della Confederazione, cioè al Consiglio federale. Non si può sempre stare sulla sponda del Rubicone a “raccomandare” di vaccinarsi, se sono troppi a fare “orecchio da mercante”; bisogna guadarlo, questo fiumiciattolo di Rubicone, disponendo l’obbligo della vaccinazione, in applicazione dell’articolo 185 della Costituzione, che regola, insieme ad altre norme, le competenze del Consiglio federale:
Art. 185 Sicurezza esterna interna…
2. Prende provvedimenti a tutela della sicurezza interna.
3. Fondandosi direttamente sul presente articolo, può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo”.
Va peraltro ricordato che anche l’Assemblea federale è competente in materia di “Legislazione d’urgenza” (articolo 165 Costituzione). Le cose sono due: o la via della vaccinazione è scientificamente sbagliata, e allora lo si dica apertamente; oppure è la via corretta, che ridimensionerebbe in misura decisiva e rilevante il problema della pandemia, e allora si imbocchi con decisione la via della vaccinazione di massa.

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