Ticino

‘Il parlamento è legittimato a ricorrere. Ecco perché’

Caso Zali, l'Mps scrive ai vertici del Legislativo in merito alla decisione del Consiglio della magistratura di non procedere disciplinarmente nei confronti del pg Pagani

‘Il parlamento è legittimato a ricorrere. Ecco perché’
Il ministro dimissionario Claudio Zali e il procuratore generale Andrea Pagani
(Ti-Press)
28 settembre 2026
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È definitivo il verdetto che il Consiglio della magistratura ha emesso la scorsa settimana? Assai difficilmente lo contesterà davanti alla Commissione di ricorso sulla magistratura il procuratore generale Andrea Pagani, visto che nei suoi confronti l'organo di vigilanza, espressosi in seguito a una segnalazione della sottocommissione parlamentare ‘Vigilanza’, ha deciso di non procedere disciplinarmente in relazione alla gestione della querela del 2021 contro il consigliere di Stato leghista, ora dimissionario, Claudio Zali, sporta, e poi ritirata, dalla donna che nel luglio di quest’anno aveva postato le tristemente note registrazioni di conversazioni telefoniche con il ministro e che il 18 agosto è stata rinvenuta priva di vita (secondo gli inquirenti non vi sarebbe stato l’intervento di terzi) nel lago a Melide, dove risiedeva. Ma per l’Mps la questione dell’impugnabilità della sentenza del Cdm si pone e ritiene che il Gran Consiglio sia legittimato a ricorrere. I motivi sono esposti in un’articolata lettera che i deputati Matteo Pronzini e Giuseppe Sergi hanno indirizzato ieri all’Ufficio presidenziale del Legislativo cantonale, chiedendogli che “l’eventuale ricorso contro la sentenza del Consiglio della magistratura sia sottoposto a una decisione formale del Gran Consiglio”, già in occasione della prossima (imminente) sessione.

Non c’è solo quella norma

I due deputati del Movimento per il socialismo riconoscono che in base all’articolo 81 della Legge sull'organizzazione giudiziaria il parlamento non è parte. “Il denunciante (nella fattispecie la sottocommissione ‘Vigilanza’, ndr) non ha qualità di parte nel procedimento (disciplinare ndr)’”, recita infatti la norma. Scrivono Sergi e Pronzini: “La legittimazione del Gran Consiglio a interporre un eventuale ricorso non viene dedotta dalla sua qualità di denunciante ai sensi dell’articolo 81: il divieto sancito dal capoverso 2 di tale disposizione rimane pertanto impregiudicato”. La legittimazione, si osserva nella lettera all’Up, “discende invece dalla particolare posizione istituzionale che l’ordinamento cantonale attribuisce al Gran Consiglio nei confronti della magistratura”. Il parlamento “è infatti autorità costituzionale di alta vigilanza sulla magistratura, nonché autorità competente per l'elezione dei magistrati dell’ordine giudiziario: coerentemente con tali attribuzioni, l’articolo 85 capoverso 4 della Log non assimila il Gran Consiglio al denunciante. Mentre a quest’ultimo la decisione è comunicata, se del caso, soltanto per estratto, al Gran Consiglio la legge prescrive espressamente l’intimazione della decisione stessa. Tale regime è inoltre richiamato dall’articolo 85a nell’ambito della procedura ricorsuale”. E a proposito dell’85a, la missiva rileva che il suo primo capoverso “stabilisce in termini generali che contro la decisione del Consiglio della magistratura è dato ricorso alla Commissione di ricorso sulla magistratura, senza circoscrivere espressamente tale rimedio al solo magistrato interessato”.

Aggiungono Pronzini e Sergi: “È certamente vero che i lavori preparatori relativi all'introduzione della Commissione di ricorso sulla magistratura evidenziano, tra gli obiettivi perseguiti, la volontà di garantire al magistrato interessato da una misura disciplinare un doppio grado cantonale di giudizio”. Questi lavori preparatori, tuttavia, “non attestano la volontà di escludere dalla legittimazione al ricorso un’autorità che, in virtù della Costituzione e della legge, dispone di attribuzioni proprie direttamente connesse alla vigilanza sulla magistratura”. Un'interpretazione restrittiva dell’articolo 85a della Legge sull'organizzazione giudiziaria “condurrebbe inoltre a un’asimmetria difficilmente conciliabile con il tenore della disposizione: le decisioni con le quali viene irrogata una misura disciplinare sarebbero infatti sottoponibili al controllo della Commissione di ricorso, mentre le decisioni che escludono già l’apertura di un procedimento disciplinare ne sarebbero sistematicamente sottratte, dal momento che il magistrato interessato non avrebbe evidentemente interesse a impugnarle e il semplice denunciante non dispone della qualità di parte”. Una simile conseguenza “non trova tuttavia un riscontro esplicito nel testo dell’articolo 85a, il quale rende impugnabile la ‘decisione’ del Consiglio della magistratura, senza limitare espressamente il rimedio alle sole decisioni con le quali viene pronunciata una sanzione disciplinare”.

Lo scopo di un eventuale passo in quella direzione

C’è poi un aspetto che l’Mps tiene a puntualizzare. L’eventuale ricorso del Gran Consiglio “non costituirebbe un esercizio diretto dell’alta vigilanza sulla singola decisione del Consiglio della magistratura”. Il parlamento “non pretenderebbe infatti di annullare o modificare direttamente la decisione, né di impartire istruzioni al Cdm”: l’eventuale ricorso “avrebbe invece quale unico scopo quello di sottoporre la decisione al controllo dell’autorità giurisdizionale indipendente istituita dal legislatore proprio a tale fine, ossia la Commissione di ricorso sulla magistratura”. La separazione dei poteri “risulterebbe pertanto pienamente preservata”.

‘Se ne discuta, e si decida, già nella prossima sessione’

Una serie di considerazioni che portano Pronzini e Sergi a chiedere all’Ufficio presidenziale che "l'eventuale ricorso sia sottoposto a una decisione formale del Gran Consiglio”. E di inserire il tema nel programma dei lavori della sessione parlamentare che si apre il 5 ottobre. Tempi stretti insomma per l’Up, chiamato a prendere posizione sull’istanza dell’Mps per settimana prossima. La parola passa anzitutto al servizio giuridico del Gran Consiglio.