Il Consiglio della magistratura ha deciso dopo la segnalazione della sottocommissione Vigilanza: ‘Accuse generiche e prive di riferimenti specifici’. Ma dà due consigli per il futuro

Non ci sarà alcun seguito disciplinare riguardo all'operato del procuratore generale Andrea Pagani in merito a un incarto del 2021, relativo a una segnalazione da lui ricevuta per presunti reati contro l’integrità sessuale che – stando a quanto scritto in un’email datata 7 settembre 2021 – il consigliere di Stato Claudio Zali avrebbe compiuto ai danni di due donne. A inviare la segnalazione era stata la 52enne di Melide ritrovata morta nelle acque del Ceresio lo scorso 18 agosto.
Il Consiglio della magistratura, riunitosi in seduta plenaria e presieduto dal giudice Damiano Stefani, ha così deciso sulla segnalazione ricevuta il 27 agosto 2026 dalla Sottocommissione Vigilanza del Gran Consiglio con sentenza del 21 settembre 2026 e notificata ieri all'interessato “concludendo, dopo approfondita valutazione, che non sussistono elementi per darvi seguito disciplinare, ossia per aprire un procedimento disciplinare e sanzionare il magistrato”.
“Il Consiglio – si legge nella nota inviata alla stampa – sorveglia la condotta dei magistrati, ma non può riesaminare il merito delle loro decisioni né sostituire il proprio giudizio al loro: questo compito spetta alle autorità di merito e di ricorso. Un intervento disciplinare è giustificato solo quando il Consiglio accerta una violazione dei doveri professionali da parte del magistrato, oppure una sua mancanza che riveli inoperosità o incompetenza. Il fatto che si sarebbe potuto agire diversamente o meglio non basta, da solo, a fondare una responsabilità disciplinare”.
La segnalazione, ricorda il Cdm, “ha messo in dubbio il modo in cui il Procuratore generale aveva gestito, nel 2021, una querela contro un consigliere di Stato. Nel valutare la condotta del magistrato, il Consiglio ha potuto considerare esclusivamente ciò che egli conosceva o poteva conoscere all’epoca, 5 anni fa, senza tenere conto di quanto emerso successivamente, in particolare negli ultimi mesi. Le accuse contenute nello scritto anonimo prodotto dalla Sottocommissione sono risultate generiche e prive di riferimenti a specifici atti od omissioni. Dall'istruttoria non è inoltre emerso alcun elemento oggettivo, né alcun indizio, di complicità o sudditanza del magistrato, la cui condotta è anzi risultata adeguata e professionale”.
Il Procuratore generale, si legge ancora, “ha sentito sia la denunciante sia la persona denunciata, convocando la donna una seconda volta per chiarire i fatti; l'interrogatorio, tuttavia, non ha potuto concludersi. Dopo il ritiro della querela, il magistrato si è rivolto ai medici che l’avevano in cura in quel periodo per accertare se, al momento del ritiro, la donna fosse in grado di comprendere e di decidere liberamente: gli stessi ne hanno confermato la capacità. Il decreto di non luogo a procedere emesso il 4 novembre 2021 per lesioni semplici e minaccia rientrava quindi nelle competenze e nel margine di apprezzamento del magistrato, e non ha rilevanza disciplinare”.
Il Cdm, inoltre, “ha verificato anche come il Procuratore generale si è posto di fronte agli altri possibili reati e se avrebbe dovuto istruirli ulteriormente. Riguardo al presunto trattenimento della donna in un veicolo e alle minacce da lei riferite – fatti astrattamente connotabili, ad esempio, quali possibili sequestro di persona o coazione – gli elementi raccolti non raggiungevano la soglia dei ‘sufficienti indizi di reato’ richiesta dall'art. 309 CPP: la donna non ha mai voluto chiarire la dinamica dei fatti, il denunciato, sentito come imputato, si è avvalso della facoltà di non rispondere, e non risultavano testimoni né altri riscontri oggettivi. A mesi di distanza, nemmeno un intervento della polizia avrebbe offerto concrete possibilità di raccogliere prove utili”. Il Cdm ha inoltre esaminato “anche i riferimenti a possibili reati sessuali contenuti nella segnalazione. Nemmeno per essi le vaghe informazioni fornite all’epoca, mai precisate, permettevano di disporre degli indizi indispensabili per poter avere un quadro sufficientemente preciso di cosa sarebbe accaduto e di quali fattispecie penali potevano, oggettivamente, entrare in considerazione, così da poter stabilire come e dove eventualmente indagare. Gli sviluppi successivi (il cosiddetto ‘senno di poi’) non possono, retroattivamente, mutare la valutazione di ciò che il magistrato poteva sapere nel 2021. Nemmeno per queste ipotesi, la mancata apertura di un'indagine per reati perseguibili d'ufficio lascia spazio all’ipotesi di una possibile violazione disciplinare”.
Insomma, “pur non avendo accertato alcuna violazione disciplinare, volendo trarre insegnamento dall’accaduto, il Consiglio ha invitato il Ministero pubblico a valutare due possibili accorgimenti. Il primo consiste nel formalizzare, per i casi particolarmente delicati, il principio del doppio controllo (il ‘vier Augen Prinzip’), coinvolgendo almeno un altro magistrato e, nei casi più sensibili, un terzo magistrato, ciò che è stato peraltro già implementato per le note ultime procedure. Il secondo riguarda situazioni in cui il magistrato nutre dubbi sulle condizioni di chi è vittima o presunta vittima in procedimenti penali non sfociati in un’accusa formale: a loro tutela, indipendentemente dall’esito penale, potrebbe essere utile raccogliere anche brevi informazioni presso la cerchia stretta della persona o presso i servizi già attivi”.