Ticino

‘Tassa sulla salute, una deduzione dai ristorni sarebbe contraria agli accordi con Roma’

Il Consiglio federale risponde a Quadri (Lega). Il governo svizzero prende posizione anche sul permesso B agli ucraini: ‘Non significa poter rimanere’

Temi che fanno discutere in Ticino
(Keystone)
21 maggio 2026
|
Aggiungi laRegione alle tue fonti di Google

Una deduzione totale o parziale dai ristorni del ricavato generato dalla ‘tassa sulla salute’, che l’Italia intende applicare ai ‘vecchi’ frontalieri, sarebbe contraria agli accordi fra Berna e Roma su questi lavoratori. È quanto risponde il governo svizzero a un’interpellanza del consigliere nazionale Lorenzo Quadri. Il deputato leghista, lo ricordiamo, motivava il suo atto parlamentare con il fatto che una simile tassa sarebbe, a suo avviso, paragonabile a un’imposta, quindi contraria all’accordo sulla fiscalità dei frontalieri. Una simile violazione, a parere del leghista, permetterebbe di rimettere in discussione i ristorni, o quantomeno l’ammontare dei medesimi, a vantaggio dell’erario ticinese, e anche di quello federale.

Rispondendo a Quadri, il Consiglio federale ricorda dapprima che la cosiddetta ‘tassa sulla salute’ non è ancora entrata in vigore. Non solo. Benché gli accordi tra la Confederazione e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni si applichino esclusivamente alle imposte sul reddito e sul patrimonio, aggiunge l’Esecutivo, “il semplice fatto che il contributo sanitario venga calcolato in base al reddito non giustifica la sua qualifica come imposta sul reddito. Altri aspetti, come lo scopo specifico del contributo sanitario o il limite di duecento euro al mese, suggerirebbero piuttosto il contrario”. Il Consiglio federale osserva anche che, sulla base delle norme attuali che codificano il contributo sanitario e alla luce del fatto che finora nessun frontaliere stia effettivamente pagando questo contributo, non è possibile al momento rilevare una violazione dell’accordo sui frontalieri da parte dell’Italia. Infine, il governo svizzero conclude che una deduzione parziale della compensazione finanziaria oppure qualsiasi altra misura unilaterale di simile natura (leggi blocco dei ristorni di cui si discute in Ticino, misura invisa al consigliere federale Ignazio Cassis, ndr), costituirebbe una violazione dell’accordo sui lavoratori di confine.

Ucraini, permesso B non significa poter rimanere in Svizzera

Non solo ristorni, ma anche ucraini. Sempre rispondendo a Quadri, ma in questo caso a una sua mozione, il Consiglio federale indica che il fatto che molti profughi ucraini possano ottenere dal marzo prossimo un permesso di dimora di cinque anni non significa che possano rimanere in Svizzera. Mediante la sua mozione il leghista chiede di modificare la Legge sull’asilo affinché i profughi ucraini non abbiano diritto dopo cinque anni di permanenza in Svizzera (quindi da marzo del 2027 dopo l’introduzione dello statuto S di protezione nel marzo 2022) al permesso B (permesso di dimora valido cinque anni, rinnovabile). Secondo la Legge sull’asilo, infatti, “se dopo cinque anni il Consiglio federale non ha ancora abrogato la protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ottengono dal Cantone un permesso di dimora valido fino all’abrogazione della protezione provvisoria”. Alla base della richiesta di Quadri, il fatto che i costi ricadrebbero per intero sui Cantoni e sui Comuni di residenza (il Ticino teme costi per il periodo 2027-2032 di circa 330 milioni di franchi, mentre solo per il 2027 di alcune decine di milioni, secondo dati del Cantone). Nel testo depositato, il ticinese rammenta che lo statuto S per i profughi ucraini è orientato al rimpatrio, come affermato dallo stesso Consiglio federale. Per questo, a detta di Quadri, l’ottenimento di un permesso di dimora è incompatibile con una permanenza definitiva a carico del contribuente.

In risposta il governo ricorda che il permesso di dimora scade nel momento stabilito dal Consiglio federale per l’abrogazione della protezione provvisoria. L’ottenimento di un permesso di dimora, precisa quindi l’Esecutivo, “non implica che i beneficiari abbiano diritto a restare in Svizzera”. Quando la protezione provvisoria sarà revocata, tutte le persone bisognose di protezione saranno trattate allo stesso modo, a prescindere che siano titolari di un permesso di dimora oppure no. Dovranno lasciare la Svizzera tranne nel caso in cui sussistano ostacoli all’esecuzione o un rischio di persecuzione, precisa il Consiglio federale. Quanto alla modifica della Legge sull’asilo o dello statuto S, per il governo è ancora presto per parlarne. Al momento, l’Esecutivo ha deciso di rinunciare a rivedere la legge per equiparare lo statuto di protezione S all’ammissione provvisoria. Quando lo statuto S per le persone provenienti dall’Ucraina sarà abrogato esaminerà quali adeguamenti sono necessari in materia. Solo allora saranno disponibili esperienze esaustive, dall’attivazione alla revoca. Circa i costi, scrive il Consiglio federale, se il pacchetto di sgravio 2027 entrerà in vigore l’anno prossimo, cadrà anche il sussidio federale per gli oneri inerenti all’aiuto sociale sostenuti dai Cantoni per le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora. In questo contesto, la Confederazione e i Cantoni stanno vagliando se adeguare l’ordinanza 2 sull’asilo per conferire ai Cantoni la competenza di definire lo standard di sostegno. Il governo rammenta poi che sono state adottate diverse misure per migliorare l’integrazione, in particolare nel mercato del lavoro. In tal modo è anche ridotta la percentuale di persone bisognose di protezione che fanno capo all’aiuto sociale. Il loro tasso di occupazione è in continuo aumento e attualmente supera il 46% (in Ticino, secondo cifre di Quadri, il 30% dei circa 2’500 profughi ucraini ha un lavoro mentre l’80% dipende dagli aiuti sociali).

Segui laRegione su: WhatsApp oppure Telegram e ricevi ogni mattina le notizie principali